CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 12314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12314 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 28/2026 UP - 13/01/2026 R.G.N. 32015/2025 sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA dalla parte civile DI LA FR dalla parte civile FA CE dalla parte civile DE NI SA dalla parte civile DI LA EN nel procedimento a carico di: PA AN PI nato a [...] il [...] inoltre: VERTI ASSICURAZIONI (GIA DIRECT LINE INSURANCE), responsabile civile;
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT, nel senso del rigetto di tutti i ricorsi;
lette le conclusioni delle parti civili ricorrenti, nel senso dell'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12314 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con , la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'assoluzione per l'insussistenza del fatto di IA PI PA per l'omicidio colposo di ID Di RO, così rigettando gli appelli del Pubblico Ministero e delle parti civili. All'imputato era stato contestato di aver cagionato, alla guida di una vettura, la morte del conducente del veicolo antagonista, all'esito di uno scontro coinvolgente le parti anteriori sinistre dei veicoli, per colpa generica oltre che specifica. Quest'ultima era stata ascritta al prevenuto in termini di mancato adeguamento della velocità, superiore ai limiti consentiti, alle condizioni di traffico e della strada in modo da evitare il sinistro e di omessa circolazione in prossimità del margine destro della carreggiata. 2. Avverso la sentenza sono stati proposi ricorsi dalle costituite parti civili, ai soli effetti civili e con atto congiunto articolante censure comuni a tutti i ricorrenti, oltre che dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con i tre motivi caratterizzanti le impugnazioni delle parti civili si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta ricostruzione della dinamica del sinistro e alla riconducibilità di esso alla condotta dell'imputato. 3.1. I giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero fondato la decisione su un elemento incontestabilmente diverso da quello emergente dal processo: l'invasione da parte della vettura condotta dalla vittima della corsia opposta (percorsa dall'imputato), trascurando elementi decisivi emergenti dall'autopsia e dal rapporto della polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi nonché la velocità dei veicoli e l'evoluzione degli stessi successivamente all'urto. Sarebbe stata altresì esclusa la responsabilità dell'imputato in termini contraddittori e manifestamente illogici. L'apparato motivazionale muoverebbe dalla mancata individuazione del punto d'urto, nell'errata premessa della difficile individuabilità di esso, per poi collocarlo nella corsia del senso di marcia dell'imputato in ragione della mera maggiore presenza in essa di detriti. Si sarebbe invece trattato di detriti presenti non nella sola corsia del senso di marcia dell'imputato ma su entrambe le corsie, come evidenzierebbero le foto acquisite al processo, e di traiettorie dei veicoli 2 antagonisti differenti da come ritenuto dai giudici di merito sulla scorta del sapere scientifico introdotto nel processo dai consulenti del Pubblico Ministero, dell'imputato e del responsabile civile (sul punto in disaccordo con il consulente delle parti civili). Differentemente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la vettura condotta da ID Di RO (poi deceduto) in tesi difensiva non si sarebbe posta sulla corsia opposta alla propria e trasversalmente rispetto alla vettura condotta dall'imputato. Le foto agli atti, i rilievi della polizia giudiziaria - considerati anche dal consulente tecnico nominato dalle parti civili -, i danni riportati dal guardrail urtato e le deformazioni dei frontali dei due veicoli condurrebbero invece verso una ricostruzione opposta a quella fatta propria dai giudici di merito. L'imputato, a velocità elevata, avrebbe invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, così collidendo con la vettura guidata da ID Di RO, con conseguente esclusione di qualsivoglia contributo causale rispetto all'evento da parte di quest'ultimo. Sarebbe stato altresì escluso rilievo tanto all'eccesso di velocità della vettura condotta dal prevenuto (103 km/h in tratto con limite di 90 km/h), dimostrata anche dall'evoluzione dei veicoli post urto, quanto alla sua circolazione al centro della carreggiata. In tesi difensiva, gli esiti dell'esame autoptico e la deposizione della dottoressa CC non sarebbero stati considerati dai giudici di merito ancorché tali da dimostrare l'altissima velocità cui viaggiava la vettura condotta dall'imputato quale fattore rilevante e decisivo nella causazione del sinistro conducente al decesso. Concludono sul punto i ricorrenti nel senso per cui «una velocità ridotta avrebbe senz'altro attenuato le conseguenze delle lesioni riportate». 3.2. Quanto appena evidenziato dimostrerebbe altresì l'erronea sovrapposizione dei due diversi profili della causalità materiale e della c.d. «causalità della colpa» in relazione all'omessa regolazione della velocità alle condizioni di traffico e della strada, in modo da evitare ogni pericolo per la circolazione, e all'omessa circolazione in prossimità del margine destro della stessa. Sul punto la Corte territoriale, «con mero sofismo e motivazione apodittica», avrebbe ritenuto improbabile che si sarebbe evitato l'urto e che ci sarebbero state conseguenze meno gravi. Di parere contrario si mostra invece la difesa delle parti civili in ragione dei rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro, dell'esame autoptico e degli altri elementi acquisiti al processo. 3.3. In violazione di legge e con motivazione viziata non sarebbe stata altresì accolta l'istanza congiunta dell'accusa e della difesa di parte civile sollecitante una perizia cinematica, a dire dei ricorrenti prova decisiva nonché «atto dovuto» per essersi i giudici di merito trovati al cospetto di tesi tecniche 3 tutte differenti quanto a dinamica del sinistro e velocità dei veicoli coinvolti. In termini manifestamente illogici laddove non immotivatamente, la Corte territoriale si sarebbe altresì limitata a ritenere maggiormente persuasiva la tesi prospettata dal consulente del Pubblico Ministero, quanto a punto d'urto all'interno della corsia del senso di marcia dell'imputato, in luogo di quella del consulente della difesa di parte civile. 4. Con il motivo unico di ricorso proposto dalla Procura generale si articola una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta con il terzo motivo caratterizzante le impugnazioni delle parti civili. La Corte territoriale, ritenuta non necessaria una perizia, non avrebbe evidenziato l'iter logico-giuridico sotteso alla valutazione in termini di attendibilità del risultato della consulenza disposta su incarico del Pubblico Ministero rispetto a quello opposto raggiunto dalla consulenza tecnica redatta su incarico delle parti civili. 5. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della Procura generale, proponibile nei limiti di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria, mentre i ricorsi delle parti civili sono fondati nei termini e limiti di seguito evidenziati. Ciò al netto del tentativo delle parti civili di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle dei giudici di merito, nei termini già esplicitati nei paragrafi 3 e ss. della precedente ricostruzione del fatto processuale, e della manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge per l'omesso espletamento di perizia cinematica. 1.1. Quanto a tale ultimo aspetto occorre difatti ribadire, con riferimento a tutti i ricorsi, che la rinnovazione di cui all'art. 603 comma 1, cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Il suo presupposto, anche quando avente a oggetto una perizia (o la sua rinnovazione), è la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado cui consegue la constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Trattasi dunque di accertamento integrante giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali (ex plurimis: Sez. 7, n. 3716 4 del 30/10/2024, dep. 2025, Di cesare, In motivazione, tra le tante più recenti;
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv, 274996 - 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/17, dep. 2018, S., Ry.273653 - 01). 2. Passando al merito cassatorio, occorre rilevare che i giudici di merito hanno ricostruito la situazione di contesto caratterizzante il sinistro in oggetto in termini non controversi dai ricorrenti nei limiti di quanto di seguito evidenziato. Alle ore 20:30 circa del 29 luglio 2015, in un tratto stradale con limite di velocità pari a 90 km/h, il veicolo condotto dall'imputato (una Hyundai) e quello guidato da ID Di RO (una Fiat Panda), si sono scontrati con impatto coinvolgente le rispettive parti «frontali-laterali sinistre», con conseguente decesso del citato Di RO. In particolare, a seguito dell'urto, il primo dei due citati veicoli, dopo un impatto contro il guardrail, si è capovolto sulla corsia del proprio senso di marcia, mentre il secondo ha terminato la sua corsa sul margine destro della carreggiata. 3. All'esito la Corte territoriale ha evidenziato le differenti ricostruzioni del sinistro operate dalla polizia giudiziaria, giunta in loco circa quindici minuti dopo, e dai vari consulenti tecnici di parte, soprattutto quanto a velocità dei veicoli coinvolti e punto d'urto. 3.1. Quest'ultimo, in particolare, è stato individuato come coincidente con la linea di mezzeria dalla polizia giudiziaria oltre che dai consulenti delle parti civili, per i quali ultimi, in alternativa, l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia di pertinenza della vettura condotta da Di RO. Per converso, secondo la ricostruzione operata dai tecnici nominati dal Pubblico Ministero, l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia del senso di marcia dell'imputato, invasa dalla vettura condotta da Di RO. Quest'ultima, a causa di una deviazione sulla propria destra per rientrare nella propria corsia operata a circa 81 km/h, si sarebbe trovata in posizione obliqua (da sinistra verso destra) e avrebbe urtato nella sua parte anteriore sinistra con la vettura condotta dall'imputato, anch'essa attinta nella sua parte anteriore sinistra, circolante nella zona «centro sinistra» della propria corsia a una velocità di circa 103 km/h. Il punto d'urto è stato collocato nella corsia del senso di marcia della vettura condotta dall'imputato anche per la ricostruzione dei consulenti della difesa del prevenuto, per i quali egli avrebbe rispettato l'imposto limite dei 90 km/h, e all'esito della consulenza dei tecnici nominati dal responsabile civile. Per questi ultimi la vettura dell'indicata persona offesa al momento dell'urto avrebbe proceduto nella corsia di marcia dell'imputato a una velocità di circa 65 km/h, 5 mentre il veicolo guidato da IA PI PA a una velocità di «80-90 km/h» ma, per le conclusioni dei tecnici come riportate dal giudice di primo grado, l'impatto non sarebbe avvenuto durante una manovra di ID Di RO volta a rientrare nella corsia del proprio senso di marcia. 3.2. Ripercorse le tesi dei vari tecnici, la Corte territoriale, pur evidenziando la difficile individuabilità del preciso punto d'urto, ha ritenuto superflua una perizia cinematica sulla dinamica del sinistro. Ciò in ragione dell'avvenuta esplorazione dei rilevanti argomenti tecnico-scientifici da parte di ben quattro consulenti tecnici di parte concordanti, tre su quattro, nel collocare il punto d'urto nella corsia del senso di marcia dell'imputato. Premesso quanto innanzi, i giudici d'appello hanno aderito alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal consulente del Pubblico Ministero, innanzi sintetizzata. L'iter logico-giuridico muove dal relativo sapere scientifico introdotto nel processo, ritenuto non confutato dalle argomentazioni dei tecnici nominati dalla difesa delle parti civili e da questi prospettata in ragione delle similari deduzioni della polizia giudiziaria, non evidenzianti le fondamenta tecniche della relativa prospettazione. La collocazione del punto d'urto sulla linea di mezzeria, operata dalla polizia giudiziaria e fatta propria del consulente nominato dalle parti civili, ancorché da quest'ultimo come ipotesi alternativa rispetto a quella che vedrebbe il punto d'urto addirittura nella corsia del senso di marcia della stessa indicata persona offesa, è stata ritenuta incompatibile con il conseguente impatto della vettura dell'imputato contro il guardrail del proprio senso di marcia, in quanto esso sarebbe sostanzialmente avvenuto alla stessa altezza dell'indicato punto d'urto. Argomentando dal sapere scientifico introdotto nel processo dai consulenti del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha quindi accertato che l'impatto tra i veicoli, di tipo «frontale eccentrico a sinistra», si è verificato quando la vettura dell'indicata persona offesa si trovava completamente all'interno della corsia di marcia opposta e in posizione obliqua da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia. Sicché «la posizione di arrivo all'impatto» della vettura della persona offesa è risultata coerente con lo «spostamento rototraslatorio della stessa nella fase successiva all'urto... che l'ha ricondotta all'interno della corsia di sua pertinenza ove si è arrestata in prossimità del guardrail». A ulteriore conforto della ricostruita dinamica del sinistro sono stati posti ulteriori elementi probatori e in particolare il dato per cui la maggior parte dei detriti si è concentrata nella corsia di marcia dell'imputato. A tal riguardo, sempre con il conforto degli apporti scientifici introdotti dai consulenti del Pubblico Ministero e valutati in considerazione anche dei contributi degli altri tecnici, è stato precisato che i detriti si originano nell'istante del contatto tra i 6 veicoli e, pur non definendo con esattezza la zona dell'impatto, non essendo la relativa caduta mai verticale potendo così seguire brevemente la traiettoria dei mezzi antagonisti, consentono di circoscrivere sulla sede stradale la probabile zona in cui le autovetture sono venute in contatto. 4. L'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, in parte tale da sfuggire alle critiche dei ricorrenti nei termini innanzi evidenziati, è caratterizzato da una manifesta illogicità quanto al momento di sintesi del giudizio esplicativo della causalità materiale e a quello controfattuale nonché all'accertamento della c.d. «causalità della colpa», quest'ultimo totalmente mancante, al pari del controfattuale, con conseguente fondatezza dei profili di censura che su essi si appuntano. La Corte territoriale ricostruisce il sinistro come caratterizzato dall'impatto tra i veicoli, per entrambi di tipo «frontale eccentrico a sinistra», verificatosi quando la vettura dell'indicata persona offesa si trovava completamente all'interno della corsia di marcia opposta e la vettura dell'imputato percorreva la propria corsia nella zona «centro sinistra» a una velocità di circa 103 km/h (nonostante il limite fissato a 90 km/h). Pur accertata la descritta condotta di guida del prevenuto, peraltro astrattamente integrante le violazioni del codice dalla strada addebitategli, i giudici di merito apoditticamente affermano che la condotta della persona offesa, in quanto maggiormente violativa delle norme cautelari di cui al medesimo codice, sarebbe stata causata esclusiva del sinistro cui è conseguito l'evento morte. Così argomentando si omettere il momento di sintesi del giudizio esplicativo della seriazione causale dell'evento, nella specie necessitante anche della valutazione della rilevanza causale della condotta del prevenuto, e si finisce con il confondere i distinti piani della causalità materiale e dell'imputazione colposa dell'evento soprattutto quanto al giudizio inerente al suo elemento oggettivo (c.d. «causalità della colpa»), anch'esso totalmente omesso. Occorreva preliminarmente individuare in concreto le regole cautelari preesistenti rispetto all'evento che l'imputato avrebbe dovuto rispettare, con particolare riferimento a velocità e circolazione in prossimità del margine destro, trattandosi di regole di natura «elastica» in quanto necessitanti, per la loro applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente si è trovato a operare. I giudici di merito avrebbero dovuto individuare, secondo un giudizio ex ante, la specifica velocità «prudenziale» e la specifica distanza «prudenziale» dal margine destro della carreggiata per poi verificare se lo specifico evento sia stato concretizzazione dello specifico rischio che le regole cautelari violate miravano a gestire (quanto all'imputazione soggettiva 7 4 CANC4LEF2A Q-44.242G dell'evento in relazione a regole di natura elastica, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 34383 del 13/06/2024, Barozzi, in motivazione, quanto all'art. 149 cod. strada ma con riferimenti anche all'art. 141 dello stesso codice;
Sez. 4, n. 25149 del 20/05/2025, Liguori, in motivazione, in relazione all'art. 143 cod. strada, e Sez. 4, n. 4005 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871 - 01, in ordine all'art. 141 cod. strada). Come detto, è stato altresì totalmente omesso, quanto all'accertamento causale, il giudizio controfattuale. Accertata la dinamica del sinistro nonché individuate velocità «prudenziale» e distanza «prudenziale» dal margine destro della carreggiata, i giudici di merito avrebbero difatti dovuto valutare se, ove fosse stato rispettato dall'imputato il limite di velocità, invece ritenuto violato, o comunque ove fosse stata tenuta la velocità prudenziale e ove avesse viaggiato il prevenuto, come prescritto, in prossimità del margine destro della corsia, l'evento avrebbe a uto luogo con elevato grado di credibilità razionale. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura generale e all'accoglimento dei soli ricorsi delle parti civili, nei termini innanzi specificati, consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT, nel senso del rigetto di tutti i ricorsi;
lette le conclusioni delle parti civili ricorrenti, nel senso dell'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12314 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con , la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'assoluzione per l'insussistenza del fatto di IA PI PA per l'omicidio colposo di ID Di RO, così rigettando gli appelli del Pubblico Ministero e delle parti civili. All'imputato era stato contestato di aver cagionato, alla guida di una vettura, la morte del conducente del veicolo antagonista, all'esito di uno scontro coinvolgente le parti anteriori sinistre dei veicoli, per colpa generica oltre che specifica. Quest'ultima era stata ascritta al prevenuto in termini di mancato adeguamento della velocità, superiore ai limiti consentiti, alle condizioni di traffico e della strada in modo da evitare il sinistro e di omessa circolazione in prossimità del margine destro della carreggiata. 2. Avverso la sentenza sono stati proposi ricorsi dalle costituite parti civili, ai soli effetti civili e con atto congiunto articolante censure comuni a tutti i ricorrenti, oltre che dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, con i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con i tre motivi caratterizzanti le impugnazioni delle parti civili si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta ricostruzione della dinamica del sinistro e alla riconducibilità di esso alla condotta dell'imputato. 3.1. I giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero fondato la decisione su un elemento incontestabilmente diverso da quello emergente dal processo: l'invasione da parte della vettura condotta dalla vittima della corsia opposta (percorsa dall'imputato), trascurando elementi decisivi emergenti dall'autopsia e dal rapporto della polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi nonché la velocità dei veicoli e l'evoluzione degli stessi successivamente all'urto. Sarebbe stata altresì esclusa la responsabilità dell'imputato in termini contraddittori e manifestamente illogici. L'apparato motivazionale muoverebbe dalla mancata individuazione del punto d'urto, nell'errata premessa della difficile individuabilità di esso, per poi collocarlo nella corsia del senso di marcia dell'imputato in ragione della mera maggiore presenza in essa di detriti. Si sarebbe invece trattato di detriti presenti non nella sola corsia del senso di marcia dell'imputato ma su entrambe le corsie, come evidenzierebbero le foto acquisite al processo, e di traiettorie dei veicoli 2 antagonisti differenti da come ritenuto dai giudici di merito sulla scorta del sapere scientifico introdotto nel processo dai consulenti del Pubblico Ministero, dell'imputato e del responsabile civile (sul punto in disaccordo con il consulente delle parti civili). Differentemente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la vettura condotta da ID Di RO (poi deceduto) in tesi difensiva non si sarebbe posta sulla corsia opposta alla propria e trasversalmente rispetto alla vettura condotta dall'imputato. Le foto agli atti, i rilievi della polizia giudiziaria - considerati anche dal consulente tecnico nominato dalle parti civili -, i danni riportati dal guardrail urtato e le deformazioni dei frontali dei due veicoli condurrebbero invece verso una ricostruzione opposta a quella fatta propria dai giudici di merito. L'imputato, a velocità elevata, avrebbe invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, così collidendo con la vettura guidata da ID Di RO, con conseguente esclusione di qualsivoglia contributo causale rispetto all'evento da parte di quest'ultimo. Sarebbe stato altresì escluso rilievo tanto all'eccesso di velocità della vettura condotta dal prevenuto (103 km/h in tratto con limite di 90 km/h), dimostrata anche dall'evoluzione dei veicoli post urto, quanto alla sua circolazione al centro della carreggiata. In tesi difensiva, gli esiti dell'esame autoptico e la deposizione della dottoressa CC non sarebbero stati considerati dai giudici di merito ancorché tali da dimostrare l'altissima velocità cui viaggiava la vettura condotta dall'imputato quale fattore rilevante e decisivo nella causazione del sinistro conducente al decesso. Concludono sul punto i ricorrenti nel senso per cui «una velocità ridotta avrebbe senz'altro attenuato le conseguenze delle lesioni riportate». 3.2. Quanto appena evidenziato dimostrerebbe altresì l'erronea sovrapposizione dei due diversi profili della causalità materiale e della c.d. «causalità della colpa» in relazione all'omessa regolazione della velocità alle condizioni di traffico e della strada, in modo da evitare ogni pericolo per la circolazione, e all'omessa circolazione in prossimità del margine destro della stessa. Sul punto la Corte territoriale, «con mero sofismo e motivazione apodittica», avrebbe ritenuto improbabile che si sarebbe evitato l'urto e che ci sarebbero state conseguenze meno gravi. Di parere contrario si mostra invece la difesa delle parti civili in ragione dei rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro, dell'esame autoptico e degli altri elementi acquisiti al processo. 3.3. In violazione di legge e con motivazione viziata non sarebbe stata altresì accolta l'istanza congiunta dell'accusa e della difesa di parte civile sollecitante una perizia cinematica, a dire dei ricorrenti prova decisiva nonché «atto dovuto» per essersi i giudici di merito trovati al cospetto di tesi tecniche 3 tutte differenti quanto a dinamica del sinistro e velocità dei veicoli coinvolti. In termini manifestamente illogici laddove non immotivatamente, la Corte territoriale si sarebbe altresì limitata a ritenere maggiormente persuasiva la tesi prospettata dal consulente del Pubblico Ministero, quanto a punto d'urto all'interno della corsia del senso di marcia dell'imputato, in luogo di quella del consulente della difesa di parte civile. 4. Con il motivo unico di ricorso proposto dalla Procura generale si articola una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta con il terzo motivo caratterizzante le impugnazioni delle parti civili. La Corte territoriale, ritenuta non necessaria una perizia, non avrebbe evidenziato l'iter logico-giuridico sotteso alla valutazione in termini di attendibilità del risultato della consulenza disposta su incarico del Pubblico Ministero rispetto a quello opposto raggiunto dalla consulenza tecnica redatta su incarico delle parti civili. 5. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della Procura generale, proponibile nei limiti di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria, mentre i ricorsi delle parti civili sono fondati nei termini e limiti di seguito evidenziati. Ciò al netto del tentativo delle parti civili di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle dei giudici di merito, nei termini già esplicitati nei paragrafi 3 e ss. della precedente ricostruzione del fatto processuale, e della manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge per l'omesso espletamento di perizia cinematica. 1.1. Quanto a tale ultimo aspetto occorre difatti ribadire, con riferimento a tutti i ricorsi, che la rinnovazione di cui all'art. 603 comma 1, cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Il suo presupposto, anche quando avente a oggetto una perizia (o la sua rinnovazione), è la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado cui consegue la constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Trattasi dunque di accertamento integrante giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali (ex plurimis: Sez. 7, n. 3716 4 del 30/10/2024, dep. 2025, Di cesare, In motivazione, tra le tante più recenti;
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv, 274996 - 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/17, dep. 2018, S., Ry.273653 - 01). 2. Passando al merito cassatorio, occorre rilevare che i giudici di merito hanno ricostruito la situazione di contesto caratterizzante il sinistro in oggetto in termini non controversi dai ricorrenti nei limiti di quanto di seguito evidenziato. Alle ore 20:30 circa del 29 luglio 2015, in un tratto stradale con limite di velocità pari a 90 km/h, il veicolo condotto dall'imputato (una Hyundai) e quello guidato da ID Di RO (una Fiat Panda), si sono scontrati con impatto coinvolgente le rispettive parti «frontali-laterali sinistre», con conseguente decesso del citato Di RO. In particolare, a seguito dell'urto, il primo dei due citati veicoli, dopo un impatto contro il guardrail, si è capovolto sulla corsia del proprio senso di marcia, mentre il secondo ha terminato la sua corsa sul margine destro della carreggiata. 3. All'esito la Corte territoriale ha evidenziato le differenti ricostruzioni del sinistro operate dalla polizia giudiziaria, giunta in loco circa quindici minuti dopo, e dai vari consulenti tecnici di parte, soprattutto quanto a velocità dei veicoli coinvolti e punto d'urto. 3.1. Quest'ultimo, in particolare, è stato individuato come coincidente con la linea di mezzeria dalla polizia giudiziaria oltre che dai consulenti delle parti civili, per i quali ultimi, in alternativa, l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia di pertinenza della vettura condotta da Di RO. Per converso, secondo la ricostruzione operata dai tecnici nominati dal Pubblico Ministero, l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia del senso di marcia dell'imputato, invasa dalla vettura condotta da Di RO. Quest'ultima, a causa di una deviazione sulla propria destra per rientrare nella propria corsia operata a circa 81 km/h, si sarebbe trovata in posizione obliqua (da sinistra verso destra) e avrebbe urtato nella sua parte anteriore sinistra con la vettura condotta dall'imputato, anch'essa attinta nella sua parte anteriore sinistra, circolante nella zona «centro sinistra» della propria corsia a una velocità di circa 103 km/h. Il punto d'urto è stato collocato nella corsia del senso di marcia della vettura condotta dall'imputato anche per la ricostruzione dei consulenti della difesa del prevenuto, per i quali egli avrebbe rispettato l'imposto limite dei 90 km/h, e all'esito della consulenza dei tecnici nominati dal responsabile civile. Per questi ultimi la vettura dell'indicata persona offesa al momento dell'urto avrebbe proceduto nella corsia di marcia dell'imputato a una velocità di circa 65 km/h, 5 mentre il veicolo guidato da IA PI PA a una velocità di «80-90 km/h» ma, per le conclusioni dei tecnici come riportate dal giudice di primo grado, l'impatto non sarebbe avvenuto durante una manovra di ID Di RO volta a rientrare nella corsia del proprio senso di marcia. 3.2. Ripercorse le tesi dei vari tecnici, la Corte territoriale, pur evidenziando la difficile individuabilità del preciso punto d'urto, ha ritenuto superflua una perizia cinematica sulla dinamica del sinistro. Ciò in ragione dell'avvenuta esplorazione dei rilevanti argomenti tecnico-scientifici da parte di ben quattro consulenti tecnici di parte concordanti, tre su quattro, nel collocare il punto d'urto nella corsia del senso di marcia dell'imputato. Premesso quanto innanzi, i giudici d'appello hanno aderito alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal consulente del Pubblico Ministero, innanzi sintetizzata. L'iter logico-giuridico muove dal relativo sapere scientifico introdotto nel processo, ritenuto non confutato dalle argomentazioni dei tecnici nominati dalla difesa delle parti civili e da questi prospettata in ragione delle similari deduzioni della polizia giudiziaria, non evidenzianti le fondamenta tecniche della relativa prospettazione. La collocazione del punto d'urto sulla linea di mezzeria, operata dalla polizia giudiziaria e fatta propria del consulente nominato dalle parti civili, ancorché da quest'ultimo come ipotesi alternativa rispetto a quella che vedrebbe il punto d'urto addirittura nella corsia del senso di marcia della stessa indicata persona offesa, è stata ritenuta incompatibile con il conseguente impatto della vettura dell'imputato contro il guardrail del proprio senso di marcia, in quanto esso sarebbe sostanzialmente avvenuto alla stessa altezza dell'indicato punto d'urto. Argomentando dal sapere scientifico introdotto nel processo dai consulenti del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha quindi accertato che l'impatto tra i veicoli, di tipo «frontale eccentrico a sinistra», si è verificato quando la vettura dell'indicata persona offesa si trovava completamente all'interno della corsia di marcia opposta e in posizione obliqua da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia. Sicché «la posizione di arrivo all'impatto» della vettura della persona offesa è risultata coerente con lo «spostamento rototraslatorio della stessa nella fase successiva all'urto... che l'ha ricondotta all'interno della corsia di sua pertinenza ove si è arrestata in prossimità del guardrail». A ulteriore conforto della ricostruita dinamica del sinistro sono stati posti ulteriori elementi probatori e in particolare il dato per cui la maggior parte dei detriti si è concentrata nella corsia di marcia dell'imputato. A tal riguardo, sempre con il conforto degli apporti scientifici introdotti dai consulenti del Pubblico Ministero e valutati in considerazione anche dei contributi degli altri tecnici, è stato precisato che i detriti si originano nell'istante del contatto tra i 6 veicoli e, pur non definendo con esattezza la zona dell'impatto, non essendo la relativa caduta mai verticale potendo così seguire brevemente la traiettoria dei mezzi antagonisti, consentono di circoscrivere sulla sede stradale la probabile zona in cui le autovetture sono venute in contatto. 4. L'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, in parte tale da sfuggire alle critiche dei ricorrenti nei termini innanzi evidenziati, è caratterizzato da una manifesta illogicità quanto al momento di sintesi del giudizio esplicativo della causalità materiale e a quello controfattuale nonché all'accertamento della c.d. «causalità della colpa», quest'ultimo totalmente mancante, al pari del controfattuale, con conseguente fondatezza dei profili di censura che su essi si appuntano. La Corte territoriale ricostruisce il sinistro come caratterizzato dall'impatto tra i veicoli, per entrambi di tipo «frontale eccentrico a sinistra», verificatosi quando la vettura dell'indicata persona offesa si trovava completamente all'interno della corsia di marcia opposta e la vettura dell'imputato percorreva la propria corsia nella zona «centro sinistra» a una velocità di circa 103 km/h (nonostante il limite fissato a 90 km/h). Pur accertata la descritta condotta di guida del prevenuto, peraltro astrattamente integrante le violazioni del codice dalla strada addebitategli, i giudici di merito apoditticamente affermano che la condotta della persona offesa, in quanto maggiormente violativa delle norme cautelari di cui al medesimo codice, sarebbe stata causata esclusiva del sinistro cui è conseguito l'evento morte. Così argomentando si omettere il momento di sintesi del giudizio esplicativo della seriazione causale dell'evento, nella specie necessitante anche della valutazione della rilevanza causale della condotta del prevenuto, e si finisce con il confondere i distinti piani della causalità materiale e dell'imputazione colposa dell'evento soprattutto quanto al giudizio inerente al suo elemento oggettivo (c.d. «causalità della colpa»), anch'esso totalmente omesso. Occorreva preliminarmente individuare in concreto le regole cautelari preesistenti rispetto all'evento che l'imputato avrebbe dovuto rispettare, con particolare riferimento a velocità e circolazione in prossimità del margine destro, trattandosi di regole di natura «elastica» in quanto necessitanti, per la loro applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente si è trovato a operare. I giudici di merito avrebbero dovuto individuare, secondo un giudizio ex ante, la specifica velocità «prudenziale» e la specifica distanza «prudenziale» dal margine destro della carreggiata per poi verificare se lo specifico evento sia stato concretizzazione dello specifico rischio che le regole cautelari violate miravano a gestire (quanto all'imputazione soggettiva 7 4 CANC4LEF2A Q-44.242G dell'evento in relazione a regole di natura elastica, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 34383 del 13/06/2024, Barozzi, in motivazione, quanto all'art. 149 cod. strada ma con riferimenti anche all'art. 141 dello stesso codice;
Sez. 4, n. 25149 del 20/05/2025, Liguori, in motivazione, in relazione all'art. 143 cod. strada, e Sez. 4, n. 4005 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871 - 01, in ordine all'art. 141 cod. strada). Come detto, è stato altresì totalmente omesso, quanto all'accertamento causale, il giudizio controfattuale. Accertata la dinamica del sinistro nonché individuate velocità «prudenziale» e distanza «prudenziale» dal margine destro della carreggiata, i giudici di merito avrebbero difatti dovuto valutare se, ove fosse stato rispettato dall'imputato il limite di velocità, invece ritenuto violato, o comunque ove fosse stata tenuta la velocità prudenziale e ove avesse viaggiato il prevenuto, come prescritto, in prossimità del margine destro della corsia, l'evento avrebbe a uto luogo con elevato grado di credibilità razionale. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura generale e all'accoglimento dei soli ricorsi delle parti civili, nei termini innanzi specificati, consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.