Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
La sentenza pronunziata all'esito del procedimento possessorio che decide sul cosiddetto merito possessorio deve considerarsi validamente emessa anche se non sia stata preceduta dalla emissione di un provvedimento di natura interinale durante la fase di sommaria cognizione. La natura bifasica del procedimento possessorio non costituisce, infatti, ragione ostativa alla concentrazione delle due fasi allorché gli elementi raccolti nella fase istruttoria consentano al giudice di definire la causa con un provvedimento unico conclusivo dell'intero procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10450 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD LA, EN AR, EN NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SORA 47, presso lo studio dell'avvocato SERGIO ROSSI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AR RI UR, EN RI RG, AL MA NR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato AR LEONE, difesi dall'avvocato SALVATORE DIANA, per procura speciale Dott. FUCILLO Guido, in LATINA, rep. n. 73744 del 24/10/2000;
- resistenti con procura -
contro
LL RI, LL CONCETTA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 214/99 del Tribunale di LATINA, depositata il 22/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ROSSI Sergio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato LEONE RO per delega dell'Avv. DIANA depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DO EL e LE RO, deducendo il possesso di un fondo in località Monte Spagnolo, nel Comune di Gaeta, contraddistinto a f. 28 con i mappali 555, 557 e 558, ed affermando di esserne stati spogliati da ZZ IA AU, NA IA ER e RA MA chiedevano al Pretore di quella città la reintegrazione del possesso.
Le convenute TA e NA si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, in particolare, negavano il possesso vantato dagli attori, aggiungendo di essere proprietarie della particela 558, in forza di atto di acquisto 9/8/91 per notaio Fuccillo. Interveniva volontariamente in causa LE CH, figlio degli attori, il quale aderiva alle richieste dei genitori. Intervenivano anche DE IA e DE ON, le quali dicendosi proprietarie della particella 555, chiedevano, limitatamente a detta particella, il rigetto della domanda. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza 31/5/94, rigettava sia la domanda degli attori che quella interveniente LE CC.
La decisione veniva confermata dal Tribunale di Latina che, con sentenza 22/2/99 rigettava l'appello proposto dei tre soccombenti. In particolare, il giudice d'appello, relativamente alle particelle 555 557 e riteneva la domanda di reintegrazione nuova perché proposta per la prima volta in grado d'appello.
Relativamente alla residua particella (e cioè la n. 558), dopo avere osservato che la sentenza pretorile doveva ritenersi, anche se non preceduta da un interdetto possessorio, validamente pronunziata, non ostandovi la natura bifasica del procedimento, riteneva non provata la domanda sia in ordine all'animus spoliandi che all'animus possidendi.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso tutti e tre i soccombenti per sei motivi illustrati da una memoria.
Gli intimati TA, NA e RA hanno resistito al ricorso a mezzo del difensore munito di procura speciale, avv. Diana Salvatore, il quale ha partecipato all'udienza di discussione. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISTONE
1 - È preliminare l'esame del secondo motivo, attinente al rito. I ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 703 e 669 sexies cod. proc. civ. per avere l'impugnata sentenza ritenuto che non è ravvisabile alcuna nullità per violazione del rito possessorio allorché il giudice, come nel caso di specie, non abbia emesso alcun provvedimento interdittale, ma abbia proceduto direttamente alla pronunzia della sentenza, in tal modo, osservano i ricorrenti, la sentenza, pur avendo correttamente affermato che il procedimento possessorio ha struttura bifasica, aveva omesso di rilevare che nella specie la bifasicità non era stata rispettata in quanto il pretore non aveva emesso alcun provvedimento interinale, andando direttamente alla sentenza
La censura va disattesa.
La sentenza pronunziata all'esito del procedimento possessorio e che chiude tale procedimento decidendo sul cosiddetto merito possessorio, deve considerarsi validamente emessa anche se non è stata preceduta dall'emissione, durante la fase di sommaria cognizione di un provvedimento di natura interinale. Costituendo tale provvedimento una pronunzia di natura provvisoria, destinata a rimanere assorbita dalla sentenza definitiva, il giudice ben può decidere direttamente sul merito possessorio con sentenza, senza prima emettere un provvedimento interinale, ove ritenga che l'istruttoria svolta consenta una pronunzia definitiva. La natura bifasica del procedimento possessorio non costituisce, infatti, ragione ostativa alla concentrazione delle due fasi allorché gli elementi raccolti nella fase di istruttoria sommaria consentono al giudicante di definire la causa con un provvedimento unico conclusivo dell'intero procedimento.
2^ - Va ora esaminato il primo motivo di ricorso, col quale si censura la sentenza nella parte in cui, relativamente alle particelle 555 e 557, ha rigettato la domanda dei ricorrenti ritenendola nuova perché proposta per la prima volta in appello, laddove, come emergeva dagli atti, la domanda era stata proposta sin dall'atto introduttivo anche con riferimento alle dette due particelle e non soltanto, come erroneamente affermato dalla sentenza, con riferimento alla sola particella 558.
La censura è fondata.
Risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collegio essendo stata denunciata la violazione di una norma processuale (art. 345 c.p.c.), che la domanda di reintegrazione, così come formulata nella citazione di primo grado, aveva per oggetto il fondo contraddistinto con le particelle nn. 555, 557 e 558. Tale oggetto era rimasto immutato in grado di appello, in cui gli appellanti avevano sia con l'atto introduttivo (v. pagg. 8, 9, 10 e 11) che con la precisazione delle conclusioni, sempre fatto riferimento a tutte e tre le particelle.
Ha perciò errato il giudice di appello nel ritenere che, in ordine alle particelle 555 e 557, la domanda del DO - LE era nuova, perché proposta per la prima volta in appello. In accoglimento del motivo la sentenza va, pertanto, cassata in parte qua con rinvio per nuovo esame della domanda, che il giudice di rinvio dovrà effettuare anche con riferimento alle due particelle di cui il precedente giudice non aveva tenuto conto.
3^ - Per effetto della cassazione i restanti motivi, tutti afferenti al giudizio di merito sulla fondatezza della domanda, in quanto riferiti solo ad una anziché a tutte e tre le particelle in cui si identificava il fondo di cui al lamentato spoglio, sono assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta il secondo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002