Sentenza 11 marzo 2014
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In caso di fusione di società per incorporazione, risponde di bancarotta fraudolenta documentale l'amministratore di fatto della società incorporante per la mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili della società incorporata.
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- 1. Assenza della posizione di garanzia: l’amm. di diritto non è penalmente responsabile per i reati commessi dall’amm. di fattoGiuseppe Argentino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Costituisce condotta distrattiva l’operazione di fusione per unione nell’ipotesi di fallimento della società incorporanteDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 32728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32728 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA AN - Presidente - del 11/03/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 717
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 483/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AN, nato a [...] il [...];
ZZ IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 03/04/2012;
visti gli atti e la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito, poi, l'avv. Capomacchia Salvatore, difensore del TT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito, infine, l'avv. Grosso Vincenzo, difensore dello IN, che ha chiesto anch'egli l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. TT AN e IN IO, assieme ad altri, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Pordenone, dei reati di seguito indicati: A) concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché bancarotta semplice pluriaggravata, ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1, nn. 1) e 2) e comma 2, n. 4), art. 223, comma 1, art. 224, art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1), e art. 2621 cod. civ. perché agendo in concorso tra loro ed anche con azioni indipendenti, lo IN, quale presidente sino al 5 febbraio 1997 e quindi amministratore unico sino al 31 luglio 1998, sostanzialmente "uomo di fiducia" del TT;
quest'ultimo, quale proprietario attraverso altra persona, della quota di maggioranza nonché amministratore di fatto ed autore di tutte le importanti scelte gestionali della Data Shop s.r.l., con sede in Pordenone, società operante nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di apparecchiature elettroniche, dichiarata fallita da quello stesso Tribunale con sentenza del 29 settembre 1998: distraevano beni e denaro della società sino a creare un ammanco ingiustificato non inferiore a L.
3.594.738.924 e, comunque, compivano le operazioni di distrazione e/o dissipazione del patrimonio sociale specificamente indicate, anche attraverso la dissipazione e/o distrazione di somme consistenti nelle perdite da fusione maturate dalle incorporate società Data Shop Ts.r.l. e Data Shop Padova s.r.l.; sottraevano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, la quasi totalità dei libri e delle scritture contabili della fallita che solo successivamente, in data 24 marzo 1999, venivano rinvenuti e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Terracina in luogo estraneo alla sede sociale e, comunque, tenevano i libri e scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, a causa dell'assenza in particolare di gran parte dei conti di mastro relativi agli esercizi 1996, 1997 1998, del libro di magazzino, del libro dei cespiti ammortizzabili della fallita, nonché dei conti di mastro del 1997, del libro giornale del 1996, 1997, del libro di magazzino e del libro dei cespiti ammortizzabili della Data Shop Padova s.r.l. e del libro di magazzino e del libro dei cespiti ammortizzabili della Data Shop Ts.r.l., (entrambe società incorporate dalla fallita a seguito di operazioni di fusione societaria); in particolare, poi apparendo del tutto impossibile la ricostruzione delle scorte di magazzino;
cagionavano o concorrevano a cagionare il dissesto della società con le condotte specificamente indicate, di cui all'art. 2621 cod. civ.;
aggravavano il dissesto della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento e ciò benché essa si trovasse in stato di insolvenza conclamata, a partire dalla fine dell'anno 1995 ed alla data di approvazione del bilancio al 31 marzo 1996 si fosse verificato l'azzeramento del capitale con perdite;
con le aggravanti di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita e di avere commesso più fatti di bancarotta.
Con sentenza del 21 febbraio 2006, il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli di reati loro rispettivamente ascritti, esclusa la distrazione dell'autovettura indicata in rubrica, riconosciute a tutti le attenuanti generiche, dichiarate per lo IN ed il TT equivalenti alle contestate aggravanti, condannava il TT alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, lo IN a quella di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sui gravami proposti degli imputati, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello IN e del TT in ordine al delitto di cui al capo A4) per essere i reati estinti per prescrizione e, conseguentemente, rideterminava la pena inflitta al primo nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione e quella inflitta alla secondo in anni quattro mesi due di reclusione;
confermava nel resto.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore di TT AN, avv. Salvatore Capomacchia, ed il difensore di IN IO, avv. Vincenzo Grosso, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate. Con il primo motivo del ricorso in favore del TT si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto, ai sensi dell'art. 606, lett. e); ed ancora inosservanza della legge penale ai sensi dello stesso art. 606, lett. b), in relazione all'art. 2639 c.c., relativamente alla parte della motivazione che aveva attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della Data Shop s.r.l.. Si duole, in particolare, che non siano state accolte le censure espresse dall'odierno ricorrente, che aveva rilevato come allo stesso spettasse solo il ruolo di direzione e controllo quale socio di maggioranza della fallita nonché amministratore di Hi Tech s.r.l., che costituiva il principale, se non l'unico, fornitore della Data Shop s.r.l.. Il rilievo difensivo era stato contraddetto dal giudice di appello con riferimento alla deposizione testimoniale di RE, che era stata travisata nel suo reale contenuto. Dalla testimonianza, risultavano, infatti, soltanto il legittimo ruolo di direzione e coordinamento propri del socio di maggioranza nonché quella legittima sfera di influenza sul piano commerciale, tipica del fornitore unico;
già sul piano logico-astratto poteva cogliersi la differenza tra l'esercizio di una legittima influenza sul piano commerciale da parte del principale unico fornitore ed il compimento di significativi e continuativi atti di gestione, rivelatori di amministrazione di fatto. Inoltre, la difesa aveva, inutilmente, rilevato che, parallelamente all'assenza di qualsivoglia atto gestionale oggettivo riferibile all'imputato, vi era un evidente esercizio di potere gestionale da parte di altra persona, il ET, che peraltro rivestiva la carica formale di consigliere di amministrazione. La risposta motivazionale del giudice a quo era intrinsecamente contraddittoria nell'assumere che, se era vero che il ET era il responsabile dell'attività commerciale, oltre a rivestire il ruolo formale di consigliere di amministrazione, la detta circostanza non escludeva la possibilità che esistesse anche altro amministratore, senza neppure considerare che la detta persona non era stata neppure indagata. Era, inoltre, illogico riferirsi al fatto che il ET si fosse dimesso perché non condivideva gli indirizzi della proprietà, in quanto tale circostanza non poteva che essere sinonimo di piena autonomia dell'amministratore; in una società il consiglio di amministrazione era sempre espressione della volontà della proprietà, ragione per cui, se gli indirizzi strategici voluti da quest'ultima non trovavano riflesso nell'opera dell'organo amministrativo, era ovvio che quest'ultimo era tenuto a dimettersi, ma questo però non poteva significare che la proprietà amministrava l'ente. Non vi era, dunque, prova alcuna in ordine al fatto che l'imputato fosse amministratore di fatto;
per la configurazione del relativa qualità non era sufficiente, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, una generica ingerenza nell'attività sociale, ma occorreva in concreto il continuo esercizio delle funzioni proprie dell'amministratore.
Con il secondo motivo si eccepisce inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) con riferimento alla L. Fall., artt. 216 e 223. Si contesta, in particolare, la ritenuta sussistenza dei presupposti del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Osserva, in particolare, che non avrebbe potuto ritenersi sussistente il reato in questione per il solo fatto che le scritture contabili fossero tenute in luogo diverso da quello indicato in sede tributaria. Nel caso di specie, le scritture contabili sono state rinvenute in Terracina, via Antonelli n. 14, luogo diverso dalla sede della società (in Terracina, via Appia 284), ma nel quale erano presenti alcuni beni della fallita, secondo le dichiarazioni rese da un coimputato al curatore fallimentare, che aveva indicato quel luogo come sede di negozio della società fallita. Insussistente era anche il profilo psicologico, essendo evidente che se l'intento fosse stato quello di sottrarre le scritture, certamente gli amministratori le avrebbero portate in luogo diverso da quello segnalato al curatore. Era significativo, inoltre, che il giudice di appello non abbia motivato sulla diversa fattispecie di bancarotta documentale, indicata nel capo d'imputazione, ossia l'omessa regolare tenuta delle scritture contabili, che, nel caso di specie, erano tenute in modo ordinato e regolare. La mancanza di scritture contabili delle società incorporate non era imputabile alla società fallita in quanto le scritture mancanti si riferivano a fatti antecedenti alla fusione, che pertanto non poteva essere imputato alla fallita. La riunificazione della personalità giuridica delle società acquisite in quella della società incorporante, effetto civilistico del procedimento di fusione, non comportava un'automatica trasmissione in capo gli amministratori della incorporante di condotte ragionevolmente ascrivibili (omessa tenuta) agli amministratori della controllata, pena una evidente violazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost.. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), con riferimento alla L. Fall., art. 216, art. 223 comma 1, e artt. 2504 bis e 2505 cod. civ.; mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla dissipazione da fusione per incorporazione. Nessuna prova, al riguardo, era stata fornita in ordine all'oggetto della pretesa distrazione o dissipazione da parte degli amministratori della Data Shop srl per effetto dell'operazione di fusione posta in essere. L'operazione di fusione era lecita civilisticamente e non aveva determinato alcuna dissipazione, contrariamente all'assunto del giudice di appello. Non vi erano comunque elementi sufficienti per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato oltre il ragionevole dubbio. Con il quarto, si deduce inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) con riferimento alla L. Fall., art. 223 e art. 216, comma 1, e art. 2621 c.c., con riferimento alla contabilizzazione di intervento di sopravvenienza di L. 675 milioni.
Con il quinto motivo si deduce difetto di motivazione con riferimento alla contestata distrazione dell'importo di L.
1.538.407.2 Con il sesto motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) in riferimento alla L. Fall., art. 223, comma 1, e art. 216. Con il settimo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali stabilite appena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. e) con riferimento alla violazione degli artt. 521, 522 e 604 c.p.p.;
nonché difetto di motivazione sul punto, con riferimento alla pretesa distrazione o dissipazione degli arredi e mobili d'ufficio della società ceduti alla Bitware per valore imprecisato e comunque non inferiore a L.79.500.000. La violazione del principio della contestazione risiederebbe nel fatto che in rubrica si ipotizzava la svendita, ove invece il giudice di appello aveva riscontrato un mancato incasso e la parziale compensazione di un controcredito vantato dalla Bitware, che per la restante parte avrebbe poi proposto istanza di insinuazione al passivo, poi rigettata dal curatore perché non v'era prova alcuna (donde, l'asserita inesistenza di tale preteso controcredito).
Con il primo motivo del ricorso in favore di IN si denuncia difetto di motivazione con riferimento alla qualificazione del ruolo svolto dall'imputato ed alle conseguenti condotte a lui attribuite, in relazione all'ipotesi delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (di cui ai capi A1): dissipazione da fusione per incorporazione;
distrazione dell'importo di L. 1.538.407.228; dissipazione derivanti dall'acquisto del ramo d'azienda della A.C.& C;
distrazione dei beni ceduti alla Bitware;
A2) bancarotta documentale fraudolenta;
A3) sopravvenienze di L. 75.000.000). Contesta, in particolare, l'attribuzione ad esso ricorrente della qualità di coordinatore del TT, in contrasto con quanto i giudici di appello avevano, prima, affermato in ordine al fatto che lo stesso TT fosse il solo a decidere tutte le operazioni commerciali e le strategie della Data Shop, quale amministratore di fatto. Univoche risultanze processuali, alla luce di concorde dichiarazioni testimoniali, indicavano l'imputato come amministratore soltanto formale, con il ruolo di "corriere", ovvero trasportatore di merce per effetto della collocazione logistica delle diverse società Data Shop a Pordenone, Hitech e Bitware a Parma. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità L. Fall., ex art. 216, all'imputato, con riferimento ai capi di imputazione riportati rubrica. Si contesta, in particolare, l'insieme argomentativo in forza del quale è stato ritenuto che l'imputato fosse consapevole delle condotte asseritamente distrattive, ove invece nessuna prova esisteva in ordine all'elemento soggettivo. Con il terzo motivo si eccepisce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui alla L. Fall., art. 216, in ordine al capo A1) riguardante la dissipazione da fusione per incorporazione;
nonché difetto di motivazione o illogicità manifesta della motivazione.
Con il quarto motivo si eccepisce inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione al quantum di pena inflitto, con riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche, che, invece, avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti.
2. Una succinta puntualizzazione in fatto, alla stregua della convergente ricostruzione della vicenda sostanziale, così come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, costituisce necessaria premessa all'esame dei motivi di gravame, onde consentirne compiuta contezza ai fini di corretto inquadramento e valutazione. Si inizierà col dire che la società fallita è la Data Shop srl, con sede in Pordenone, società operante nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di apparecchiature elettroniche, di cui IN era presidente ed amministratore unico per un certo periodo di tempo;
mentre il TT era ritenuto proprietario di fatto. La società anzidetta aveva, ad un certo punto, incorporato altre due società dello stesso gruppo, facenti capo agli imputati:
la Data Shop T s.r.l. e la Data Shop Padova s.r.l..
La distrazione avrebbe riguardato beni e denaro della società sino a creare un deficit ingiustificato non inferiore a lire 3.594.738.924 e si sarebbe, comunque, articolata attraverso le condotte specificamente indicate in rubrica, nei termini ivi riportati. Parimenti, la bancarotta fraudolenta documentale sarebbe stata realizzata nei termini e con le modalità pure in rubrica specificati.
In una parola, all'atto della verifica della polizia tributaria, erano scomparse le rimanenze di tutte e tre le società interessate, per il ragguardevole importo sopra indicato;
e non era stata rinvenuta la documentazione contabile.
Va, subito, detto che l'ipotizzata distrazione e/o dissipazione si riconnetteva non tanto alla fusione in sè considerata, quanto, piuttosto, al fatto che, nell'arco di tempo intercorso dall'approvazione del progetto di fusione sino alla data della relativa delibera, si erano volatilizzati i beni ed altre utilità delle società interessate all'operazione.
2.1. Tra gli altri protagonisti della vicenda distrattiva, mette conto, ovviamente, puntualizzare il ruolo svolto dagli odierni ricorrenti.
IN IO ha assunto la carica di presidente della società fallita sino al 5 febbraio 1997 e, quindi, amministratore unico sino al 31 luglio 1998. Sostanzialmente, era ritenuto "uomo di fiducia" del TT, vero deus ex machina della complessiva operazione fraudolenta. Inoltre, all'epoca della cessione del ramo di azienda della A.C.& c. srl (21.1.1997) alla società poi fallita, lo IN, oltre ad essere presidente del consiglio di amministrazione della stessa fallita e delle incorporande Data shop Padova e Data shop Torino, ricopriva anche la carica di vicepresidente ed amministratore delegato della Hitech, società fornitrice della Data Shop;
era, inoltre, socio accomandatario della società Bitware, cessionaria di beni della società fallita;
sua moglie era, inoltre, amministratore unico e detentrice del capitale sociale della Power Peripherals, nei confronti della quale la società fallita vantava un credito ritenuto fittizio, sulla base di precostituita documentazione, sì da creare un'apparenza di derivazione del relativo importo (pari a L. 1.538.407.228) da fittizie vendite di merce in favore di un soggetto inesistente. TT, dal canto suo, era proprietario, attraverso la prestanome RL AR, pur essa imputata, della quota di maggioranza della società fallita nonché amministratore di fatto ed autore di tutte le importanti scelte gestionali della Data Shop srl. Era, quindi, non solo l'esclusivo o, comunque, il principale fornitore della società poi fallita, quale titolare della Hitech, ma, di fatto era anche proprietario, attraverso la RL, del 51% delle quote di quella società.
Gli imputati erano, inoltre, accusati, in concorso tra loro, di aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società con le condotte di cui all'art. 2621 cod. civ., nei termini indicati in rubrica mediante manipolazione del bilancio. Erano, altresì, accusati, in concorso con altri, di aver aggravato il dissesto della società, astenendosi dal chiederne il fallimento e ciò benché la stessa versasse in stato di conclamata sofferenza già a partire dalla fine del 1995 e, poi, alla data di approvazione del bilancio al 31 marzo 1997, si fosse verificato l'azzeramento del capitale sociale con perdite dichiarate;
con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita e di avere commesso più fatti di bancarotta.
La sentenza di primo grado ha dichiarato gli imputati colpevoli di reati loro ascritti, ad esclusione della distrazione di un'autovettura.
La sentenza di appello, oggi gravata di ricorso, ha dichiarato prescritti alcuni reati, rimodulando la pena nella misura ritenuta di giustizia.
3. Tanto premesso, si osserva, ora, che il primo motivo del ricorso in favore del TT, che dubita dell'idoneità del compendio motivazionale a sostenere l'ipotesi dell'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella vicenda in questione, quale amministratore di fatto, si pone ai limiti dell'ammissibilità.
Ed invero, l'impianto giustificativo della sentenza impugnata non lascia spazio a dubbi di sorta in ordine al rilevante ruolo partecipativo svolto dall'imputato, fortemente interessato alle sorti della società fallita non soltanto come maggiore fornitore, come tale abilitato ad interferire nelle scelte strategiche della società fornita, ma anche come titolare di fatto della maggioranza delle quote di quella stessa società, attraverso l'accertato ruolo fiduciario svolto, per suo conto, dalla coimputata RL. Con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, i giudici del merito hanno rilevato l'esercizio da parte del TT, di un ruolo gestionale continuativo e significativo, nei termini richiesti dall'art. 2639 cod. civ.. Privo di fondamento è il secondo motivo, che contesta la ritenuta sussistenza dei presupposti costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, anche con riferimento alla dinamica dell'istituto della fusione.
Ed invero, a parte che è obbligo giuridico, per l'amministratore, tenere le scritture contabili nella sede della società ovvero in altro luogo espressamente indicato, sia pure ai fini fiscali, il rilievo dell'incompletezza e dell'irregolarità delle stesse è stato, giustamente, ritenuto decisivo ai fini della statuizione di colpevolezza.
Per quanto concerne, poi, l'ulteriore profilo, connesso all'essenza precipua ed agli effetti civilistici della fusione è sufficiente il richiamo alla disposizione dell'art. 2501 septies cod. civ., che prevede il deposito delle scritture contabili nella sede delle società partecipanti alla fusione per trenta giorni, con facoltà per i soci di prenderne visione ed estrarne copia. Facoltà questa, il cui mancato esercizio, giustifica certamente l'imputazione a carico degli amministratori della società incorporante della mancanza od irregolare tenuta delle scritture contabili della società incorporata. Ed è certamente questo il fondamento giuridico dell'imputazione, connesso all'onere di preventiva verifica delle scritture contabili delle società incorporande, al di là dell'argomento metagiuridico addotto dal giudice di appello sul rilievo che, altrimenti, sarebbe assai agevole utilizzare l'istituto della fusione per azzerare ogni profilo di responsabilità penale in ordine a fatti di bancarotta patrimoniale posti in essere dagli amministratori delle società da incorporare.
Infondata è anche la terza censura, con la quale si contesta il carattere distrattivo o dissipativo dell'operazione di fusione, rivendicandone la piena legittimità sotto il profilo civilistico. Ed invero, nel caso di specie, non era certo in discussione la piena legittimità dell'operazione societaria di fusione, svolta nel rispetto delle prescrizioni civilistiche di cui agli artt. 2504 bis e 2505 cod. civ.. È appena il caso di osservare, in proposito, che l'istituto civilistico della fusione, determina un fenomeno di successione in universum ius, analoga alla successione mortis causa, ossia il subentro della società incorporante nella situazione giuridica attiva e passiva delle società incorporate. In particolare, le società oggetto della fusione (in caso di fusione cd. pura e semplice), oppure la società incorporata (in caso di fusione cd. per incorporazione), si estinguono ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ. e la società che risulta dalla fusione o che ha effettuato l'incorporazione subentra in qualità di successore a titolo universale nei diritti e nelle obbligazioni che facevano capo alle società estinte (cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, n. 3694 del 09/04/1998, Rv. 514421; Sez 1 civ., n. 9349 del 22/09/1997, Rv.
508171). Si è già detto però, nella puntualizzazione in fatto, che il connotato distrattivo e dissipativo è stato, giustamente, attribuito non tanto all'operazione di fusione in sè considerata - al di là del dato pur significativo che le società incorporande versavano entrambe in stato di sofferenza economico-finanziaria e che in stato di dissesto si trovava, sostanzialmente, la stessa società incorporante - quanto piuttosto al rilievo decisivo che, nelle more del perfezionamento della procedura, fossero scomparse le rimanenze di tutte tre le società interessate alla fusione, donde l'ipotizzata strumentalità dello strumento giuridico in questione, al fine evidente di ingenerare "confusione", non solo nel patrimonio delle stesse società.
La quarta censura, che involge pur essa rilievi critici in ordine alla configurabilità delle ipotesi di reato in contestazione, con riferimento all'indicata sopravvenienza, è inammissibile in quanto implica non consentiti apprezzamenti di fatto. Sul punto appare, peraltro, ineccepibile la motivazione resa dalla Corte distrettuale, che, facendo richiamo alle risultanze peritali di primo grado ha motivatamente ritenuto che la ritenuta sopravvenienza fosse priva di giustificazione e fosse, dunque, frutto di falsa appostazione in bilancio.
Per identiche ragioni, va rilevata l'inammissibilità del quinto e sesto motivo. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima censura, è infondato il profilo di doglianza in ordine al difetto di contestazione, posto che è ineccepibile la motivazione con la quale il giudice di appello aveva rigettato identica eccezione, sul rilievo che nel capo di imputazione la descrizione del fatto era avvenuta in termini ampi, considerato che era stata contestata la distrazione o dissipazione di arredi e mobili di ufficio della società, per un valore imprecisato e comunque non inferiore a L. 79.500.000, con ampia facoltà di difesa in favore degli imputati. D'altro canto, la colpevolezza in ordine al relativo capo d'imputazione e stata, correttamente, affermata sulla base del rilievo che, al di là di ogni apprezzamento sulla congruità del prezzo di vendita pattuito, non risultava alcun riscontro nelle casse della società fallita, mentre l'assunto difensivo in ordine ad una pretesa compensazione dell'importo della fornitura con un controcredito della società cessionaria Bitware nei confronti della stessa fallita, era rimasto privo di supporto probatorio.
Vedendo, ora, al ricorso in favore di IN, non esiste il difetto di motivazione lamentato con il primo motivo, relativamente al ruolo attribuito all'imputato con riguardo all'ipotesi delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi d'imputazione specificamente indicati.
Ed invero, epurata la censura dagli inammissibili riferimenti in fatto, è sufficiente considerare che dall'insieme motivazionale della pronuncia impugnata è, chiaramente, emerso il ruolo non soltanto di testa di legno dell'imputato, ma anche un significativo ruolo partecipativo nella complessa vicenda oggetto di giudizio, con riferimento alle specifiche circostanze indicate, argomentatamente ritenute idonee a sostenere l'ipotesi di un consapevole apporto causale al sistema fraudolento inteso alla distrazione o dissipazione del patrimonio sociale della società fallita.
Privo di fondamento è anche il secondo motivo che dubita della sussistenza dei reati in contestazione, quanto meno sotto il profilo psicologico. La struttura argomentativa in esame non lascia adito a dubbi di sorta in merito alla concludenza ed idoneità degli assunti giustificativi a dimostrare la piena consapevolezza dell'imputato riguardo alla natura distrattiva delle condotte oggetto di contestazione.
Identiche ragioni, che attingono all'accertato coinvolgimento dell'imputato, valgono ad escludere la fondatezza della terza censura riguardante, specificatamente, la ribadita colpevolezza in ordine al reato di cui al capo A1 (dissipazione da fusione per incorporazione), risultando idonea, anche sul punto, la motivazione resa dalla Corte distrettuale.
Infine, il quinto motivo, riguardante l'assetto sanzionatorio, è inammissibile in quanto implica questione prettamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di compiuta motivazione, che ha spiegato perché la pena inflitta all'imputato fosse stata ritenuta congrua e perché mai le pur concesse attenuanti generiche non avrebbero potuto considerarsi prevalenti sulle contestate aggravanti, avuto riguardo alla gravità e pluralità degli episodi illeciti commessi.
4. Per quanto precede, entrambi i ricorsi - ciascuno globalmente considerato -devono essere rigettati nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, singolarmente, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014