Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 32728
CASS
Sentenza 11 marzo 2014

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In caso di fusione di società per incorporazione, risponde di bancarotta fraudolenta documentale l'amministratore di fatto della società incorporante per la mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili della società incorporata.

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  • 1Assenza della posizione di garanzia: l’amm. di diritto non è penalmente responsabile per i reati commessi dall’amm. di fatto
    Giuseppe Argentino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Costituisce condotta distrattiva l’operazione di fusione per unione nell’ipotesi di fallimento della società incorporante
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 32728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32728
Data del deposito : 11 marzo 2014

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