Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione sulla base di atti relativi ad altro procedimento e non acquisiti al fascicolo. (Nella fattispecie il giudice dell'esecuzione aveva fondato la decisione su informazioni "più volte assunte da parte del responsabile dell'ufficio edilizio del comune" in altri procedimenti, richiamando il cosiddetto "notorio giudiziario", senza provvedere all'acquisizione al fascicolo delle suddette informazioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2014, n. 32155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32155 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/02/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 306
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 21568/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NZ NA N. IL 26/06/1964;
avverso l'ordinanza n. 59/2011 TRIB. SEZ. DIST. di PORTICI, del 15/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/5/2011 la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza emessa il 18/6/2010 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo emessa dal Pubblico Ministero il 5/6/2009. Rilevava il Supremo Collegio che, ai fini della delibazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare, anche tramite informazioni presso le competenti autorità amministrative, se fosse stata presentata domanda di condono, la tempestività della medesima, la sussistenza dei requisiti e le eventuali ragioni per le quali la domanda non era stata accolta, ciò al fine di verificare la possibilità di un suo accoglimento in tempi ragionevoli.
2. Con ordinanza in data 15.10.2012 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, decidendo in sede di rinvio, rigettava l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione. Rilevava che, tenuto conto delle informazioni assunte presso l'Ufficio condono del Comune di Ercolano in altri numerosi procedimenti pendenti, non era prevedibile che la richiesta di condono potesse essere esaminata in tempi brevi. Mancando il Piano di dettaglio, infatti, non era possibile sottoporre la pratica di condono al parere di compatibilità paesaggistica dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
3. Ricorre per cassazione il De Crescenzo, a mezzo del difensore, deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 666 c.p.p., n. 4 e 5 e art. 111 Cost.. Rileva che il giudice dell'esecuzione ha fondato la sua decisione su atti relativi ad altro procedimento e non acquisiti al fascicolo, impedendo alla difesa di poter interloquire, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Osserva che il giudice avrebbe dovuto acquisire la documentazione posta a fondamento del suo convincimento con un atto formale, non potendo valere al riguardo il richiamo al "notorio giudiziario".
3.1. Denuncia, infine, la nullità dell'ordinanza per violazione della L. n. 724 del 1994, art. 39, avendo il giudice ritenuto, pur dando atto che la richiesta di condono era legittima, che la concessione in sanatoria non potesse essere rilasciata in tempi brevi e, conseguentemente, che non potesse farsi luogo alla sospensione dell'ingiunzione di demolizione.
3.2. Con memoria depositata in cancelleria il 16.10.2013 il ricorrente ribadisce che è stato violato il principio del contraddittorio, avendo il Giudice dell'esecuzione fatto riferimento a documentazione a lui nota ma non acquisita al fascicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
2. L'art. 666 c.p.p., prevede che l'udienza camerale si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (comma 4) e che il giudice possa chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove procede in udienza nel rispetto del contraddittorio (comma 5).
3. L'attività istruttoria del giudice dell'esecuzione deve svolgersi, quindi, nel contraddittorio delle parti, le quali hanno il diritto di interloquire riguardo sia all'acquisizione documentale che all'assunzione di prove. Ed invero costituisce principio generale dell'ordinamento, oltre che garanzia dei diritti della difesa, la regola della formazione della prova davanti all'organo chiamato ad emettere la decisione. Ne consegue che la partecipazione alla formazione della prova - in applicazione del principio del contraddittorio - rappresenta una modalità essenziale di ricostruzione degli elementi di fatto che fondano il giudizio (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 37241 del 11/06/2013 Rv. 256517). Il principio non è suscettibile di deroghe nel rito camerale.
4. Nel caso in disamina, invece, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di fondare la propria decisione su informazioni "più volte assunte da parte del responsabile dell'ufficio condono edilizio del Comune di Ercolano" in altri procedimenti, senza procedere all'acquisizione al fascicolo delle suddette informazioni (quanto meno in copia). Così facendo ha violato il principio del contraddittorio, impedendo alla difesa di esaminarle per poter dedurre in ordine alle stesse.
5. In mancanza di informazioni ritualmente acquisite non può valere il richiamo al "notorio giudiziario" (per esso intendendosi l'informazione riguardo alle numerosissime pratiche di condono pendenti presso l'ufficio comunale per questioni del tutto analoghe a quella in esame), dal quale si pretende di trarre elementi utili ai fini della decisione al di fuori della rituale acquisizione processuale. La richiamata nozione di "notorio giudiziario", infatti, è sconosciuta all'ordinamento, ne' può assimilarsi al concetto di "fatto notorio" - nel quale rientrano le nozioni di fatto che fanno parte del bagaglio di conoscenza dell'uomo medio in un certo periodo (quali la svalutazione monetaria o gli eventi bellici)- contemplato dall'art. 115 c.p.c., comma 2. Solo per i fatti notori di cui alla norma richiamata, infatti, in ragione della "notorietà", intesa come diffusione generalizzata, può ritenersi non sussistere la necessità di prova mediante acquisizione processuale nel contraddittorio delle parti, laddove per i fatti conosciuti all'ufficio al di fuori del procedimento, in assenza di espressa deroga, valgono le regole generali dell'acquisizione probatoria nel rispetto del contraddittorio.
6. A seguito della rilevata violazione l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014