Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
La mancata presenza dell'imputato alla prima udienza del giudizio di appello, con conseguente dichiarazione di contumacia, non può essere interpretata come rinuncia a sottoporsi all'esame, richiesto dal difensore, posto che una volontà, espressa o meno, in tal senso è concepibile solo quando il predetto mezzo di prova sia già stato disposto e solo nell'udienza in cui doveva essere assunto. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il rigetto, da parte del giudice di appello, dell'istanza di ammissione dell'esame dell'imputato previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma quarto cod. proc. pen., sulla base della mera assenza dello stesso alla prima udienza).
Commentario • 1
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8 luglio 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo Viola il diritto ad un preso equo l'omessa citazione ai fini dell'esame della corte d'appello che rovesci la assoluzione in primo grado; esiste un obbligo per il giudice di sentire personalmente l'imputato su fatti e questioni determinanti per stabilire la sua colpevolezza. La rinuncia al diritto di essere presente all'udienza non equivale a una rinuncia al diritto di essere presente all'udienza. Una rinuncia al diritto di essere presente al procedimento non equivale a una rinuncia dell'imputato al diritto di essere ascoltato dal giudice d'appello. Il diritto dell'imputato di essere l'ultimo a parlare o di fare dichiarazioni spontanee …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 12544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12544 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
1 2 544/ 1 6 44 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.210 Dott. GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. MAURIZIO GIANESINI - Consigliere - N. 4686/2015 Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - Dott. ANNA CRISCUOLO Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CO N. IL 18/07/1991 . avverso la sentenza n. 3982/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Di Leo che ha concluso per iNAMMiazi BiLTA del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. R. FERRARA che si è associaão ane conclusion del Procuratore Generale. Udit i difensor Avv.difensor I RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato RI TA ha proposto personalmente ricorso per Cassazione contro la sentenza 20/11/2014 della Corte di Appello di Palermo confermativa della sentenza 11 luglio 2012 del Tribunale della stessa città che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile AMAT Palermo Spa.
2. II TA ha dedotto tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, l'imputato ha lamentato violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1 lett. c ed e;
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati ex art. 161, IV° comma cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di ufficio e non fiduciario senza un accertamento reale della impossibilità della notifica al domicilio dichiarato e sulla base della sola assenza, sul citofono e sulla cassetta postale, del nominativo del TA, così che veniva meno la presunzione di possibili contatti tra il difensore e l'imputato e non era stata assicurata una effettiva e cosciente possibilità di partecipazione dell'imputato al giudizio come richiesto anche dalla Corte di Strasburgo specie nell'ambito di una difesa non fiduciaria.
2.2 Con un secondo motivo, l'imputato ha lamentato violazione di legge processuale per non avere la Corte di Appello proceduto ad una totale rinnovazione del dibattimento;
la Corte territoriale aveva rigettato una richiesta di rinnovazione del dibattimento pur riconosciuta legittima in caso di contumacia affermando che la richiesta stessa difettava delle necessarie indicazioni di specificità quando invece il difensore aveva indicato dettagliati temi di prova relativi alla sussistenza del fatto e al grado di responsabilità dell'imputato, il tutto poi a tacere della circostanza che il provvedimento criticato si poneva in contrasto con la costante interpretazione della Corte EDU in tema di diritto dell'imputato assente o contumace in primo grado di ottenere un riesame nel merito delle accuse mosse a suo carico. La sentenza della Corte territoriale si esponeva a valutazioni critiche anche sul punto della non ammissione dell'esame dell'imputato, ingiustificatamente negato sulla base della assenza dello stesso alla prima udienza, assenza interpretata dalla Corte giudicante come rinuncia ancor prima che l'esame stesso fosse stato ammesso. Il ricorrente ha poi sollevato, in via subordinata e in caso di mancato riconoscimento di un diritto all'automatica, totale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 4 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 cost. in relazione all'art. 6, comma 2 lett. d CEDU qualora interpretato nel senso che il contumace che non ha partecipato al giudizio di primo grado non possa pretendere una radicale rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello.
2.3 Con un terzo motivo, il TA ha sostenuto l'assenza di indicazioni concrete sul punto della negazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, negazione fondata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato senza la valutazione degli altri elementi indicati nell'art. 133 del codice penale. 2 Er CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui sotto si dirà e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio deve infatti ritenersi come correttamente effettuata mediante consegna al difensore secondo quanto previsto dall'art. 161, comma 4 cod. prc. pen. essendo divenuta impossibile la notifica al domicilio dichiarato per inidoneità della dichiarazione di domicilio.
2.2 Va ricordato, in fatto, che l'imputato aveva dichiarato domicilio a Palermo, in Via Luigi Manfredi n. 6 e che l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica degli atti di cui si dice aveva constatato che il nome AO non risultava né sulla cassetta della posta né sul citofono dell'edificio; una condomina successivamente interpellata e nominativamente indicata, tale AR IT INCANDELA, aveva dichiarato che il IN non abitava più in quell'edificio da almeno due mesi.
2.3 I dati di fatto sopra ricordati, testimoniano, a parere della Corte, di una effettiva inidoneità della dichiarazione di domicilio;
le circostanze accertate dall' ufficiale giudiziario, infatti, non attestano una mera, temporanea assenza del IN nel domicilio dichiarato, assenza che di per sé sarebbe insufficiente per procedere direttamente alla notifica mediante consegna al difensore (in tal senso, infatti, si veda Cass, sez. 1 del 23/9/2010 n. 36235, Rv 248297 che fa seguito a 8/6/2005, n. 23799, Rv 232386) ma certificano di quella vera e propria cessazione di ogni rapporto e relazione del destinatario dell'atto con il luogo indicato come domicilio che, a mente della giurisprudenza di legittimità, consente ed anzi impone la notifica dell'atto mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (si veda ancora Cass. sez. 2 del 21/10/2008 n. 40389, Rv 241858).
2.4 Le importanti osservazioni svolte dal ricorrente, che lamenta il fatto che la notifica mediante consegna al difensore di ufficio della citazione a giudizio rischia di non consentire all'imputato, a differenza di quanto fondatamente ipotizzabile in caso di difesa fiduciaria, la effettiva conoscenza della esistenza di un processo a suo carico, e l'indicazione secondo la quale nel caso in esame doveva essere tentata una seconda notifica nello stesso domicilio dichiarato confliggono però insanabilmente con la realtà materiale di una certa e definitiva irreperibilità dell'imputato che aveva evidentemente e definitivamente interrotto, per i motivi che si sono sopra accennati, ogni relazione materiale con il luogo della sua originaria abitazione.
3. E' fondato invece il secondo motivo di ricorso.
3.1 Va ricordato che al momento della celebrazione del giudizio di appello era in vigore l'art. 603, comma 4 cod. proc. pen. che disponeva, per quanto di specifico interesse, che il Giudice disponesse la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado era stato notificato mediante consegna al difensore nel caso 3 previsto dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., sempre che l'imputato non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3.2 La giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione aveva chiarito che si trattava di una ipotesi di rinnovazione obbligatoria del dibattimento di appello che doveva essere chiesta dall'imputato con una indicazione specifica delle prove che si volevano introdurre (si veda al riguardo Cass. sez. 5 n. 553 del 14/10/2011, depositata 2012, Rv 252660 e ancora Cass. sez. 7 del 10/1/2003, n. 14052, Rv 223821) e sulla base di tali principi la Corte territoriale aveva escluso che l'indicazione difensiva che aveva sollecitato la riapertura della istruzione dibattimentale per chiedere l'esame dell'imputato e l'escussione di tutti i testi della pubblica accusa per verificare l'effettività del riconoscimento dell'imputato quale autore materiale della resistenza e la sussistenza di cause di giustificazione e di circostanze attenuanti difettasse dei necessari requisiti di specificità, in quanto, per un verso, l'imputato era rimasto contumace anche nel giudizio di appello e, per l'altro, l'istanza difensiva si risolveva in una sorta di vera e propria richiesta di rinnovazione integrale della istruzione probatoria, che puntava a vanificare tutta l'attività svolta in primo grado.
3.3 Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale e sopra riportate non possono essere condivise. In merito all'esame dell'imputato, infatti, si osserverà che la mancata presenza dello stesso alla prima udienza di appello e la conseguente dichiarazione di contumacia non hanno alcun rilievo concreto dato che una volontà più o meno espressa di non sottoporsi ad esame è immaginabile e concepibile solo quando l'esame stesso sia stato disposto e solo nell'udienza in cui tale mezzo di prova doveva essere assunto. Per quanto riguarda poi i requisiti di specificità della richiesta di rinnovazione dibattimentale, rilevato che nessuna indicazione normativa presuppone o richiede che sia articolato un vero e proprio capitolato di domande da proporre ai testi, va osservato che l'istanza difensiva non è priva di quei caratteri di specificità cui si è sopra fatto cenno dato che la stessa ha indicato i temi di prova da esplorare e le ragioni per cui tali temi sono stati ritenuti rilevanti dalla difesa;
non riveste poi alcun rilievo la circostanza che il suo accoglimento potesse determinare una sorta di rinnovazione totale del dibattimento, e, come ha osservato la Corte palermitana, una vanificazione della attività istruttoria svolta in primo grado, dato che, per un verso, il complesso delle prove raccolte conserva comunque piena validità ed utilizzabilità, dall'altro proprio questa è la finalità della norma in esame, quella di ripristinare la piena estensione, costituzionalmente e convenzionalmente garantita, del diritto alla prova inevitabilmente sacrificato in primo grado dallo stato di contumacia derivante da modalità di notifica della citazione a giudizio, quelle di cui all'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., suscettibili di non assicurare sempre l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato anche se quest'ultimo non si è sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti.
4. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio, in cui verrà fatta applicazione delle indicazioni sopra date in tema di rinnovazione obbligatoria del dibattimento di appello;
le altre questioni poste con gli altri motivi di ricorso sono evidentemente assorbite e non necessitano di alcuna trattazione. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso il 16 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio GIANESINI Giovanni CONTI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 MAR 2016 UIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvape DI PUCCHO I 5