Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 12544
CASS
Sentenza 16 febbraio 2016

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Massime1

La mancata presenza dell'imputato alla prima udienza del giudizio di appello, con conseguente dichiarazione di contumacia, non può essere interpretata come rinuncia a sottoporsi all'esame, richiesto dal difensore, posto che una volontà, espressa o meno, in tal senso è concepibile solo quando il predetto mezzo di prova sia già stato disposto e solo nell'udienza in cui doveva essere assunto. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il rigetto, da parte del giudice di appello, dell'istanza di ammissione dell'esame dell'imputato previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma quarto cod. proc. pen., sulla base della mera assenza dello stesso alla prima udienza).

Commentario1

  • 1Condanna in appello richiede esame dell'imputato se .. (Corte EDU, Maestri, luglio 2021)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2021

    8 luglio 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo Viola il diritto ad un preso equo l'omessa citazione ai fini dell'esame della corte d'appello che rovesci la assoluzione in primo grado; esiste un obbligo per il giudice di sentire personalmente l'imputato su fatti e questioni determinanti per stabilire la sua colpevolezza. La rinuncia al diritto di essere presente all'udienza non equivale a una rinuncia al diritto di essere presente all'udienza. Una rinuncia al diritto di essere presente al procedimento non equivale a una rinuncia dell'imputato al diritto di essere ascoltato dal giudice d'appello. Il diritto dell'imputato di essere l'ultimo a parlare o di fare dichiarazioni spontanee …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 12544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12544
Data del deposito : 16 febbraio 2016

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