Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Il termine quinquennale, per l'eventuale dichiarazione di estinzione del delitto oggetto di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, decorre dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 11498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11498 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 798
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 39061/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ND, nato a [...] il [...];
AVVERSO la ordinanza della Corte di appello di Ancona 3 aprile 2008;
Esaminati gli atti;
Visto il parere espresso dal Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALASSO Aurelio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo. Udita, in Camera di consiglio, la relazione del Consigliere Dott. Massimo Vecchio.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 3 aprile 2008 e depositata il 24 aprile 2008, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice della esecuzione, sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero ha disposto la revoca dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, concessi, giusta sentenze del Tribunale di Fermo 31 maggio 1994 (irrevocabile dal 1 luglio 1994) e del Pretore di Macerata 7 novembre 1994 (irrevocabile dal 10 dicembre 1994), al condannato CI ND e ha dichiarato interamente condonate ai sensi della L. 31 luglio 2006, n.241 le pene inflitte.
La Corte territoriale ha motivato: la seconda condanna, intervenuta entro cinque anni dalla precedente, comporta la revoca dei benefici concessi con la prima sentenza, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1; le pene inflitte con entrambe le sentenze, cumulate tra loro, eccedono il limite massimo di legge e, pertanto, devono essere revocati, à termini dell'art. 168 c.p., u.c., anche i benefici concessi con la seconda condanna;
la pena complessiva, determinata col provvedimento di cumulo, è, infine, condonata ai sensi della L.31 luglio 2006, n. 241.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Giustozzi, mediante atto recante la data del 30 maggio 2008, col quale sviluppa tre motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 167 e 183 c.p., art. 445 e 676 c.p.p. (primo motivo), art. 168 c.p., u.c. e art. 674 c.p.p., comma 1 bis (secondo motivo), ancora art. 183 c.p. e D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art.1 (terzo motivo), inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, nonché
mancanza della motivazione.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce: la sanzione inflitta dal Tribunale di Fermo, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta del 31 maggio 1994, è estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; infatti nel quinquennio successivo alla ridetta sentenza
CI non ha commesso alcun reato, risalendo le date di commissione degli altri delitti perpetrati dal condannato ad epoche tutte anteriori al 31 maggio 1994; la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per le quali ha disatteso la specifica richiesta difensiva per la declaratoria della estinzione della pena ai sensi della norma citata.
2.2 - Con il secondo motivo il difensore rileva che la novella dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis non è retroattivamente applicabile ai benefici concessi con sentenza passata in giudicato prima della entrata in vigore della modificazione e censura che il giudice a quo non ha preso in considerazione la obiezione in proposito formulata dal condannato.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente si duole della immotivata omessa applicazione dell'invocato decreto di clemenza del 22 dicembre 1990.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 dicembre 2008, rileva a sostegno della fondatezza del ricorso: la Corte di appello non ha preso in considerazione le richieste e le obiezioni formulate dal condannato mediante apposita memoria;
effettivamente CI non ha commesso reati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Fermo di applicazione della pena su richiesta 31 maggio 1994, sicché i relativi delitti sono estinti, ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; ai benefici concessi dal Pretore di Macerata, con sentenza 7 novembre 1994, passata in giudicato prima della entrata in vigore della novella dell'art. 674 c.p., comma 1 bis non è applicabile per pacifica giurisprudenza la ridetta disposizione;
la Corte territoriale ha infine omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione del condono, concesso col D.P.R. 22 dicembre 1990. 4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
La Corte di appello ha trascurato di prendere in considerazione le specifiche richieste e le deduzioni formulate dal difensore del condannato, mediante memoria depositata alla udienza camerale del 3 aprile 2008, e riprese nei motivi di ricorso.
Ed è, peraltro, incorsa nella inosservanza della legge penale. Giova considerare, in relazione al primo motivo di ricorso, che il termine quinquennale stabilito dall'art. 445 c.p.p., in relazione alla condicio sospensiva negativa, stabilita dalla legge ai fini della estinzione del reato, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione delle pena su richiesta (Cass., Sez. 4, 9 marzo 2001, n. 14640, Sbuelz, massima n. 219577). Sicché la commissione di un reato in epoca anteriore al dies a quo in parola non osta alla postulata declaratoria di estinzione;
ai sensi dell'art. 445 c.p.p., dei delitti, commessi il 17 dicembre 1986, oggetto della sentenza del Tribunale di Fermo 31 maggio 1994. È, inoltre, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte - quanto al secondo motivo di ricorso - il principio di diritto secondo il quale "la revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 4, solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite" (v., da ultimo: Sez. 1, 31 gennaio 2008, n. 8974, Mannone, massima n. 239043).
Infine, in relazione al terzo motivo e con riferimento ai reati commessi fino a tutto il 24 ottobre 1989, la Corte territoriale ha omesso di provvedere sulla espressa richiesta difensiva di applicazione del condono, concesso con il D.P.R. 22 dicembre 1990, n.394. Poiché la applicazione del ridetto decreto di clemenza comporta l'effetto della estinzione della pena alla data del 24 dicembre 1990 (di entrata in vigore del provvedimento), qualora i reati commessi (a) rientrino nella previsione del combinato disposto del cit. D.P.R. 22 dicembre 1990, artt. 1, 2 e 5; (b) non ricorrano i casi di esclusione, contemplati dall'art. 3 del decreto;
(c) ne' si sia verificata la con di ciò risolutiva per la revoca del beneficio, à termini del successivo art. 4, è illegittima la applicazione della successiva legge di indulto 31 luglio 2006 n. 241, per la carenza del presupposto stesso del condono: la inflizione di una pena che non sia (già altrimenti) estinta.
Conseguono l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona la quale si uniformerà ai principi di diritto testè enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009