Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
Le denunce anonime, delle quali non può essere fatto alcun uso processuale, contengono elementi che possono essere sviluppati nell'attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della "notitia criminis" da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero: sono quindi legittimi la perquisizione ed il sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima (Fattispecie relativa al possesso ed al traffico di materiale di interesse archeologico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26847 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 29/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 568
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 7928/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI BE;
RA UN;
avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia in data 13.11.03;
visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e restituzione delle cose in sequestro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI BE e JA UN ricorrono, con atti separati, per ministero del difensore, avverso l'ordinanza in data 13.11.03, con la quale il Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio di materiale di interesse archeologico disposto, nei loro confronti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede il 27.10.03.
Il Tribunale assumeva la decisione, ritenendo i fatti investigati astrattamente sussumibili nell'ipotesi di reato di cui all'art. 125, D.L. 490/99 e sul presupposto della necessità di accertare l'interesse archeologico dei beni sequestrati.
I ricorrenti deducono violazione di legge in quanto la perquisizione ed il sequestro dei beni erano stati effettuati in base ad una notizia di natura omonima e confidenziale, che non poteva, come tale, rivestire la natura di "notitia criminis", presupposto necessario, invece, per predisporre quei mezzi di ricerca della prova. Il decreto di sequestro sarebbe, poi, nullo per mancanza di motivazione, non contenendo esso l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali, ne' dalla norma penale che sin intenderebbe violata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e, come tali, devono essere respinti: i provvedimenti di perquisizione e sequestro sono, infatti, mezzi di ricerca della prova in relazione ad un'ipotesi di reato che, nel relativo provvedimento, è sufficientemente determinata nei suoielementi fattuali.
Come correttamente osservato, al riguardo, dal Tribunale del Riesame, la sovrabbondanza dei rimandi normativi pertinenti "al possesso ed al traffico di materiale di interesse archeologico" non osta alla individuazione, quale ipotesi di riferimento, al reato di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ipotesi nulla quale sono astrattamente sussumibili i fatti investigati, mentre i provvedimenti adottati trovano giustificazione nelle necessità di accertare l'interesse archeologico dei beni che ne sono l'oggetto.
Quanto, poi, alla notizia di natura anonima in base alla quale sarebbero stati predisposti la perquisizione e il sequestro, va osservato che la legittimazione all'esercizio del potere di procedere a tali mezzi di ricerca della prova può anche derivare, se non da una "notitia criminis" vera e propria, anche dall'esistenza, come nella fattispecie, di indizi di un altorilievo, tutti convergenti nella funzionale prospettiva di accreditare la probabilità che l'oggetto da ricercare si trovi nel luogo (o sulla persona) in cui la perquisizione sarà eseguita. (cfr. Cass. 899/92 - Casini). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004