Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1999, n. 1217
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Gli "elementi favorevoli", menzionati dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non possono consistere in mere asserzioni difensive, documentate nel verbale di interrogatorio, dovendo, invece, concretarsi in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del P.m, che servano, in concreto, a discolpare l'indagato. Pertanto, l'interrogatorio di garanzia non può rappresentare, di per sè, elemento favorevole all'indagato, onde l'omessa trasmissione all'organo del riesame del verbale relativo nel termine di cinque giorni non può automaticamente dar luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare, non potendo ritenersi atto che, per sua natura, rechi necessariamente elementi a supporto della difesa, specialmente nel caso in cui non vengano indicati specificamente dall'interessato gli eventuali "elementi favorevoli" desumibili da detto verbale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1999, n. 1217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1217
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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