Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Gli "elementi favorevoli", menzionati dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non possono consistere in mere asserzioni difensive, documentate nel verbale di interrogatorio, dovendo, invece, concretarsi in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del P.m, che servano, in concreto, a discolpare l'indagato. Pertanto, l'interrogatorio di garanzia non può rappresentare, di per sè, elemento favorevole all'indagato, onde l'omessa trasmissione all'organo del riesame del verbale relativo nel termine di cinque giorni non può automaticamente dar luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare, non potendo ritenersi atto che, per sua natura, rechi necessariamente elementi a supporto della difesa, specialmente nel caso in cui non vengano indicati specificamente dall'interessato gli eventuali "elementi favorevoli" desumibili da detto verbale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1999, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 7.4.1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " N. 1217
3. Dott. LUCIANO DERIU " rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO " N. 36683/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) VE ID, n. a Salerno il 22.6.1953;
2) IT NN, n. a Napoli il 20.9.1963; 3) LO IG, n. a Montecorvino Rovella il 22.4.1950; 4) AS LV, n. a Castellammare di Stabia il 20.8.1958; 5) DE RN IG, n. a Oliveto Citra il 20.9.1976; 6) AN VA, n. a Salzano il 1^.4.1942;
AVVERSO
ordinanza 9.7.1998 del NA di Salerno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
Con ordinanza in data 19.6.98, il Giudice per le indagini preliminari presso il NA di Salerno (nel prosieguo della trattazione: GIP) disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di AS LV, AN VA, DE RN IG e VE ID, indagati (insieme con altri) per i reati di cui all'art. 74 c. 1-2-3 DPR 309/90 (associazione finalizzata alla commissione di delitti in tema di stupefacenti) e agli artt. 110, 81 CP, 73 c. 1-4-6 - 80/2 DPR 309/90 (importazione, acquisto, detenzione, trasporto e commercio continuati di quantità anche ingenti di stupefacenti, quali cocaina e hashish).
Con successiva ordinanza in data 22/6/98, lo stesso GIP applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IT NN e LO IG, indagati (in concorso con altri) per i reati di cui agli artt. 416 CP (associazione finalizzata alla commissione di più delitti di falsificazione e contraffazione), 81 - 110 - 458 - 453 CP (contraffazione di carte di credito), 81 - 56 - 110 - 458 CP (tentata contraffazione di carte di credito), 81 - 110 - 648 CP (ricettazione di documenti di provenienza illecita).
Decidendo in sede di riesame ex art. 309 CPP, il NA di Salerno (provvedimento del 9.7.1998):
a) rigettava le istanze di riesame di AS LV, DE RN IG, AN VA;
b) annullava l'ordinanza 19.6.98 nei confronti di VE ID limitatamente al delitto associativo, confermando nel resto:
c) sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di IT NN e LO IG.
1) Il giudice del riesame ricostruiva, anzitutto, i momenti essenziali della vicenda: le dichiarazioni di FI SC (padre dell'indagato UI) e le successive indagini (intercettazioni telefoniche, pedinamenti, acquisizioni di atti di procedimenti) avevano consentito di accertare l'esistenza di due diversi nuclei associativi operanti nel traffico di stupefacenti, l'uno facente capo a AS SA e l'altro a OR ER;
promotori - finanziatori del primo gruppo erano stati, insieme agli stessi AS e OR, anche tali FI UI e AN OM;
tra i fornitori al gruppo di piccole quantità di droga, in caso di neccessità contingente, erano stati individuati EL OR UI e NI VA;
tra gli acquirenti di sostanze stupefacenti, da rivendere ai tossicodipendenti, era stato individuato anche RI GU.
Indipendentemente dal rapporto con il AS, il OR aveva avviato ulteriori contatti con i Paesi sud-americani, promuovendo e dirigendo (insieme a tali VA SC, AL SC, ON ES, AS UI, OR AN, SA IC, Di CU UG e FI RM) ma autonoma associazione criminosa operante nel traffico degli stupefacenti;
le indagini avevano portato a scoprire ulteriori attività illecite (di falsificazione e contraffazione di documenti), nelle quali erano risultati coinvolti anche AL UI (titolare del "Centro Tipografico Battipagliese", ove veniva svolta l'illecita attività) ed SI RO (interessato all'attività illecita e che aveva convinto il AL a mettere a disposizione locali e attrezzature della tipografica).
2) Il NA, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di "motivazione integrata" (tra provvedimenti del GIP e di riesame) e di reati associativi (con possibilità di ritenere partecipe, in determinati caso, anche il singolo acquirente di stupefacenti), passava alla valutazione delle fonti di prova, sottolineando in particolare: come le dichiarazioni del collaboratore FI avessero trovato validi e adeguati riscontri;
come fosse da escludere la violazione dell'art. 270 CPP, ipotizzata dalla difesa NI;
come fossero da respingere i dubbi proposti in ordine alla riferibilità soggettiva (a ciascuno degli indagati) delle frasi e dei discorsi rispettivamente attribuiti nelle ordinanze custodiali (sulla base delle intercettazioni effettuate); come, in particolare, apparisse "certa" la riferibilità al NI di talune telefonate intercettate;
come i "gravi indizi" di colpevolezza potessero esser desunti anche dalle sole intercettazioni;
come altra fonte di prova fosse rappresentata dalla acquisizione di atti di procedimenti connessi;
come non fosse ravvisabile, nel caso di specie, la pretesa violazione dell'art. 309 c. 5 CPP, ne' alcun pregiudizio dei diritti di difesa.
3) Quanto ai "gravi indizi di colpevolezza dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90", il giudice del riesame poneva in evidenza:
come AS SA avesse chiesto e ottenuto, da FI SC, di essere messo in contatto con trafficanti di droga sud - americani;
come il quadro indiziario complessivamente emerso (anche attraverso le intercettazioni telefoniche e le indagini esperite) consentisse di riconoscere nel AS la persona che aveva promosso la costituzione della societas scelerum, coordinato l'attività degli associati, assicurato la funzionalità delle struttura (investendo capitali e coagulando adesioni, sovrintendo alla complessiva attività di gestione); come promotore dell'associazione e finanziatore del traffico fosse da ritenere anche AN OM, figura centrale della direzione e nel coordinamento della successiva attività di vendita della droga e di rifornimento da altri canali;
come nella rete di spaccio facente capo al AN rientrassero, tra gli altri, EL OR UI e NI VA;
come il GIP avesse correttamente escluso, nei reati associativi, l'aggravante dell'ingente quantità.
4) Il tribunale passava, quindi, all'esame delle posizioni soggettive, sottolineando:
A) quanto al AS: come ai gravi indizi di colpevolezza già indicati dovessero aggiungersi i significativi elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche e/o ambientali (dettagliatamente analizzate alle pagg. da 29 a 36 Ord. imp.); come sussistesse un concreto pericolo di reiterazione criminosa;
come l'istanza di riesame dovesse essere rigettata;
B) quanto al DE RN: come è gravi indizi di colpevolezza a suo carico fossero desumibili dalle conversazioni telefoniche intercorse con AN OM (v. alle pagg. 38-39 Ord. imp.); come EL OR fosse da ritenere fornitore abituale di stupefacenti al AN;
come le condotte dell'indagato fossero state consapevolmente funzionali al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione criminale;
come l'evidente pericolosità sociale escludesse ogni possibilità di fronteggiare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274/c CPP con misure diverse dalla custodia in carcere;
C) quanto al AN: come plurimi elementi gravemente indizianti (circa la sua funzione di abituale fornitore del AN) fossero emersi dalle intercettazioni;
come non fossero attendibili le giustificazioni e spiegazioni addotte nell'interrogatorio reso il 25/6/98; come il concreto pericolo di reiterazione criminosa imponesse il mantenimento della custodia cautelare in carcere (misura successivamente sostituita da quella degli arresti domiciliari, con provvedimento 10.10.98);
D) quanto a IT NN e LO IG: come l'istanza di riesame fosse parzialmente fondata, potendo la misura della custodia in carcere essere sostituita da quella meno afflittiva degli arresti domiciliari;
come a carico di entrambi fossero emersi gravi indizi di colpevolezza dalle conversazioni intercettate (dettagliatamente analizzate alle pagg. 59 e ss. Ord. imp.) e dai risultati delle indagini espletate (anche in procedimenti incidentali diversi: pagg. 62 ss. Ord. imp.); come fosse da respingere la eccezione relativa alla pretesa violazione del ne bis in idem;
come la misura degli arresti domiciliari apparisse sufficiente a fronteggiare il rischio di reiterazione criminale;
E) quanto al VE: come l'istanza di riesame fosse da ritenere fondata con riferimento all'ipotizzato reato associativo (art. 74 DPR 309/90); come gravi indizi di reità fossero emersi dalle intercettazioni effettuate (v. alle pagg. 82-83); invece, con riferimento al reato di cui al capo B (artt. 110, 81 CP, 73, 80 DPR 309/90); come non fossero attendibili le giustificazioni addotte dall'indagato in sede di udienza camerale;
come la particolare propensione a delinquere rendesse concreto il pericolo di reiterazione criminosa e consentisse di ritenere inadeguata qualsiasi misura diversa dalla custodia in carcere.
Venivano proposti ricorsi per Cassazione nell'interesse di tutti i sei indagati appena menzionati.
a) Il difensore di VE ID deduceva "violazione dell'art. 273 CPP (mancanza dei gravi indizi di colpevolezza - Manifesta
illogicità della motivazione - Difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione degli arresti domiciliari)";
b) il difensore di LO IG lamentava "violazione dell'art. 606/b) c) e) CPP, in relazione agli artt. 309/5 e 8 CPP - Violazione del diritto di difesa", richiamando nel merito l'istanza di riesame del 29/6/98 e i motivi nuovi del 9.7.98;
c) il difensore di AS LV deduceva:
I) "Nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo per violazione dell'art. 309/5 CPP in relazione all'art. 291/1 CPP nonché all'art. 100 Disp. Att. CPP";
II) "Violazione dell'art. 274/c CPP";
d) il difensore di IG DE RN denunciava:
1) "violazione dell'art. 606/b) c) CPP in riferimento all'art. 309/5 e 8 CPP";
2) "Violazione dell'art. 606/b) CPP" (per erronea motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di un concreto rischio di recidiva);
e) il difensore di IT NN deduceva:
1) "Mancanza di motivazione in ordine alla esistenza delle esigenze cautelari ex art. 274/c CPP";
2) "violazione di legge in relazione al divieto di cui al principio ne bis in idem";
f) i difensori di AN VA, infine, lamentavano:
A) "inutilizzabilità delle intercettazioni che riguardano NI VA" (per violazione dell'art. 270 CPP);
B) "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza";
C) "insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 CPP" (non esistendo pericolo di fuga;
non sussistendo inderogabili esigenze attinenti alle indagini;
non sussistendo alcun pericolo di reiterazione criminosa).
Concludevano, pertanto, chiedendo la caducazione e revoca anche degli arresti domiciliari (misura disposta dal GIP di Salerno con provvedimento 10.10.98 in sostituzione dell'originaria custodia in carcere).
All'odierna udienza il Procuratore generale ha illustrato le argomentazioni e le richieste sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELA DECISIONE
Ragioni di evidente pregiudizialità logica rendono opportuno - anzitutto - l'esame dell'eccezione (proposta nell'interesse di LO, AS e DE RN) in ordine alla pretesa violazione degli artt. 309/5-8, 291/1 CPP, 100 Disp. Att. CPP. In proposito i ricorrenti hanno sostenuto: che l'omessa trasmissione, entro il termine di cui all'art. 309/5 CPP, dei verbali integrali degli interrogatori resi da essi indagati avrebbe determinato la caducazione dell'ordinanza impositiva (ex art. 309/10 CPP) e inciso negativamente sull'esercizio del diritto di difesa;
che, inoltre, le disfunzioni createsi presso la Cancelleria del riesame (indisponibilità dell'unica fotocopiatrice esistente) avrebbero ulteriormente menomato il diritto di difesa, rendendo impossibile ai vari legati di estrarre copia dei pur incompleti atti processuali depositati;
che, da ultimo, il NA avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 128-309/10 CPP, avendo depositato la motivazione del proprio provvedimento ben oltre i cinque giorni dalla lettura del dispositivo.
Le censure non sono fondate.
a) L'art. 309/5 CPP, così come sostituito dalla Legge 8.8.95 n. 332, dispone che l'autorità procedente, entro il giorno successivo (e comunque non oltre il quinto giorno), trasmetteva al NA gli atti presentati a norma dell'art. 291/1 CPP, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini;
poiché l'interrogatorio di garanzia non costituisce, di per sè, "elemento favorevole" all'indagato - non essendo un atto che per sua natura porti necessariamente elementi a supporto della difesa - dall'omessa trasmissione nei termini predetti del relativo verbale all'organo del riesame non può automaticamente derivare la perdita di efficacia della misura, sancita dal decimo comma della medesima disposizione;
gli "elementi favorevoli" menzionati dalla norma predetta, infatti, consistono non in mere asserzioni difensive (come quelle documentali nel verbale di interrogatorio), bensì in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del Pubblico Ministero, che servano in concreto a discolpare l'indagato (v. in proposito: Cass. I, sent. 1575 del 17.4.98, Hammani;
Cass. I, sent. 2130 del 19.5.98, Ceglie;
Cass. I, sent. 2047 del 13.6.98, Gulino e altri;
Cass. II, sent. 5756 dell'8.11.97, Brenvaldi;
Cass. I, sent. 1270 del 4.4.97, Lo Gatto). Proprio i condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati consentono di escludere, nel caso di specie, la pretesa violazione dell'art. 309/5 CPP: sia perché i verbali in questione furono tempestivamente trasmessi al NA del riesame in forma riassuntiva (si veda il faldone contenente i fascicoli personali di ciascun indagato); sia perché i ricorrenti si sono limitati a doglianze del tutto generiche, senza alcuna indicazione degli eventuali "elementi favorevoli" desumibili solo dai "verbali integrali" degli interrogatori resi (e non anche dai "verbali redatti in forma riassuntiva"); sia perché le apodittiche illazioni dei ricorrenti non valgono a contrastare l'esplicita affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale furono trasmessi al NA del riesame tutti gli atti a suo tempo posti a disposizione del GIP, a corredo della richiesta di misura cautelare (ex art. 291 CPP). b) Alle difficoltà conseguenti alla "assenza di un ufficio copie presso la cancelleria del riesame" e al "mancato funzionamento della fotocopiatrice ivi ubicata e in dotazione all'ufficio stesso", avrebbe potuto sopperirsi con opportune modalità alternative (ricopiatura a mano, riproduzione a mezzo di apparecchi fotografici, utilizzazione di altri mezzi e/o strumenti tecnici idonei), onde deve escludersi che i difensori si siano trovati nella "impossibilità assoluta di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia" (secondo quanto previsto dall'art. 309/8 CPP);
correttamente, dunque, il NA giunse alla conclusione che trattavasi di "disfunzioni di tipologistico e organizzativo", non integranti "alcuna violazione del diritto di difesa giuridicamente sanzionabile", e altrettanto correttamente sottolineò come l'esercizio effettivo della difesa fosse stato "ampiamente garantito, avendo tutti i difensori degli indagati - ricorrenti argomentato nel merito, relativamente agli stessi presupposti legittimanti la spedizione del titolo custodiale".
c) Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Sez. Un., sent. 7 del 3.7.96, Moni;
Cass. I, sent. 5737 del 6.2.98, Tomasello), la disposizione di cui al decimo comma dell'art.309 CPP - secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto - deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il NA abbia deliberato in merito alla richiesta medesima e abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo (mediante il quale si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato e irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti); la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio previsto dall'art. 128 CPP, la cui inosservanza può eventualmente assumere rilievo solo sotto il profilo disciplinare (secondo quanto previsto dall'art. 124 CPP). Con riferimento agli ulteriori motivi dedotti dai ricorrenti, devesi sottolineare - anzitutto - come il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606/E CPP, sia valutabile in Cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti) e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un. Sent. 930 del 29.1.96, Clarke;
Cass. VI, sent. 10751 del 13.12.96, Zini). I "gravi indizi di colpevolezza", ai fini dell'applicazione di una misura cautelare coercitiva - d'altronde - vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un., sent. 11 del 1^.8.95, Costantino e altro;
Cass. VI, sent. 1518 del 27.5.97, PM in proc. Moschetto). In tale contesto, possono desumersi "indizi" anche dagli esiti degli accertamenti di P.G. e/o dalle intercettazioni telefoniche e ambientali (v. ex plurimis: Cass. V, sent. 1477 del 23.5.97, Lomuscio P.; Cass. I, sent. 1832 del 17.5.96, PG in proc. Superbo;
Cass. I, sent. 682 del 27.3.95, Iannello;
Cass. VI, sent. 1414 del 16.6.95, Sciortino). Ciò premesso, quanto alle specifiche doglianze proposte da ciascun impugnante, si osserva:
A) Le argomentazioni proposte nell'interesse di ID VE posso così sintetizzarsi: non si comprenderebbe come mai le intercettazioni telefoniche abbiano portato a escludere la sussistenza di "gravi indizi" solo con riferimento all'imputazione sub A (reato associativo) e non anche con riferimento alla imputazione sub B (artt. 110, 81 CP, 73, 80 DPR 309/90); i contatti con il AN troverebbero agevole spiegazione nel fatto che il RI era tossicodipendente e si riforniva personalmente;
in ogni caso, si sarebbe trattato di "tre soli episodi e per pochi grammi complessivi"; la motivazione in ordine alla ritenuta "inadeguatezza di misure diverse da quella custodiale" sarebbe carente, non avendo il NA chiarito perché gli arresti domiciliari non fossero idonei a salvaguardare le esigenze di prevenzione.
Le censure (ai limiti dell'ammissibilità, giacché in buona parte risolventisi in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito) sono infondate, avendo il NA di Salerno posto opportunamente e convincentemente in evidenza;
come dalle intercettazioni delle numerose conversazioni telefoniche (dettagliatamente analizzate alle pagg. 82-83 Ord. imp.) risultassero univocamente acclarate, per un verso "una attività di acquisto da parte del ricorrente di sostanza stupefacente dal coindagato AN, in via continuativa con contatti telefonici fra i due, con frequenza quasi quotidiana, parte della quale destinata all'uso personale e altra all'ulteriore spaccio", per altro verso "un'attività di cessione da parte del ricorrente in favore del AN di altro tipo di droga (presumibilmente hashish, attesa la richiesta di pani) sempre destinata allo spaccio cui il AN provvedeva nei periodi di magra"; come fosse pacifico, sempre sotto il profilo della gravità indiziaria, l'uso da parte degli indagati di un linguaggio criptico;
come le risultanze emerse consentissero di disattendere le spiegazioni addotte dall'indagato in sede di udienza camerale (aveva acquistato da persona della quale ignorava persino il cognome della cocaina per uso personale;
era stato il AN a chiedergli di acquistare del pane integrale per suo conto); come gli indizi emersi fossero "gravi" per rapporto al reato ipotizzato al capo B, ma non anche per rapporto a quello di cui al capo A (non emergendo alcun contatto con altri indagati oltre il AN;
ne' alcun riferimento, dalle conversazioni, alla persona degli altri concorrenti;
ne' la consapevolezza, da parte del RI, di operare in una organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
Altrettanto opportunamente e convincentemente, quanto al profilo cautelare, il NA sottolineò: che l'obbiettiva gravità dei fatti imputati e la personalità del ricorrente (quale emergente da tutti i parametri di cui all'art. 133 CP) conducevano alla formulazione di un giudizio prognostico negativo;
che, in particolare, le precedenti condanne e le ulteriori pendenze di procedimenti per reati analoghi erano "indice significativo della particolare propensione a delinquere del ricorrente", rendevano "concreto il pericolo di condotte recidivanti", consentivano di ritenere "inadeguata" ogni misura diversa dalla custodia in carcere. B) Il difensore di IG LO, oltre le argomentazioni relative alla pretesa violazione dell'art. 309/5-8-10 CPP e all'asserita lesione del diritto di difesa (delle quali questa Corte si è già occupata supra), ha richiamato nel merito "l'istanza di riesame del 29.6.98 e i motivi nuovi del 9.7.98", senza svolgere ulteriori considerazioni.
Il sintetico testo appena ricordato non consente di comprendere quali punti della diffusa motivazione specifica del NA (si vedano le pagine da 59 a 69 dell'ordinanza impugnata) il ricorrente abbia inteso criticare, ne' quali particolari censure abbia inteso muovere in relazione a ciascuno dei predetti punti.
Tale estrema genericità rende addirittura inammissibile il ricorso per la parte che attiene alle doglianze "nel merito". C) A sostegno della dedotta violazione dell'art. 274 CPP, il difensore di LV AS ha proposto i seguenti argomenti: la rudimentale organizzazione criminale avrebbe esaurito ogni attività (almeno con riferimento al AS) nell'autunno 1996; l'assenza, nei due anni successivi, di fatti sintomatici del pericolo di reiterazione avrebbe dovuto portare a escludere il pericolo stesso e ad accogliere la richiesta di arresti domiciliari;
tanto più che i precedenti dell'indagato sarebbero circoscritti a episodi di microcriminalità.
Pare, peraltro, alla Corte che anche in questo caso il NA abbia adeguatamente motivato le proprie conclusioni sul punto, richiamando in generale i criteri di valutazione in tema di esigenze cautelari (v. a pag. 21 Ord. imp.) e sottolineando in particolare nei confronti del AS: come l'indiscutibile pericolosità sociale di costui (nonostante l'assenza di precedenti penali di rilievo) fosse evidenziata dalla capacità di dar vita e struttura un'organizzazione criminale di estremo allarme sociale;
come detta pericolosità apparisse ancora più allarmante per la "scaltrezza nell'uso dei mezzi di comunicazione" e per la "ascesa delinquenziale" del soggetto;
come gli elementi emersi consentissero di ritenere costui "proclive alla commissione di altri reati della stessa specie"; come la custodia in carcere fosse da considerare "unica misura adeguata e proporzionata rispetto alle ravvisate gravi esigenze cautelari e alla pena concretamente irrogabile"; come la detenzione domiciliare apparisse, invece, del tutto inadeguata "attese le modalità dell'azione delittuosa contestata la AS e i contatti che è stato in grado di attivare, anche con l'aiuto dei familiari"; come la gravità delle pene previste per i delitti contestati non consentisse di dare ingresso a valutazioni prognostiche circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
D) Il difensore di IG DE RN, nel dedurre la violazione dell'art. 606/B CPP, ha proposto le seguenti argomentazioni: i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati illogicamente e arbitrariamente desunti da poche telefonate intercettate (senza alcuna perizia fonica per stabilire se la voce intercettata fosse quella dell'indagato; con immotivata identificazione nel prevenuto del "Lello" delle telefonate); arbitraria sarebbe anche l'affermazione di "pericolosità sociale e presumibile recidiva", stante l'assoluta incensuratezza dell'indagato.
La prima argomentazione (ai limiti della ammissibilità, giacché in buona parte risolventesi in una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici del merito) è da respingere, avendo il NA (come già in precedenza il GIP) non solo diffusamente spiegato perché il EL OR fosse da identificare nel "Lello" delle telefonate (si vedano le considerazioni sulla "riferibilità soggettiva" alle pagg. 15 e ss. Ord. imp.; si vedano, soprattutto, le specifiche considerazioni svolte alle pagg. 38-39 circa le utenze in uso all'indagato e i riscontri rappresentati dai controlli ai quali EL OR fu sottoposto dai Carabinieri di Eboli), ma anche precisato perché le numerose conversazioni intercettate (i cui passi più significativi sono testualmente riportati alle citate pagg. 38 - 39) consentissero di ritenere il EL OR "fornitore abituale di sostanza stupefacente al AN, soprattutto nei momenti di difficoltà... con condotte funzionali al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione e supportate dalla consapevolezza della più ampia struttura criminale in cui si inserivano". Anche la seconda argomentazione è da disattendere, avendo il NA specificamente posto in rilievo: come la pericolosità sociale dell'indagato fosse emersa con evidenza dal "coinvolgimento, in modo stabile e continuativo, in attività di spaccio e fornitura di stupefacenti, nel più ampio contesto di un'organizzazione criminale fortemente radicata nel territorio di Salerno"; come fosse da ritenere la abitualità del soggetto nel gestire attività illecite nel settore della droga;
come il dato dell'incensuratezza cedesse di fronte alle concrete e allarmanti modalità di commissione delle condotte contestate;
come non fosse prevedibile (attesa la gravità dei fatti e considerati gli elevati limiti edittali di pena) la concessione del beneficio della sospensione condizionale;
come la custodia cautelare in carcere fosse da ritenere l'unica adeguata a salvaguardare le esigenze "social-preventive" di cui all'art. 274/c CPP (non essendo sufficiente la detenzione domiciliare a garantire l'allontanamento dal contesto criminale in cui il EL OR aveva "mostrato di sapersi muovere con scaltrezza e determinazione"). E) Con il primo motivo di ricorso, il difensore di NN IT ha denunciato la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della misura custodiale domiciliare: nel periodo intercorso tra le due ordinanze di custodia cautelare a suo carico (dal 30.4.98 al 22.6.98) l'indagato non avrebbe tenuto condotte tali da far ipotizzare il rischio di reiterazione criminosa;
mancherebbe del tutto, anzi, il c.d. periculum libertatis "dall'intera congerie degli atti di indagine"; il modesto precedente penale (emissione di assegno a vuoto del 1986) sarebbe tale da scongiurare il pericolo di recidiva;
il NA avrebbe dovuto valutare entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge (gravità del reato e pericolosità dell'indagato).
La tesi non è condivisibile, giacché il giudice del riesame - dopo aver espressamente richiamato i criteri adottati nella valutazione delle esigenze cautelari (v. alla già citata pag. 21 Ord. imp.) - non mancò di porre in particolare evidenza: come la reiterazione delle condotte criminose e la loro protrazione per un lungo arco di tempo (secondo la particolareggiata illustrazione fattane alle pagg. 59 e ss. Ord. imp.), l'obbiettiva gravità dei fatti ascritti (perpetrati nell'ambito del più ampio contesto delinquenziale connesso alla persona di OR ER), l'esistenza di precedenti giudiziari di particolare allarme sociale (in materia di associazione per delinquere, ricettazione, truffa e reati contro il patrimonio: v. a pag. 59), consentissero di ribadire, nonostante la sostanziale incensuratezza (un solo precedente penale per emissione di assegni a vuoto), la ricorrenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274/c CPP;
come, peraltro, a soddisfare detta esigenza apparisse sufficiente la misura degli arresti domiciliari (con prescrizioni tali da "isolare i ricorrenti dal mondo esterno": v. a pag. 69). Con il secondo motivo, il difensore ha riproposto la questione dell'asserita violazione del divieto del ne bis in idem: l'ordinanza 22.6.98 riguarderebbe gli stessi fatti già oggetto di altro provvedimento cautelare coercitivo (ordinanza 20.4.98, basata sul ritenuto pericolo di inquinamento probatorio;
con scarcerazione disposta dal NA del riesame: v. a pag. 62 Ord. imp.); dal confronto dei due provvedimenti non risulterebbero "elementi di novità" (vertendo le dichiarazioni rese il 6.7.98 dal coindagato CU su fatti e circostanze già conosciuti dagli inquirenti). La tesi è decisamente smentita dal contenuto dell'ordinanza impugnata, avendo il NA espressamente sottolineato (con apprezzamento di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità): come il GIP, all'atto di emettere la seconda delle ordinanze coercitive, avesse potuto disporre di "numerose intercettazioni telefoniche, non rinvenibili e persino sconosciute" nel precedente procedimento;
come ulteriori nuovi elementi di valutazione fossero emersi anche dalle dichiarazioni di CU VA, in sede di interrogatorio di garanzia e successivamente (dichiarazioni dettagliatamente analizzate alle pagg. 63-68 Ord. imp.); come, dunque, fosse possibile rivalutare la posizione dell'indagato, anche sotto il profilo cautelare, proprio sulla base degli elementi di novità emersi ("essendo consentito un costante adeguamento dello status libertatis alla evoluzione della situazione di diritto sostanziale e processuale", secondo quanto correttamente sottolineato alla pag. 69 Ord. imp.).
F) In ordine al ricorso proposto nell'interesse di VA AN, devesi osservare:
1) col primo motivo di doglianza il difensore ha sostenuto: che tre situazioni differenti (traffico facente capo a OR e AS;
traffico locale facente capo al AN;
centro di falsificazione di documenti) sarebbero state fatte confluire artificiosamente in un unico procedimento;
che le intercettazioni eseguite sarebbero inutilizzabili nei confronti dell'indagato (ex art. 270 CPP), per esser stato il NI "forzatamente inserito in un contesto delittuoso che non è il suo e non lo riguarda".
Devesi in contrario ritenere - sulla base della circostanziata ricostruzione della intera vicenda operata dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le prime pagine dell'ordinanza impugnata) - che l'unicità "sostanziale" (oltreché "formale") del procedimento sia stata correttamente ribadita dal NA, apparendo all'evidenza le "situazioni" in questione - e le correlative indagini - "strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico" (v. in proposito, ex plurimis: Cass. VI, sent. 5192 del 3.6.97, Gunnella;
Cass. VI, sent. 7 del 4.3.97, Pacini Battaglia).
Sono pertanto da respingere sia l'ipotesi della "sostanziale diversità di procedimenti", sia la tesi del "forzato inserimento" dell'indagato in un contesto delittuoso a lui estraneo. 2) Col secondo motivo il ricorrente ha asserito non esservi prova sicura dell'identificazione del NI nel "VA" menzionato nelle intercettazioni;
sarebbero, se mai, emersi elementi favorevoli a esso indagato (esiti negativi di intercettazioni ambientali, pedinamenti, documentazione fotografica;
accertamenti dei Carabinieri sulle utenze cellulari maggiormente "trattate" dal AN); il NI avrebbe, comunque, spiegato e giustificato i suoi rapporti con il AN e il Bisogno.
La doglianza (ancora una volta ai limiti dell'ammissibilità, risolvendosi prevalentemente in una "rilettura" delle risultanze processuali) è da respingere, avendo il NA opportunamente e correttamente posto in evidenza: come la riferibilità delle telefonate intercettate alla persona del NI apparisse "certa" (per il tenore delle conversazioni, gli accertamenti di P.G., i controlli personali e documentali: particolari diffusamente descritti alle pagg. 16-17-18 Ord. imp.); come "gravi indizi di colpevolezza" fossero sicuramente emersi dal complesso delle conversazioni (puntualmente analizzate e soppesate, con ampie citazioni testuali, alle pagg. 40-42 Ord. imp.); come le spiegazioni addotte in sede di interrogatorio di garanzia (25.6.98) non fossero attendibili, giacché parziali, contraddittorie e smentite da emergenze obbiettive (secondo quando puntualizzato alle pagg. 42-43 Ord. imp.). 3) Col terso e ultimo motivo di doglianza, la difesa ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 CPP, negando nell'ordine: a) l'esistenza di un pericolo di fuga;
b) l'esistenza di inderogabili esigenze di indagine;
c) l'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione criminosa (stanti anche le cagionevoli condizioni di salute, già poste a base del provvedimento 10.10.98, con il quale il GIP aveva sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari).
Il riferimento alle esigenze di cui alle lettere a) b) dell'art. 274 CPP appare del tutto fuori luogo, essendosi il NA del riesame limitato a ribadire la sussistenza del solo pericolo di reiterazione criminosa.
La motivazione su tale ultimo punto appare, peraltro, adeguata e convincente, avendo il NA sottolineato: che il concreto rischio di reiterazione era manifestato non solo dalle obbiettive modalità della condotta criminosa, ma anche dai precedenti penali;
che la pericolosità del soggetto era inferibile dalla dimostrata capacità di attivare fonti di approvvigionamento e di immettere stupefacenti sul mercato, con la consapevolezza del proprio apporto funzionale al raggiungimento degli scopi della societas sceleris. È appena il caso di aggiungere che esula completamente dal presente giudizio di legittimità la valutazione delle ragioni che - in un procedimento del tutto distinto e autonomo - indussero il GIP a emettere il menzionato provvedimento 10.10.98.
Le considerazioni fin qui svolte, consentono di ritenere conclusivamente che il NA di Salerno abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che i ricorrenti, per contro, si siano limitati a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
I ricorsi proposti nell'interesse di VE ID, IT NN, LO IG, AS LV, DE RN IG e AN VA, devono essere pertanto rigettati, ed essi ricorrenti devono essere condannati - in solido - al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter Disp. Att. CPP, nei confronti del RI, del AS e del EL OR.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter Disp. Att. CPP, nei confronti di VE ID, AS LV e DE RN IG.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999