Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui; il provvedimento, pertanto, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne consegue che il provvedimento stesso di cui si tratta non può legittimamente essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto di essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6108 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
т A E R N L EPUBBLICA ITALIANA O E I D Z A 61-08 9 " R 7 . TE SUPREMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 1 T S 3 R I . G A ' E N SAZ E L R L 7 Oggetto 6 6 E 9 9 A sanzione D 1 .ri Magistrati: 1 D - - I 5 amministrativa 5 - S - E dagli Ill.mi Sigg 3 3 T N E N E E S G S E G E L ✓ " E L R.G.N. 12606/98 Dott. Giovanni VERUCCI Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron.13364 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 14/12/2000 Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI MACERATA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ET UC;
- intimato avverso la sentenza n. 86/97 della Pretura di MACERATA, Sezione distaccata di RECANATI, depositata il 30/06/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2401 udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Fra ncesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 TI CA, con ricorso al RE di Mace- rata, sezione staccata di Recanati, aveva impugnato il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato, in via provvisoria, il giorno 18 ottobre 1996 dal Prefetto di Macerata, che lo aveva ritenuto respon- sabile di un incidente stradale nel quale aveva cagio- nato a [...] lesioni personali lievi. Il Prefetto di Macerata si costituiva a mezzo di funzionario delegato chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il RE, con sentenza depositata in data 30 giugno 1997, accoglieva l'opposizione, affermando che la sospensione provvisoria della patente, ove non pre- vista come sanzione accessoria di una specifica viola- zione del codice della strada, presuppone l'esistenza di un reato e ove questo sia perseguibile a querela non può essere disposta in mancanza di questa, ovvero dopo che sia trascorso, come nel caso di specie, il termine per proporla, e comunque a tale distanza di tempo dal fatto da rendere insussistenti le esigenze cautelari al soddisfacimento delle quali la sospensione provvisoria della patente è preordinata. Avverso tale sentenza il Prefetto di Macerata ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al TI il 29 giugno 1998, con il quale hanno formu- lato un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso il Prefetto denun- cia la violazione degli artt. 148, dodicesimo comma, e 141, terzo comma, del codice della strada, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Premesso che il RE aveva accolto l'opposizione ritenendo che, essendo trascorso il ter- mine per la proposizione della querela, non esistevano più le esigenze cautelari che giustificavano il provve- dimento di sospensione provvisoria della patente di guida, con il ricorso si deduce che la sospensione del- la patente a seguito di sinistro stradale era configu- rato dall'art. 91 del codice della strada del 1959 come pena accessoria. Mutando indirizzo, il nuovo codice della strada ha configurato come sanzione amministrati- va la sospensione della patente, da applicarsi a segui- to della mera rilevazione dell'evento lesivo. Conferma dell'autonomia sanzionatrice in materia, 3 deriva, secondo la parte ricorrente, dal disposto dell'art. 224, comma 3, C.S., il quale prevede che l'estinzione del reato e della pena non pregiudicano l'applicabilità della sanzione amministrativa della so- spensione della patente e quindi la sua autonoma appli- cazione da parte dell'autorità amministrativa anche nel caso di irrilevanza del fatto sul piano penale. Nel caso di estinzione del reato, al quale è equiparabile la mancanza di querela, secondo la parte ricorrente si opera una scissione procedimentale dell'illecito amministrativo e di quello penale, nel senso che le cause di estinzione del reato non travol- gono anche l'illecito amministrativo, che è autonomo, cosicchè l'archiviazione del procedimento penale per lesioni non rileva ai fini dell'illecito amministrativo e delle misure di competenza dell'autorità amministra- tiva. Sarebbe arbitrario, come ha fatto il RE, ri- tenere che il provvedimento, avendo natura cautelare, vada emanato nella immediatezza del fatto, essendo la sua emanazione subordinata dalla legge unicamente alla esistenza di fondati elementi di evidente responsabili- tà in relazione a un fatto riconducibile alla fattispe- cie della lesione personale prevista dall'art. 590 cod. pen. Il ricorso é infondato. Questa Corte, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5689; 19 novembre 1999, n. 12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274) ha affermato il princi- pio secondo il quale il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma 2, C.S., è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchè della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall'art. 218, comma 5, C.S.), rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.S. Ne consegue che la sua irro- gazione non è condizionata nè dall'inizio dell'azione penale, nè dall'eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. In proposito va osservato che la sanzione ammini- strativa della sospensione della patente di guida può costituire misura accessoria a una sanzione amministra- tiva principale, ovvero ad un fatto costituente reato: in particolare l'art. 222 prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria, in tutti i casi in cui da una violazione di norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona. In tal caso la sanzione è diversamente graduata a secondo della gravità del danno alla persona (art.222, comma 2). 5 L'art. 220 prevede in generale che, per le vio- lazioni di norme del codice della strada che costitui- scono reato, l'agente ° organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico mi- nistero ai sensi dell'art. 347 c.p.c. Prevede poi spe- cificamente che quando da una violazione di norme del codice della strada derivi un danno alla persona, l'agente o organo accertatore deve parimenti darne no- tizia al Pubblico ministero. Prevede infine che, in ogni caso in cui l'Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione amministrativa, essa deve rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia di reato perchè si proceda in via amministrativa all'applicazione della sanzione. L'art. 221 (in aderenza a quanto disposto in via generale dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti amministrativi e rea- ti) a sua volta prevede che, ove l'esistenza di un rea- to dipenda dall'accertamento di una violazione del CO- dice della strada, e per questa non sia stato effettua- to il pagamento in misura ridotta, il giudice competen- te all'accertamento del reato è competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato о per difetto di una condizione di procedibilità, do- 6 vendo egli in tal caso rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perchè si pro- ceda in via amministrativa all'irrogazione della san- zione. Nell'ipotesi di violazione di una norma del codi- ce della strada dalla quale siano derivati danni alla persona, l'art. 223 dispone che l'agente o l'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto о del verbale della violazione contestata anche al Prefetto del luogo ove la violazione è stata commessa, ed altra copia all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il Prefetto, “appena ricevuti gli atti", sentito il parere del competente ufficio della M.C.T.C. che deve esprime- re il parere entro quindici giorni dalla recezione del rapporto, "dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di un anno e ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza". Sulla base di tale normativa, questa Corte ha ri- tenuto che il potere del Prefetto di sospendere la pa- tente sorga e debba essere esercitato, ove risulti com- messa una violazione del codice della strada in conse- 7 guenza della quale sia derivato un danno alla persona, sulla base del solo accertamento della esistenza a ca- rico del soggetto di "fondati elementi di una evidente responsabilità", senza che costituiscano presupposti della irrogazione della sanzione nè l'inizio dell'azione penale, nè la proposizione della querela ove richiesta. Ciò si desume, infatti, in primo luogo dalla scansione dei tempi che l'art. 223 impone agli organi amministrativi, congegnati in modo da rendrenderelala sanzio- ne irrogabile dopo venticinque giorni dal fatto, e cioè ben prima che siano scaduti i temini per proporre l'eventuale querela. Si desume inoltre dal carattere cautelare del re- lativo provvedimento (affermato anche dalla Corte co- stituzionale nella sentenza n. 170 del 1998, nonchè dalle sezioni penali di questa Corte: da ultimo, sez. IV, 5 gennaio 2000, n. 4634, Hudorovic;
2 marzo 1999, n. 2794, D'Amico) volto a tutelare l'interesse pubblico a impedire con effetto immediato, e preventivamente ri- spetto alla inflizione della sanzione, per un certo pe- riodo, la circolazione al soggetto che abbia procurato danni alle persone in conseguenza della violazione di norme del codice della strada. Ne deriva per un verso che la sospenzione della 8 patente da parte del Prefetto, prevista dall'art. 223 C.S., non è subordinata all'inizio dell'azione penale ed alla proposizione, ove richiesta, della querela. Per altro verso, che il giudizio di opposizione instaurato avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 223, com- ma 5, C.S., ha ad oggetto l'accertamento della esisten- za dei requisiti formali e sostanziali per la sua ado- zione in via cautelare, con particolare riferimento al- la esistenza dei "fondati elementi di una evidente re- sponsabilità". Questa Corte, peraltro, ha parimenti affermato che il provvedimento del Prefetto di sospensione della pa- tente di guida previsto dall'art. 223 del codice della strada, avendo natura cautelare e trovando giustifica- zione nella necessità di impedire nell'immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a elementi lesivi della incolumità altrui, possa reitera- re una condotta che possa arrecare ulteriore pericolo, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne deriva che, pur non prevedendo la norma espressamente un ter- mine di decadenza dal potere di disporre la sospensione cautelare della patente, il provvedimento di sospensio- 9 ne è illegittimo ove non sia adottato entro un tempo che giustifichi la sua funzione cautelare (Cass. 25 ot- tobre 1999, n. 11959). 3 Nel caso di specie il RE ha accolto l'opposizione sostanzialmente in quanto la sospensione provvisoria della patente, adottata ai sensi dell'art. 223, comma 2, del codice della strada, ove venga irro- gata a notevole lasso di tempo dal fatto, non assolve più la sua funzione cautelare, che nel caso di specie pertanto mancava, essendo stata la sospensione disposta "dopo molti mesi dal sinistro, quando le esigenze cau- telari non sussistevano più”. Ne deriva che il ricorso va rigettato in quanto, come sopra si è esposto, se è esatto che la sospensione della patente ai sensi dell'art. 223, comma 2, del co- dice della strada, può essere disposta anche in caso di mancata proposizione della querela e dopo che sia tra- scorso il termine per proporla in attesa della even- tuale adozione da parte del Prefetto del provvedimento irrogativo della sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 224, comma 3, da intendersi comprensivo di tutte le ipotesi, esclusa la morte del reo, in cui l'accertamento della responsabilità penale non possa avere luogo, pur avendo il fatto integrato astrattamen- te gli estremi del reato - il provvedimento di sospen- 10 sione ex art. 223, comma 2, non può essere legittima- mente emesso, come ha ritenuto il RE, a tale di- stanza di tempo dal fatto da essere ormai venute meno le esigenze cautelari, in relazione alle quali è preor- dinato. Nulla va statuito in ordine alle spese, non aven- do la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni VerucciGitanni Francesco Felicetti затизовать CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Meria IL CANCELLIERE Depe 27 AR. 200t LIERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 11