Sentenza 25 settembre 2006
Massime • 1
Non è ostativa alla celebrazione del giudizio, in base all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, la precedente condanna riportata per lo stesso fatto in uno Stato aderente alla suddetta Convenzione, quando la relativa pena non sia stata eseguita, né sia in corso di esecuzione, anche se sia ancora eseguibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2006, n. 32609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32609 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2006 |
Testo completo
32609 /06 32609 P.U. 25.09.06 R.G. n.39834/04 Sent. 11/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai Signori
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
Dott. ON Stefano Agrò Consigliere
Dott. Giovanni Conti Consigliere
Dott. Agnello Rossi Consigliere
Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso proposto da RI MA avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano in data
4.11.2003
*****:
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Luigi Colaleo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
O s s e rv a
e per esso gli imputati erano stati condannati con sentenza della Corte d'Appello di Montpellier, divenuta irrevocabile ma non eseguita.
Deduce la ricorrente inosservanza degli artt. 11 c.2 e 128 c.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta procedibilità dell'azione penale: i giudici di appello avrebbero dovuto limitarsi a prendere atto della mancanza di una richiesta di rinnovazione del giudizio, non potendo a questa essere, equiparata la richiesta del Ministro della Giustizia in data 26.11.1998, formulata con riferimento all'art. 9 c.2 c.p. Né l'una né l'altra norma avrebbero poi potuto trovare applicazione in concreto, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 128 c.p., primo e secondo comma, sia per la proposizione della richiesta di procedimento, sia per la rinnovazione del giudizio. Sulla base di mere congetture si sarebbe ritenuto, infine, che la condotta delittuosa era stata parzialmente posta in essere in Italia, non esistendo alcuna prova di un collegamento tra persona della ricorrente e GA ON, indicato dallo GI come fornitore del "camper"; e che, d'altronde, si trattasse di reato commesso all'estero era stato ritenuto sia nella contestazione, sia dalla sentenza di primo grado, passata in giudicato sul punto.
Deduce ancora la ricorrente inosservanza od erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione relativamente all'attribuzione del concorso nel reato: ella viaggiava sul "camper" come semplice passeggera e, se pure la si potesse ritenere a conoscenza della natura del carico occultato a bordo, si tratterebbe al più di mera e del tutto passiva connivenza, come tale non apprezzabile sotto il profilo del concorso. Censura infine, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti e l'entità della pena, notevolmente superiore al minimo edittale.
I rilievi della ricorrente non possono ritenersi fondati.
Correttamente, innanzi tutto, la sentenza impugnata ritiene posta in essere in Italia una parte dell'azione delittuosa ed applicabile di conseguenza l'art. 6 c.2 c.p.; ed invero, secondo la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito e non contestata nel ricorso, a Milano lo GI e la RI erano entrati in possesso del "camper" destinato all'occultamento e al trasporto della sostanza stupefacente, per poi raggiungere in due soli giorni l'estremo sud della penisola spagnola e passare in Marocco, tornando in Spagna dopo altri quattro giorni e venendo scoperti subito dopo l'ingresso in territorio francese. E' pacifico, quindi, che una parte dell'azione delittuosa si svolse in territorio italiano, per cui del tutto ultronei risultano i rilievi sulla procedibilità dell'azione penale, presupponenti l'ipotesi del reato commesso all'estero; né può indurre a ritenere il contrario l'esistenza della richiesta ministeriale, di certo non vincolante per i giudici di merito ai fini dell'individuazione del locus commissi delicti. Neppure si può parlare di giudicato parziale sulla necessità della richiesta, non presupposta dal tenore della contestazione (che parla semplicemente di reato "accertato" in Francia), né affermata dal giudice di primo grado, la cui ricostruzione dei fatti è identica a quella poi fatta propria dalla sentenza di appello;
e tanto meno, stante quanto sopra, di mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. I rilievi della ricorrente sul punto si risolvono d'altronde in una petizione di principio, movendo dal presupposto della sua estraneità al fatto e della conseguente non configurabilità del concorso con lo GI, e cioè dall'accertamento della sua non colpevolezza. Non si pone poi, come esattamente ritenuto dai giudici di appello, la questione del ne bis in idem, in presenza della sentenza definitiva del giudice estero, poiché la sentenza di condanna non è stata eseguita, non è in corso di esecuzione ed è tuttora eseguibile;
onde, ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 54 1. 30.9.1993 n.388, il giudicato estero non osta al procedimento penale in Italia.
I rilievi in punto di affermazione di colpevolezza e quelli relativi al trattamento sanzionatorio sono essenzialmente in fatto e, come tali, non suscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione;
laddove la motivazione su entrambi i punti risulta congrua e del tutto corretta sotto il profilo logico. Quanto alla colpevolezza, la sentenza impugnata richiama le contraddizioni tra lo GI, il quale aveva dichiarato che la
RI le era stata presentata e proposta come compagna di viaggio dal GA, organizzatore dello stesso, mentre la RI aveva dichiarato di aver conosciuto casualmente lo GI tramite un'amica; la assoluta inverosimiglianza di un viaggio di piacere condotto a tappe tanto forzate da non consentire praticamente alcuna sosta;
il rinvenimento di un foglietto con la descrizione dell'itinerario da seguire, secondo la stessa RI resole noto dal suo compagno di viaggio prima della partenza da Milano;
il ruolo ricoperto dall'imputata, che era evidentemente quello di dare al viaggio in coppia l'apparenza di una normale gita turistica, idonea a prevenire controlli sulle cose trasportate. Si tratta di argomentazioni non qualificabili senz'altro come manifestamente illogiche, cui la ricorrente si limita ad riproporre l'assunto difensivo già disatteso in sede di merito. Il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale esclusivo del giudice di merito, incensurabile in sede di giudizio di legittimità quando basato su adeguata motivazione;
e la sentenza richiama sul punto la indiscutibile gravità del fatto, desunta dal dato ponderale della sostanza stupefacente e dal contatto diretto con fornitori esteri.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza del 25 settembre 2006
I Presidente estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 2 OTT 2006
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI Scalia