Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2009, n. 6274
CASS
Sentenza 10 novembre 2009

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Integra il reato di esercizio abusivo di raccolta di scommesse anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando in Italia "bookmakers" stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero o, ancora, sulle modalità per aprire conti correnti all'estero da movimentare con le vincite o le perdite di scommesse.

Integra il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, della L. 401 del 1989 l'attività organizzata di accettazione o raccolta di scommesse di qualsiasi genere, quando manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dall'art. 88 T.u.l.p.s., anche nel caso in cui l'agente operi mediante comunicazioni telefoniche o telematiche per il cui uso egli abbia ottenuto l'apposita autorizzazione prescritta dal comma quarto ter della norma citata.(Conf. Sez. III, n. 6275/10 e 6279/10, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2009, n. 6274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6274
    Data del deposito : 10 novembre 2009

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