CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10906 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di: AL ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore di AL ER, avvocato Vincenzo Sirica, che ha richiesto il rigetto del ricorso del procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. In data 12 luglio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato ER AL alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, con pena condizionalmente sospesa, per il delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. per aver, con denuncia di smarrimento di alcuni assegni in realtà emessi quali corrispettivo Penale Sent. Sez. 6 Num. 10906 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 01/02/2023 per l'acquisto dell'auto del cugino, accusato falsamente di ricettazione, il venditore dell'auto MB LE, pur sapendolo innocente. Con sentenza del 12 luglio 2022, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, ha assolto ER AL perché il fatto non costituisce reato. Secondo la Corte di appello, il comportamento del AL successivo alla denuncia, consistito nella revoca espressa della stessa oltre che nel risarcimento del prenditore del titolo per la somma non incassata, farebbe sorgere il dubbio circa l'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tale da giustificare la dichiarata convinzione di aver smarrito l'assegno. 2. Il Procuratore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente premette che la Corte di appello è pervenuta alla decisione assolutoria valorizzando il comportamento dell'imputato successivo alla denuncia di smarrimento dei titoli di credito allorché aveva revocato la denuncia asseritamente dovuta a semplice dimenticanza e risarcito il prenditore della somma non incassata, ritenendo tali elementi sintomatici della esistenza quantomeno di un dubbio in ordine alla consapevolezza della falsità dell'incolpazione. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, ha omesso di valutare che il AL aveva presentato la denuncia alcuni giorni dopo l'emissione e la consegna dell'assegno dato in pagamento nel corso della negoziazione effettuata personalmente per l'acquisto in favore del cugino di un'auto, che la denuncia era stata presentata lo stesso giorno in cui il AL aveva post-datato l'assegno, che aveva ritirato la denuncia e risarcito il venditore dell'auto solo dopo la sollecitazione del MB, venditore dell'auto. Alla luce di tali elementi evidente risulterebbe perciò il travisamento delle risultanze probatorie invece valorizzate dal Tribunale in sede di giudizio che ebbe a condurre alla condanna. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo la Corte di merito provveduto ad una riforma assolutoria della sentenza di primo grado senza procedere alla complessiva rivalutazione del compendio probatorio valorizzato dal primo giudicante al fine dell'accertamento del dolo, emergendo palese la preordinazione della condotta del AL tesa ad impedire la riscossione dell'assegno attraverso l'avvio di un procedimento penale determinato dalla presentata denuncia. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nella parte in cui censura la motivazione resa dalla Corte di appello, risulta fondato. 2. Come messo in rilievo dal ricorrente, il Tribunale aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del delitto di calunnia, valorizzando le sommarie informazioni rese dalla parte offesa, MB LE, nonché il documento di vendita dell'autovettura pagata dall'imputato. Elementi dai quali emergeva, attraverso la adeguata valorizzazione della cadenza cronologica degli eventi che avevano portato alla consegna dell'assegno da parte dell'imputato al rivenditore di autovetture, la piena consapevolezza della falsità di quanto denunciato, avendo il AL avuto piena contezza che il titolo, consegnato personalmente nel corso della negoziazione, non era stato smarrito bensì dato in pagamento per l'acquisto dell'autovettura usata. La Corte di appello è, invece, pervenuta ad un esito assolutorio sul presupposto che fosse da attribuirsi rilevante preminenza ai comportamenti tenuti dall'imputato successivamente all'evento reato, ossia la revoca della denuncia di cui all'imputazione (intervenuta il 10 giugno 2019, rispetto alla presentazione della denuncia avvenuta il 26 aprile 2019), nonché il successivo pagamento della somma di euro 2.000,00 portata dall'assegno. Secondo i Giudici di merito, le condotte tenute dal AL sarebbero state compatibili con la possibilità che costui fosse effettivamente convinto di aver smarrito l'assegno e che, pertanto, non potesse ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato nella fattispecie in esame. 3. Seppure per costante e condivisa giurisprudenza, in caso di differente apprezzamento del materiale probatorio che in primo grado ha condotto ad una pronuncia di colpevolezza, non sia necessario per l'assoluzione in appello che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, essendo invece sufficiente la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti Maroni c/Morelli, Rv. 281016 - 02), il Collegio osserva che, come ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01), il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva;
deve dare conto delle ragioni che hanno portato ad escludere la rilevanza di elementi valorizzati, se non attraverso una analitica esposizione, quantomeno nella loro 3 complessiva portata, non essendo invece possibile ignorare del tutto le principali ragioni che avevano condotta al differente esito di condanna, pena l'apoditticità e carenza della motivazione della decisione in quanto non idonea a spiegare in concreto la diversa conclusione raggiunta. Secondo S.0 Troise «la disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell'art. 533 cod. proc. peri., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall'art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. [...] Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio [...]. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo». Al giudice di appello, in casi come quello sottoposto a scrutinio, per utilizzare le parole della decisione delle Sez. U Troise, «una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata» 4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il delitto di calunnia è integrato allorquando il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto solo in parte riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile. In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Sez. 6, n. 32944 del 16/05/2012, Dell'Utri, Rv. 256253), e che la condotta del reato previsto dall'art. 368 cod. pen. consiste nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di 4 reato di pericolo) l'espletamento delle indagini (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Castelli, Rv. 189284). Se ne inferisce che anche la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, seppure di per sé non sostanziante, almeno in termini diretti ed espliciti, l'accusa di uno specifico reato, è comunque sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 368 cod. pen., in quanto condotta atta a simulare, a carico del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016 Contenti, Rv. 266153; Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012, Predieri, Rv. 252557). Quanto alle modalità con cui deve essere accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo, questa Corte ha inteso valorizzare la presenza di concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012, Bracchi, Rv. 253270). 5. Ciò posto, si osserva che le ragioni che hanno portato la Corte di merito a ritenere che non potesse effettuarsi una sicura opzione in favore della tesi che vedeva il AL autore di false accuse nei confronti del prenditore dei titoli asseritamente smarriti, risultano illogiche e lacunose nella parte in cui si allontanano in maniera evidente dalle risultanze istruttorie per come debitamente valorizzate dal primo giudice, astraendosi dal contenuto della decisione là dove aveva ben messo in evidenza il contenuto delle dichiarazioni (utilizzate in ragione del rito prescelto) del soggetto informato dei fatti sentito in fase di indagini: MB LE aveva fatto emergere che il pagamento della somma di euro 2.000,00 da parte del AL era seguito alle sollecitazioni da parte del prenditore all'atto del sopraggiunto protesto dell'assegno ricevuto;
il Tribunale aveva valorizzato il ridotto lasso temporale tra la personale consegna dell'assegno da parte dell'imputato, al momento dell'acquisto dell'auto - avvenuto in data 17 aprile 2019 - e la successiva denuncia di smarrimento dell'assegno effettuata alcuni giorni dopo (il 26 aprile 2019), così da apprezzare l'assoluta incompatibilità della prospettazione dell'imputato secondo cui la denuncia fosse avvenuta per mera dimenticanza, tesi posta alla base della ritenuta assenza di dolo nella decisione della Corte di appello. 6. A fronte dei precisi riferimenti ad elementi ritenuti significativi da parte del Tribunale e non presi in esame dalla Corte di merito, risulta violato il principio di 5 diritto sopra espresso in ordine alla necessità (Sez. U, Troise cit.) per il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, di dover offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. 7. Quanto sopra enunciato comporta la necessità di annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che provvederà ad effettuare una integrale e complessiva analisi degli elementi presi in esame dal Giudice di primo grado e, qualora ritenga di pervenire a differente conclusione, darà conto delle ragioni per cui gli stessi non siano ritenuti adeguati ovvero valutati essere sub-valenti rispetto alle conclusioni da costui raggiunte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il 01/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore di AL ER, avvocato Vincenzo Sirica, che ha richiesto il rigetto del ricorso del procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. In data 12 luglio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato ER AL alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, con pena condizionalmente sospesa, per il delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. per aver, con denuncia di smarrimento di alcuni assegni in realtà emessi quali corrispettivo Penale Sent. Sez. 6 Num. 10906 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 01/02/2023 per l'acquisto dell'auto del cugino, accusato falsamente di ricettazione, il venditore dell'auto MB LE, pur sapendolo innocente. Con sentenza del 12 luglio 2022, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, ha assolto ER AL perché il fatto non costituisce reato. Secondo la Corte di appello, il comportamento del AL successivo alla denuncia, consistito nella revoca espressa della stessa oltre che nel risarcimento del prenditore del titolo per la somma non incassata, farebbe sorgere il dubbio circa l'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tale da giustificare la dichiarata convinzione di aver smarrito l'assegno. 2. Il Procuratore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente premette che la Corte di appello è pervenuta alla decisione assolutoria valorizzando il comportamento dell'imputato successivo alla denuncia di smarrimento dei titoli di credito allorché aveva revocato la denuncia asseritamente dovuta a semplice dimenticanza e risarcito il prenditore della somma non incassata, ritenendo tali elementi sintomatici della esistenza quantomeno di un dubbio in ordine alla consapevolezza della falsità dell'incolpazione. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, ha omesso di valutare che il AL aveva presentato la denuncia alcuni giorni dopo l'emissione e la consegna dell'assegno dato in pagamento nel corso della negoziazione effettuata personalmente per l'acquisto in favore del cugino di un'auto, che la denuncia era stata presentata lo stesso giorno in cui il AL aveva post-datato l'assegno, che aveva ritirato la denuncia e risarcito il venditore dell'auto solo dopo la sollecitazione del MB, venditore dell'auto. Alla luce di tali elementi evidente risulterebbe perciò il travisamento delle risultanze probatorie invece valorizzate dal Tribunale in sede di giudizio che ebbe a condurre alla condanna. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo la Corte di merito provveduto ad una riforma assolutoria della sentenza di primo grado senza procedere alla complessiva rivalutazione del compendio probatorio valorizzato dal primo giudicante al fine dell'accertamento del dolo, emergendo palese la preordinazione della condotta del AL tesa ad impedire la riscossione dell'assegno attraverso l'avvio di un procedimento penale determinato dalla presentata denuncia. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nella parte in cui censura la motivazione resa dalla Corte di appello, risulta fondato. 2. Come messo in rilievo dal ricorrente, il Tribunale aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del delitto di calunnia, valorizzando le sommarie informazioni rese dalla parte offesa, MB LE, nonché il documento di vendita dell'autovettura pagata dall'imputato. Elementi dai quali emergeva, attraverso la adeguata valorizzazione della cadenza cronologica degli eventi che avevano portato alla consegna dell'assegno da parte dell'imputato al rivenditore di autovetture, la piena consapevolezza della falsità di quanto denunciato, avendo il AL avuto piena contezza che il titolo, consegnato personalmente nel corso della negoziazione, non era stato smarrito bensì dato in pagamento per l'acquisto dell'autovettura usata. La Corte di appello è, invece, pervenuta ad un esito assolutorio sul presupposto che fosse da attribuirsi rilevante preminenza ai comportamenti tenuti dall'imputato successivamente all'evento reato, ossia la revoca della denuncia di cui all'imputazione (intervenuta il 10 giugno 2019, rispetto alla presentazione della denuncia avvenuta il 26 aprile 2019), nonché il successivo pagamento della somma di euro 2.000,00 portata dall'assegno. Secondo i Giudici di merito, le condotte tenute dal AL sarebbero state compatibili con la possibilità che costui fosse effettivamente convinto di aver smarrito l'assegno e che, pertanto, non potesse ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato nella fattispecie in esame. 3. Seppure per costante e condivisa giurisprudenza, in caso di differente apprezzamento del materiale probatorio che in primo grado ha condotto ad una pronuncia di colpevolezza, non sia necessario per l'assoluzione in appello che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, essendo invece sufficiente la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti Maroni c/Morelli, Rv. 281016 - 02), il Collegio osserva che, come ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01), il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva;
deve dare conto delle ragioni che hanno portato ad escludere la rilevanza di elementi valorizzati, se non attraverso una analitica esposizione, quantomeno nella loro 3 complessiva portata, non essendo invece possibile ignorare del tutto le principali ragioni che avevano condotta al differente esito di condanna, pena l'apoditticità e carenza della motivazione della decisione in quanto non idonea a spiegare in concreto la diversa conclusione raggiunta. Secondo S.0 Troise «la disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell'art. 533 cod. proc. peri., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall'art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. [...] Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio [...]. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo». Al giudice di appello, in casi come quello sottoposto a scrutinio, per utilizzare le parole della decisione delle Sez. U Troise, «una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata» 4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il delitto di calunnia è integrato allorquando il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto solo in parte riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile. In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Sez. 6, n. 32944 del 16/05/2012, Dell'Utri, Rv. 256253), e che la condotta del reato previsto dall'art. 368 cod. pen. consiste nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di 4 reato di pericolo) l'espletamento delle indagini (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Castelli, Rv. 189284). Se ne inferisce che anche la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, seppure di per sé non sostanziante, almeno in termini diretti ed espliciti, l'accusa di uno specifico reato, è comunque sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 368 cod. pen., in quanto condotta atta a simulare, a carico del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016 Contenti, Rv. 266153; Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012, Predieri, Rv. 252557). Quanto alle modalità con cui deve essere accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo, questa Corte ha inteso valorizzare la presenza di concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012, Bracchi, Rv. 253270). 5. Ciò posto, si osserva che le ragioni che hanno portato la Corte di merito a ritenere che non potesse effettuarsi una sicura opzione in favore della tesi che vedeva il AL autore di false accuse nei confronti del prenditore dei titoli asseritamente smarriti, risultano illogiche e lacunose nella parte in cui si allontanano in maniera evidente dalle risultanze istruttorie per come debitamente valorizzate dal primo giudice, astraendosi dal contenuto della decisione là dove aveva ben messo in evidenza il contenuto delle dichiarazioni (utilizzate in ragione del rito prescelto) del soggetto informato dei fatti sentito in fase di indagini: MB LE aveva fatto emergere che il pagamento della somma di euro 2.000,00 da parte del AL era seguito alle sollecitazioni da parte del prenditore all'atto del sopraggiunto protesto dell'assegno ricevuto;
il Tribunale aveva valorizzato il ridotto lasso temporale tra la personale consegna dell'assegno da parte dell'imputato, al momento dell'acquisto dell'auto - avvenuto in data 17 aprile 2019 - e la successiva denuncia di smarrimento dell'assegno effettuata alcuni giorni dopo (il 26 aprile 2019), così da apprezzare l'assoluta incompatibilità della prospettazione dell'imputato secondo cui la denuncia fosse avvenuta per mera dimenticanza, tesi posta alla base della ritenuta assenza di dolo nella decisione della Corte di appello. 6. A fronte dei precisi riferimenti ad elementi ritenuti significativi da parte del Tribunale e non presi in esame dalla Corte di merito, risulta violato il principio di 5 diritto sopra espresso in ordine alla necessità (Sez. U, Troise cit.) per il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, di dover offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. 7. Quanto sopra enunciato comporta la necessità di annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che provvederà ad effettuare una integrale e complessiva analisi degli elementi presi in esame dal Giudice di primo grado e, qualora ritenga di pervenire a differente conclusione, darà conto delle ragioni per cui gli stessi non siano ritenuti adeguati ovvero valutati essere sub-valenti rispetto alle conclusioni da costui raggiunte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il 01/02/2023.