Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC0 37 57 /0 3 IN NOME DEL P OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli T11.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 17490/0 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 8547 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.03/12/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: IN NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL MAGGIA 26, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIANNASIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO VITELLI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AUSL/C ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G MAZZINI 157, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO MONTARSOLO, che 10 rappresenta е difende, giusta 2002 delega in atti;
controricorrente 5042 -1- nonchè contro i REGIONE LAZIO;
- intimato avverso la sentenza n. 16940/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/09/99 R.G.N. 6813/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MONTARSOLO;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore ! Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. ! -2- Svolgimento del processo Dott. VI RB, medico generico con rapporto in convenzione ex art. 48 L. n. 033/78, con la Usl Rona 7, Cra Azienda Usl Roma C, con ricorso del 27/8/1993 ha richiesto a. Pretore del Lavoro di Roma di condannare la Usl Roma 7 e la Regione Lazio al pagamento di somme quali differenze di compenso relative ad assistiti eccedenti il suo massimale. ו - Pretore, con sentenza 11+ 12557 del1 1/8/1996 ha dichiarato la carenza di legiLLimazione passiva della Regione Lazio, ed ha rigettato il ricorso nel merito nei confronti della Usl Roma 7. L'appello del Dott. RB è stato respinto dal Aze Tribunale di Roma, соп sentenza 11 dicembre 1998/16 settembre 1999 n. 16940. I Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti dell' A5 per difetto di logittimazione passiva, e nei confronti dolla regione Lazio per difetto di vocativo in jus е comunque, in subordine, nel merito, per l'i liceità di assunzione di assistiti oltre i massimale, il che ПCn consentirebbe ]'applicabilità dell'invocato art. 2126 cod.civ.. Rigettave altresì la domanda ai irdebito arricchimento perché non riproposta in appello e, comunque, nel marito, per mancanza del requisito dei danno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lo illustrati da nemoria ai RB, con cinque motivi, sensi dell'art. 378 c.p.c.. 3 Si è costituita 1'Azienda USL Roma C, con controricorso, resistendo. La Regione Lazio, ritualente citata presso la propria sede, è rimasta contumace. Motivi della decisione - 1 ricorrente, deducendoCon il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli art . 4, comma 2°, Legge 30 dicembre 1991, n. 412; & D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; 2, Legge 28 dicembre 1995, Π. 549, anche in corma 11° 1978, TI. 833; omessa, relazione alla Legge 23 dicembre motivazione $1 punto Agu insufficiente e contraddittoria decisivo della controversia (art. 360, an. 3 e 5 c.p.c.] censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusc La legittimazione passiva della ASL convenuta. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è assoutamente consolidata nel ritenere che a seguito della soppressione delle Unitá sanitarie Coceli, avvenuta con D.Lgs. 30 dicembre 1992 2. 502, c per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre 1994 m. 724 e del 'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si è verificata una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni e credito già facenti capo alle nei rapporti di debito Unità sanitarie locali. 4 dalle sentenzę di questa orientamento, inaugurato Corto 12 agosto 1996 n. 7479 e 9 novembre 1996 n. 9804, è stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez.un. 11 agosto 1997 m. 7482), costantemente sequito in seguito (Cass. 26.9.1997 9439, Cass.
7.11.1997 n. 10939, Cass. n.
6.6.1998 m. 5607, Cass.
7.10.1998 n. 9911, Cass. 17.12.1990 1. 12648) e nuovamerte ribadito dalle Sezioni Unito (sent. 18 dicembre 1999 [1. 127121, con ia precisazione che il descritto quadro normativo non risulla modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al D. I.. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere ai finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario Agey nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549). In particolare Cass. 27 gennaio 1998 7. 803 e Cass. 7 aprile 20C] Π. 5220 hanno ribadito gli esposti principi nei confronti della Regione Lazio. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c. (art. 360, nn. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la Regione Lazio non è stata evocata in ciudizio in persona dc] Direttore della ASL responsabile della gestione liquidatoria per conto della Regione. 5 Rileva che il giudizio si era già incardinato nel 1993 davanti al Pretore del lavoro di Roma Сол _a regolare costituzione della Regione Lazio, ccl patrocinio dell'avv. Stitia Morroni dell'avvocal.ura dell'ente PIESSO i cui offici era stato eletto domicilio. Il Dr. RB, in cssequio all'art. 330 C.D.C., che impone all'appellante di notificare l'atto d'impugrazione H nel domicilicpresso i l procuratore costituito eletto per il giudizio di primo grado", ha notificato l'atto di appello, unitamente ai provvedimenti presidenziali di fissazione delle udienze e all'istanza 20.6.97 di anticipazione dell' udienza, Alla "REGIONE Aze LAZIO, in persona de legale rappresentante al " domicilio eletto in Roma -via Marcantonio Colonna n.27 presso l'avv. Elitia Morroni, dell'Avvocatura dell'Ente". Rileva ancora che la gestione liquidatoria non dà vita ad un soggetto autonomo e diverso rispetto alla Regione Lazio, ra è un organo della Regione Lazio 1 cu responsabile, Ton egale rappresentante, è il Direttore dall'AST. (Cass. sez. un. n.1989/1997) Il motivo è inammissibile, perché, come notato dallo stesso ricorrente, il Tribunale, nonostante tale rilievo, nor ha dichiarato improcedibile l'appello, ma 10 ha deciso nel merito. ricorrente, deducendo Con il terzo e quinto motivo falsa applicazione dei rispettivamente violazione e ا 6 ت DD.PP.RR. 16.10.1984 n. 882, 8.6.1987 n. 289 e 28.9.1990 n. 314 di recezione dei relativi ACN per la medicina generale, dell'art.. 36 Cost., degli artt. 2126 e 2233 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sa punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sertenza impugnata per omessa valutazone degli artt. 20 D.P.R. 822/1987, 1 del D.P.K. 289/1987 © 314/1990, i quali prevedono l'obbligo, per la Usl, di inviare elenchi semes rali degli assistiti ai medici convenzionati. Ritione la circostanza dei mancato invio di tali elenchi acquisita in causa mediante la sua deduzione ILel ricorso introduttivo del giudizio e la mancata contestazione da parte de la Usl convenuta. Ne deduce a mancanza di colpa dello RB noi superamento del massimale, aggirantesi su una media di 300 assistiti. Contesta poi la ritenuta inapplicabilità dell'art. 2126 cod.civ. sotto due profili: a) perché tale norma si applica anche al lavoro autonomo;
bj perché i l superamento del massimale non comporta 11 a illiceità che renda inapplicabile la norma. Per quanto riguarda il superamento del massimale, trattasi di valutazione di merito del Tribunale, che riguarda la consapevolezza de medico circa i propri assistiti. interpretazione dell'art. 2126 Per quanto riguarda la giurisprudenza largamente maggioritaria cud.civ., a questa Corte è nel senso de la inapplicabilità dell'art. 2126 ccd.civ. ai rapporti parasubordinali (5.U.
3.4.1989 n. 1613, cass. 19.4.2001 11. 5738, 27.11.1995 Il. 12259, 8.5.1987 n. 4276). La reiezione di tale motivo assorbe il profilo sub b). Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione С falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) consura la sentenza impugnata nella parte in cui nega l'arricchimento senza causa ed il correlativo danno per lo RB. Аз Ricorda di avere proposto la doglianza nell'atto di appello, e che sussiste sia l'arricchimento, sia il danno;
cita a conforto giurisprudenza amministrativa. Si deve secondo izosservare al riguardo che, giurisprudenza di questa Corte, in fattispecie identica alla presente di divieto al medico convenzionato di assistere pazienti in numero eccedente il massimale, l'azione di indebito arricchimento è esperibile ne confronti della P.A. soltanto quando sia intervenuto, da parte dell'onte pubblico, il riconoscimento dell'utilità la mancanza di tale riconoscimento deli opera;
anche dall'esistenza di un divieto, da parte desumibile pubblico, di effettuare 1'opera 0 la dell'ente prestazione (Cass. 21.11.1996 n. 10251). I ricorso va pertanto respinto. 3 Suso stono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
P.q.m.
ricetta il ricorso. Compensa le spese del preserle giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 dicembre 2002. Guylicle I walt Presidenle G IN O T V IA N 11 Consigliere tensore Aldo De Match A 7 N S 3 I I L 9 L O 9 U 3 'C TV 1 S -7-1 A I Y N JE O L D E 0 IN 3 'N . 9 8 88 1 IL CANCELLIERE 3 4 Depositat Cancelleria Argi 13 MAR 2003 CANCELLERE Aut\medici conv oltre massimale RG 17190/2000 9