Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2016, n. 26437
CASS
Sentenza 13 aprile 2016

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Massime1

Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione. (La Corte ha precisato che tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo -, dal tipo di accertamento).

Commentario1

  • 1Scarico di acque reflue oltre i limiti di legge: quali sanzioni
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 13 maggio 2021

    La norma Nozione di scarico Superamento dei valori limite - sanzioni Sanzioni penali Sanzioni amministrative Modalità di campionamento Guasto tecnico – Caso fortuito o forza maggiore La norma L'impresa che scarica acque reflue deve rispettare determinati limiti di emissione per non incorrere in sanzioni penali e amministrative. La norma di interesse è l'articolo 137, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), secondo cui "Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2016, n. 26437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26437
Data del deposito : 13 aprile 2016

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