Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 26873
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Sentenza 27 maggio 2005

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In tema di procedure incidentali de libertate, sussiste l'interesse dell'indagato a proporre appello dinanzi al Tribunale competente ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il g.i.p., che abbia tardivamente adottato il provvedimento di proroga di una misura cautelare personale, rigetti l'istanza di scarcerazione conseguente alla perdita di efficacia della misura stessa per decorso del tempo. La proroga di una misura cautelare, di cui sia accertata la tardività, é infatti un provvedimento inidoneo a legittimare la detenzione, che, ove si protragga, può fondare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto l'art. 314 cod. proc. pen., pur ammettendo detta riparazione solo in caso di accertata mancanza - originaria o sopravvenuta - dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., é, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, suscettibile di interpretazione estensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 26873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26873
    Data del deposito : 27 maggio 2005

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