Sentenza 27 maggio 2005
Massime • 1
In tema di procedure incidentali de libertate, sussiste l'interesse dell'indagato a proporre appello dinanzi al Tribunale competente ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il g.i.p., che abbia tardivamente adottato il provvedimento di proroga di una misura cautelare personale, rigetti l'istanza di scarcerazione conseguente alla perdita di efficacia della misura stessa per decorso del tempo. La proroga di una misura cautelare, di cui sia accertata la tardività, é infatti un provvedimento inidoneo a legittimare la detenzione, che, ove si protragga, può fondare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto l'art. 314 cod. proc. pen., pur ammettendo detta riparazione solo in caso di accertata mancanza - originaria o sopravvenuta - dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., é, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, suscettibile di interpretazione estensiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 26873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26873 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/05/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1024
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7444/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE LL;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 10.12.2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. PELAZZA Giuseppe;
OSSERVA IN FATTO
1. In data 6.8.2004 il gip di Pisa emetteva ordinanza cautelare per il reato di cui all'art. 272 c.p. In pari data veniva eseguita la cattura. In data 5.11.2004 il gip emetteva ordinanza di proroga, che veniva depositata in data 6.11.2004. La difesa proponeva istanza di perdita di efficacia della misura per decorso del termine di mesi tre. Il gip ritenendo tempestiva la proroga, rigettava l'istanza. Avverso tale rigetto l'indagato presentava appello, che veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
2. Ricorre l'indagato sostenendo erronea applicazione degli artt. 310, 314, 568 c.p.p., avendo egli ancora interesse ad una decisione nel merito, quanto meno con riferimento alla risarcibilità del danno per ingiusta detenzione. Sul punto di sostanziale discordia, il ricorrente sostiene che la proroga doveva intervenire il 5.11.2004 e non il 6.11.2004 atteso che per giurisprudenza costante il dies a quo, relativamente alla detenzione, deve essere computato nel termine.
Il tribunale del riesame di Firenze, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha sostenuto: a) che il ricorrente non avesse più interesse ad impugnare, dal momento che l'originaria misura risultava, alla data della decisione del tribunale, sostituita con altra misura, relativa ad una diversa ipotesi di reato, emessa in data 3.12.2004; b) che l'interesse ad impugnare non poteva esser configurato neppure con riferimento esclusivo alla riparazione per ingiusta detenzione, dal momento che essa è resa possibile dalla norma dell'art. 314 c.p.p. solo in caso di custodia cautelare emessa in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280, norme che fanno esclusivo riferimento alla gravità degli indizi ed all'entità della pena.
IN DIRITTO
4. Considerato incontroverso il dato fattuale che la proroga della originaria misura cautelare, per essere validamente ordinata, sarebbe dovuta intervenire entro il 5.11.2004, e che, quindi, l'indagato risulta aver sofferto una detenzione priva dell'originario titolo custodiate dal 6.11.2004 al 3.12.2004, data in cui fu emessa nuova misura per un titolo di reato differente dall'originaria imputazione, la questione posta all'attenzione del collegio attiene al riconoscimento o al disconoscimento dell'interesse all'impugnazione in capo al soggetto sottoposto a misura custodiale prorogata fuori termine.
5. Orbene, il tribunale parte dalla considerazione che sarebbe pacifica la giurisprudenza di legittimità sulla carenza di interesse ex art. 314 c.p.p.. 6. Per vero, questo collegio rileva che la presente problematica risulta più volte, sotto diversi aspetti, proposta all'esame della Corte costituzionale. La prima sentenza pronunciata dalla suprema corte (C. Cost. 310 del 1996) nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Torino in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ed all'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui limita il diritto di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente alla "custodia cautelare" ingiustamente subita, non contemplando tale diritto anche per l'ipotesi di ingiusta detenzione patita a seguito di ordine di esecuzione illegittimo, è stata risolta dalla corte con pronuncia di fondatezza nel merito della questione sulla base di tre principali argomenti: a) L'art. 314 cod. proc. pen. crea evidente ingiustificata disparità di trattamento fra chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, e chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario, trattandosi in entrambi i casi di eguale offesa alla libertà della persona;
b) La scelta legislativa risulta ingiustificata anche alla luce della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dove, al punto 100 dell'art. 2, comma 1, è prefigurata, accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, vale a dire del giudicato erroneo (già oggetto della disciplina del codice previgente), anche la riparazione per la "ingiusta detenzione"; ciò che lascia trasparire l'intento del legislatore delegante di non introdurre ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva;
c) Lo stesso art. 2 della legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le due situazioni, giacché proprio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.
7. I punti focali della questione risultano in vario modo ribaditi anche nelle successive decisioni della Consulta. Con sentenza del 1999, n. 109 la corte costituzionale è tornata sul giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione della detenzione ingiustamente subita in conseguenza di arresto illegittimo o non seguito da ordinanza di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari.
8. La corte ha ritenuto fondata la questione, sia evidenziando disparità di trattamento, sia argomentando sul fatto che l'arresto o il fermo non convalidati (situazione speculare a quella regolata dall'art. 314, comma 2) presentano una stretta analogia con le misure cautelari illegittimamente assunte, giacché la mancata convalida priva la limitazione della libertà personale della sua indefettibile base giurisdizionale richiesta dall'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, e la rende per ciò stesso illegittima, senza che sia possibile distinguere l'ipotesi di assenza dei presupposti da quella di inosservanza dei termini per la convalida.
9. Analoghi principi risultano adottati da C. Cost. 2003 n. 284, chiamata a decidere su una domanda di riparazione per ingiusta detenzione "nella parte in cui l'art. 314 c.p.p. limita la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente in relazione alla custodia cautelare eventualmente sofferta dagli istanti ingiustamente (e nei casi in cui la carcerazione sia conseguenza di un ordine di carcerazione emesso illegittimamente) e non anche in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato". 10. Merita poi menzione la più recente delle decisioni assunte dal Supremo collegio (C. Cost. 230 del 2004), con la quale si è fornita interpretazione orientata dell'art. 314 del codice di procedura penale, "nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura cautelare custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione". Al riguardo, la Corte di Cassazione remittente aveva richiamato un precedente di legittimità con il quale, in un caso di estradizione passiva, si era affermato che non spettasse la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto "per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. operata dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, e perciò l'interessato non può conseguire alcun apprezzabile beneficio dall'annullamento del provvedimento ".
11. La Corte Costituzionale, nel ritenere infondata la questione, ha tuttavia precisato che l'espressa previsione contenuta nell'art. 714, comma 2, della non applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. non può essere interpretata come volontà del legislatore di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per i soggetti in attesa di estradizione, bensì come logica impossibilità di valutare nei loro confronti l'ingiustizia della detenzione sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ove sono enunciate condizioni che possono evidentemente operare solo in relazione all'adozione di misure cautelari finalizzate alle esigenze del processo penale italiano.
12. Nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione dovranno dunque essere valutati verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". Tale interpretazione, oltre a consentire una lettura della disciplina in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha in sostanza ricollegato il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post (sentenze n. 310 del 1996. n. 446 del 1997, n. 109 del 1999. n. 284 del 2003 e n. 230 del 2004). è avvalorata, come più volte ribadito nelle menzionate sentenze, da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale. L'art. 2, n. 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le "ragioni" dell'ingiustizia; a sua volta la linea dell'art. 2 della citata legge delega stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettivamente, nell'art. 5, paragrafo cinque, e nell'art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione. 13. Si è andata, pertanto, da ultimo, delineando la possibilità di attribuire alla norma censurata un significato idoneo a superare i profili di illegittimità costituzionale prospettati, spettando evidentemente al giudice a quo accertare la sussistenza in concreto delle condizioni per il riconoscimento dell'ingiustizia della detenzione.
14. Tutto ciò premesso, il collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, la corte costituzionale, indipendentemente dalle valutazioni ex post circa l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, ha patrocinato una interpretazione dell'art. 314 c.p.p. conforme a Costituzione ed orientata all'applicazione delle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale (tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966), secondo cui può essere reclamato il diritto ad un indennizzo, in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione.
15. Assume soprattutto rilievo l'argomento che tende a fornire dell'art. 314 c.p.p. una interpretazione orientata al superamento delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280, norme che fanno esclusivo riferimento alla gravità degli indizi ed all'entità della pena, per sostituirle con la verificazione dell'illegittimità, per qualsiasi ragione, della condizione detentiva. Difatti, nelle ricordate decisioni, la corte costituzionale ha ravvisato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 314, comma 2, sia nell'ipotesi in cui le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 non potevano proprio esser registrate a cagione di una diversa disciplina (come nel caso dell'estradizione), sia nell'ipotesi in cui fossero risultate sussistenti condizioni diverse da quelle restrittivamente indicate negli artt. 273 e 280, e più generali (come nel caso della mancata convalida dell'arresto o del fermo).
16. Ebbene, il caso sottoposto all'esame di questo collegio presenta strette analogie con le questioni già analizzate dalla Corte Costituzionale. La proroga di una misura cautelare, di cui sia accertata la tardività è, in tutta evidenza, un provvedimento inidoneo a legittimare la detenzione, alla stessa stregua di una convalida dell'arresto o del fermo emesse successivamente al decorso del termine massimo prescritto dalla legge o non emesse a cagione del decorso del tempo. In entrambi è dato registrare la presenza di un illegittimo provvedimento restrittivo della libertà personale, pur se l'illegittimità non sia riconducibile alle restrittive condizioni prescritte dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. 17. È, inoltre, da notare che, patrocinando l'interpretazione restrittiva contenuta nel provvedimento impugnato, si finirebbe di fatto col sottrarre il provvedimento di proroga illegittimamente emesso e successivamente seguito da altra misura cautelare, sostitutiva della prima, a qualsiasi verifica di legittimità. Una simile decisione rischierebbe di incorrere in altro profilo di illegittimità costituzionale, incidendo direttamente sulla ricorribilità avverso i provvedimenti in materia di libertà personale. Si tratta, in tutta evidenza, di una ipotesi che denuncia una grave patologia del sistema, che non risulta codificata dal legislatore, e che impone, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, un'interpretazione dell'art. 314 c.p.p. orientata a conformità costituzionale.
18. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina l'immediata liberazione di DI LL se non detenuto per altra causa. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005