Sentenza 11 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. a) c.d.s.), ai fini dell'operatività della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, che questi non vi si opponga. Ne consegue che l'imputato non è gravato da alcun onere di definizione delle modalità di esecuzione della misura - essendo tale compito demandato al giudice - e qualora egli solleciti la concessione del beneficio, detta richiesta deve valutarsi come meramente dimostrativa della sua non opposizione alla sostituzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2012, n. 12926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12926 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
Acr 129 26 /1 3 26 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Presidente - SENTENZA N. 1432/20121/2018 Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA Consigliere Dott.ssa LUISA BIANCHI Registro Generale Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA 11909/2012Consigliere Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : DI DE AN N. IL 11/05/1982 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO del 17.01.2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott.ssa AR Giuseppina Foderaro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al lavoro di pubblica utilità. Rigetto nel resto И RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alba in data 2 dicembre 2008, rideterminava la pena inflitta a Di TO NO in complessivi € 980,00 di ammenda;
dichiarava la inammissibilità della richiesta di lavoro di pubblica utilità, non tempestivamente presentata nei termini di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p. Il Di TO era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al'art.- 186 comma 2 C.d.S. per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato di 0,82 g/l) 2. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Di TO deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. quanto all'oggetto della istanza di oblazione ex art. 162 c.p. previa riqualificazione giuridica del reato nella fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 lett. a) nonché quanto all'asserito malfunzionamento dell'etilometro in considerazione delle condizioni atmosferiche (temperatura di 4°-5° inferiore allo "zero"); deduceva altresì la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) per il mancato accoglimento della richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, rigetto pronunciato dalla Corte in considerazione della intempestività della richiesta e della sua genericità.
3. In data 21 settembre 2012 il difensore del ricorrente trasmetteva a mezzo fax memoria ex art. 585, 4 comma c.p.p. insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I primi due motivi di gravame sono infondati e vanno pertanto disattesi. Sul punto la Corte territoriale ha infatti congruamente motivato e quanto al rigetto della istanza di oblazione e quanto alla questione del preteso malfunzionamento dell'etilometro. I due aspetti sono peraltro collegati essendo la richiesta di oblazione formulata in relazione ad una riqualificazione del reato contestato proprio sulla base dei dati rilevati all'esito dell'alcoltest. Sul punto è sufficiente osservare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione o almeno di indici sintomatici d'irregolarità o malfunzionamento di esso. Nella specie la gravata sentenza ha ritenuto infondato l'assunto difensivo "in particolare in presenza di una deposizione precisa del pubblico ufficiale che aveva condotto la verifica alcolemica" e tenuto conto ce lo stesso era fondato "sulla base di assunti meramente ipotizzati e non provati".
5. Fondato appare invece il ricorso quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena inflitta nel lavoro di pubblica utilità. Ed invero, osserva a riguardo la Corte: l'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, introdotto dalla L. n. 120 dei 2010, dispone che al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art 54, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze. Come già precisato da una recente pronuncia di questa stessa sezione (n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi, RV. 251956), il richiamo al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 non va inteso come conducente all'integrale sovrapposizione dei due disposti normativi. Questa Corte (Sezione 4, 3 luglio 2012, Bianchi) ha altresì precisato che è sufficiente a riguardo osservare che l'art. 54, comma 1 dispone che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità "solo su richiesta dell'imputato", laddove il novellato art. 186 C.d.S., comma 9-bis dispone che la pena, detentiva e pecuniaria, può essere sostituita "se non vi è opposizione da parte dell'imputato". Anche la durata del lavoro di pubblica utilità è diversamente individuata dal legislatore nei due compendi normativi in considerazione: per l'art. 54 cit. non può essere inferiore a dieci giorni e superiore a sei mesi;
per l'art. 186 C.d.S., comma 9-bis deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Altre differenze si colgono al riguardo degli enti e dei soggetti a favore dei quali il lavoro di pubblica utilità può essere prestato, il cui novero è più ampioper l'art. 186 cit.. Quel che mette conto rimarcare ai fini che qui occupano è però il fatto che, attraverso il richiamo operato dal-l'art. 186 cit. alla disposizione dettata nell'ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è in ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art.
8. Decreto che ha visto la luce il 26 marzo 2001 ("Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"). Tale provvedimento, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, dispone all'art. 3 che "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati". La previsione è di rilevante interesse nella definizione del tema posto dal presente ricorso, giacché evidenzia senza alcuna incertezza l'apposizione in capo al giudice del potere-dovere di individuare il soggetto presso il quale far svolgere il lavoro di pubblica utilità ed il tipo di attività, per l'evidente ragione che tali scelte vanno compiute in quella medesima prospettiva teleologica che assiste la commisurazione della pena, ovvero l'adeguatezza del 2. trattamento sanzionatorio alle funzioni costituzionalmente imposte alla pena criminale. Nè contraddice quanto appena affermato il fatto che lo stesso art. 3 dispone che "dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 33, comma 3, sulla scorta del medesimo elenco". Infatti, come si è osservato nella decisione sopra richiamata, tale specifica disposizione attiene alla ipotesi in cui "subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena", ed il giudice, "se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale". Non solo il disposto dell'art. 33 cit. appare specifico della normativa riguardante il giudice di pace;
ma vale ancora ricordare che nell'ambito di tale normativa la regola è che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. Per contro, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione. Pertanto, può anche accadere che l'imputato di sua iniziativa solleciti e richieda il beneficio, ma resta fermo che ciò non è normativamente richiesto per l'operatività della sostituzione della pena: la legge non pone obblighi di sorta in capo all'imputato. Quella sollecitazione potrà valere unicamente a dimostrare la non opposizione dell'imputato alla sostituzione della pena. Ciò posto è evidente che l'imputato non può essere ritenuto gravato dell'obbligo di presentare un dettagliato piano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dal quale risulti l'ente presso cui si intenda svolgere l'attività, il consenso di tale ente, il programma di lavoro concordato, unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l'entità della pena sostituita e altri dettagli. Nè può valere a compromettere la fondatezza giuridica della ricostruzione qui operata il fatto che il decidente non possa disporre di convenzioni già operative. Ritardi ed inadempimenti nell'attuazione delle previsioni normative da parte della P.A. non possono ricadere sull'imputato. Appare quindi del tutto evidente alla luce di quanto sopra affermato, che non vi è alcun onere dell'imputato di fornire idonea documentazione a sostegno della richiesta di sostituzione della pena. Invero, già la sola richiesta deve essere valutata come dimostrativa della non opposizione dell'imputato alla sostituzione della pena.
6 - Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza Impugnata limitatamente al diniego della conversione della pena inflitta nel lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2012 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Francesco AR Ciampi)AR CL ( dott. Carlo Giuseppe Brusco) ney CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 MAR. 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio AR TRERIO