Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 25345
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Sentenza 19 marzo 2014

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L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poichè la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 25345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25345
    Data del deposito : 19 marzo 2014

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