Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poichè la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 25345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/03/2014
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 891
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36620/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ OB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio in data 26/06/2013 n. 45/2013;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 19 marzo 2014, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Paolo Canevelli, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2013, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da IN OB, tendente ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, a carico dello stesso IN, emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 28 settembre 1999. A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che identica istanza era stata già rigettata con ordinanza dello stesso Tribunale, in data 5 aprile 2013, oggetto di pendente ricorso per cassazione, e ha rilevato che la circostanza addotta come nuova dal ricorrente - aver richiesto il differimento dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, fissata per la decisione sulla sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale pertinente all'esecuzione della pena inflittagli con la medesima sentenza di cui contestava l'irrevocabilità, in attesa della decisione del giudice dell'esecuzione sulla questione - non escludeva la già ritenuta sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per avere il IN accettato, con la richiesta di espiare la pena in affidamento ai servizi sociali, gli effetti della condanna.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IN tramite il difensore, avvocato Giuseppe Saccone, il quale denuncia la violazione della legge processuale per avere il Tribunale illegittimamente equiparato, ai fini della ritenuta sanatoria, la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza alla notificazione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale non può essere sostituita da altro atto equipollente (Sez. U, n. 35402 del 2003).
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nullità della notificazione dell'estratto della sentenza, emessa in contumacia dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), con la conseguente revoca dell'ordine di carcerazione e la rinnovazione della notifica invalida.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 20 novembre 2013, ha osservato che la questione sul titolo esecutivo, decisa con l'impugnata ordinanza del 26 giugno 2013, costituisce mera reiterazione della medesima questione proposta dal IN e già decisa con precedente ordinanza del 5 aprile 2013, emessa dallo stesso Tribunale di Busto Arsizio, e ha escluso la novità della circostanza costituita dal fatto che il IN, all'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, investito della sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale con riguardo al medesimo titolo, avesse chiesto un rinvio della trattazione in attesa della decisione del Giudice dell'esecuzione.
Ha rilevato, pertanto, l'esistenza di una preclusione processuale, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, determinante l'inammissibilità dell'attuale ricorso e ha concluso in conformità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, come rilevato dal Procuratore generale.
E, invero, a prescindere dal rilievo sulla correttezza o meno della ritenuta sanatoria della dedotta nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, per avere il IN, dopo la notificazione dell'ordine di esecuzione della medesima sentenza, richiesto l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, e, in proposito, non può non concordarsi col principio statuito dalle sezioni unite di questa Corte, richiamato dal ricorrente, secondo il quale la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non può considerarsi equivalente all'avviso di deposito con notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, dep. 10/09/2003, Mainente, Rv. 225362), resta fermo che la questione della contestata esecutività del titolo di condanna è già stata proposta dal IN e decisa con precedente ordinanza di rigetto del Tribunale di Busto Arsizio, in data 5 aprile 2013, suscettibile di ricorso per cassazione, sicché sussiste la preclusione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2, alla riproposizione della medesima richiesta, non integrando un fatto nuovo il rinvio della decisione sulla misura alternativa, richiesto dal IN nell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, in attesa della deliberazione dell'adito Giudice dell'esecuzione sulla validità del titolo esecutivo a norma dell'art. 670 cod. proc. pen.. E tale preclusione, pur non essendo stata rilevata nella seconda ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, in data 26 giugno 2013, qui impugnata, la quale reitera l'errata tesi giuridica della prima ordinanza del 5 aprile 2013, in tema di sanatoria della nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, in forza della domanda del condannato di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, può essere rilevata d'ufficio da questa Corte, con la consequenziale dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Va, infatti, riaffermato il principio che l'inammissibilità di una richiesta d'incidente di esecuzione per manifesta infondatezza ovvero perché mera riproposizione di altra istanza già rigettata, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, può essere rilevata, d'ufficio, in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, il quale, anziché dichiarare inammissibile la richiesta, l'abbia erroneamente presa in esame, rigettandola (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, dep. 15/03/2010, Colia, Rv. 246346); con la precisazione che l'art. 666 c.p.p., comma 2, nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché la disposizione suddetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 1, n. 5687 del 18/11/1998, dep. 26/03/1999, Marra, Rv. 212793).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014