Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
La prova della illiceità della detenzione di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico può essere ricavata dalla particolarità del caso concreto, e specificamente dalla tipologia e/o condizione che ne riveli il recente rinvenimento, dal loro accumulo e/o occultamento, dalla riferibilità a rinvenimenti noti, oltre che dall'assenza di denunce di possesso, proprio o altrui, per l'epoca precedente al 1939 o di altre legittime forme d'acquisto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 12754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12754 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 19/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 1867
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 015512/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU AS N. IL 06/12/1926;
avverso SENTENZA del 16/01/2003 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza in data 16 gennaio 2003 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma ella sentenza del Pretore di Taranto del 9 giugno 1999, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato CR MA, in relazione al ritenuto delitto di ricettazione di oggetti di valore archeologico, applicando la diminuente del fatto di particolare tenuità, in mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
2. - Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
- a) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 358 c.p.p., essendosi in sostanza affermata la ricorrenza di una sorta di dolus in re ipsa, laddove compete all'accusa l'onere di dimostrare l'illegittima provenienza dei beni e l'elemento psicologico.
- b) Violazione dell'art. 648 c.p., in relazione alla L. n. 1089 del 1939, per non essersi accertato il particolare valore archeologico dei reperti, privi di decorazione.
3. - Il ricorso è infondato.
Questa Corte non ignora la giurisprudenza di legittimità che, invertendo l'onere della prova, considera illegittimo il possesso di beni di interesse artistico allorquando il cittadino non dimostri di averli legittimamente acquisti in data anteriore all'entrata in vigore della L. 20 aprile 1909, n. 364 (vedi, in tal senso, Cass. 2, 21.11.97 n. 12716, depositata 3.12.98, rv. 212786; Cass. 2, 11.12.1995, n. 12087, Dal Lago;
8.2.1985, n. 1292, Ponti;
16.7.1983, n. 6871, Waldner;
nonché Cass. civ., Sez. 1, 2.10.1995, n. 10355, Min. beni culturali c/Torno). Detta giurisprudenza considera che il possesso di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico - appartenenti, a titolo originario, al patrimonio dello Stato - fin dalla loro scoperta deve essere ritenuto illegittimo con la conseguenza che incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti l'onere di provare la legittimità del suo possesso.
Trattasi peraltro di decisioni superate da più recenti sentenze che con riferimento ai precetti costituzionali posti dagli artt. 42 e 24 Cost., ritengono che non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l'accusa che deve dare la dimostrazione dell'illegittimità del possesso medesimo (Cass. 3, 27.5.04 n. 28929, rv. 229492; Cass., Sez. 3, 7.6.1999, n. 7131, Cilia ed altro;
Cass. 3, 16.3.00 n. 5714, depositata 18.5.00, rv. 216567; vi è anche Cass. 3, 4.2.93 n. 6417, depositata 25.6.93, rv. 194299). Nella materia non vi sono infatti ne' specifiche norme ne' particolari ragioni per non applicare le normali regole processuali che pongono l'onere della prova sulla pubblica accusa, mentre il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti.
Ovviamente la illegittimità del possesso può essere desunta da elementi diversi dalle dichiarazioni o dal silenzio del prevenuto, quali la tipologia degli oggetti, la correlazione con riferimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso concreto.
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, sul punto richiamando la motivazione della decisione di primo grado, ha individuato elementi indiziari specifici dai quali ha correttamente desunto l'illegittima provenienza dei beni in epoca compresa tra il 1909 ed il 1939, ponendo in evidenza, con argomentazioni esenti da censure sul piano logico - giuridico, che non solo non era stato eccepito un titolo legittimo d'acquisto, ma che "non risultavano denunzie di possesso (proprio o altrui) di quei reperti ricollegabili ad epoca precedente al 1939 o ad altra legittima forma di acquisto". E stata altresì rimarcata l'assenza di qualsiasi elemento "che possa accreditare la tesi di una diretta azione del CR che abbia portato al fortuito rinvenimento dei beni sequestrati, ovvero al loro rinvenimento per effetto di scavi illegittimi". D'altra parte, il riferimento alla eterogeneità dei reperti, al loro accumulo, con indicazione della loro natura (due anfore di provenienza marina;
reperti vascolari di provenienza tombale), evidenzia, sia pure in via implicita, la loro provenienza illecita, e la relativa consapevolezza in capo al CR, avendo questa Corte affermato, nell'ambito dell'orientamento maggiormente ispirato alle esigenze del diritto di difesa, condiviso dal Collegio, che l'illegittima provenienza non solo può risultare dalle indagini nei modi ordinari, ma da specifici indizi provenienti da questo particolare tipo di beni, quali la loro tipologia, la loro correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso, sicché, in date situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio (cfr la citata Cass. n.. 7131 del 1999).
4. - Il riferimento all'assenza di valutazioni circa la tipologia dei beni sequestrati, contenuto nel secondo motivo di impugnazione, non coglie nel segno, avendo la Corte territoriale dato atto del giudizio di autenticità, in merito ai reperti, espresso dalla Sovrintendenza archeologica della Puglia, e posto in evidenza il loro valore archeologico, non associato, tuttavia a un particolare pregio artistico (pag. 10 della sentenza impugnata), tale da consentire l'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del CR alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009