Sentenza 5 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di impugnazione, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato,giacché, a norma dell'art.652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa non solo quando l'imputato è stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la esistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale).
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- 1. Adozione in casi particolari, condizioni, genitore esercente la responsabilità genitoriale, dissenso preclusivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2018
- 2. 360 gradi su formule di proscioglimento ed efficacia extrapenale del giudicato assolutorioAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2000, n. 9795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9795 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 05/12/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2 " ZZ BI " N. 2176/2000
3 " NI SA " REGISTRO GENERALE
4 " SA VI " N. 010724/20000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IO N. IL 06/04/1956
2) MINISTERO DELL'INTERNO N. IL 00/00/0000
avverso SENTENZA del 04/11/1999 CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Catania, con sentenza dell'11 dicembre 1998, assolveva perché il fatto non costituisce reato IO BU, ispettore di Pubblica Sicurezza, dalla imputazione di omicidio colposo in danno di BA OR.
2 - Il UL aveva dichiarato che, quel giorno, il 18 novembre 1988, in Catania, attirato dalle grida di aiuto di una persona che, come si sarebbe accertato, era stato vittima di una rapina, era intervenuto riuscendo a fermare uno dei due giovani autori della rapina, BA OR, esplodendo anche un colpo di pistola a scopo intimidatorio.
Il OR, dopo avergli fatto ritenere che non avrebbe opposto alcuna resistenza, gli si era invece, scagliato contro, colluttando con lui e cercando di disarmarlo e, finiti entrambi a terra, il OR era riuscito a raggiungere la pistola impugnata da esso BU e a colpirlo in testa cagionandogli lesioni, per darsi, poi, alla fuga.
Egli BU, che aveva perduto gli occhiali, si era rialzato per porsi all'inseguimento del OR;
ma, quasi subito dopo, transitando su un marciapiede, sul quale erano sparsi dei rifiuti - lì vicino v'erano dei cassonetti per l'immondizia - era inciampato e, nel cadere, aveva esploso due colpi di pistola uno dei quali aveva raggiunto il OR sotto un orecchio fuoriuscendo dall'altro e determinandone la morte.
3 - Il tribunale, sul presupposto che non vi fossero elementi per scegliere tra la tesi della accidentalità, ritenuta incolpevole, dell'esplosione della morte e la tesi dell'omicidio volontario, originariamente ascritto, assolveva il BU perché il fatto non costituisce reato, in applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. 4 - La parte civile proponeva appello agli effetti civili sostenendo che non ara possibile parlare di. uso legittimo delle armi, perché l'imputato, allorché aveva sparato, non doveva respingere una violenza in atto, così come doveva escludersi che il colpo fosse partito accidentalmente visto che il BU impugnava non un'arma automatica, ma semiautomatica, la quale, per far partire un colpo, avrebbe richiesto uno sforzo con il dito pari a 5 Kg. e mezzo, incompatibile con l'accidentalità dell'esplosione. In ogni caso era evidente quanto meno la colpa.
5 - La corte di appello di Catania, con sentenza del 4 novembre 1999, in riforma della sentenza del tribunale, dichiarava, ai fini civili, il BU responsabile, per colpa, della morte del OR e lo condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla madre del OR, RI EN, la provvisionale di L. 30.000.000.
a - la corte rigettava, anzitutto, la richiesta, del Procuratore Generale che venisse dichiarata inammissibile l'impugnazione della parte civile su presupposto che l'art. 576 c.p.p. prevede la impugnazione della parte civile soltanto avverso le sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e non avverso le sentenze di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e ciò perché, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., soltanto le sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto hanno autorità di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
La corte osservava che "l'interpretazione del Procuratore Generale trovava un ostacolo insormontabile nella lettera della legge, la quale disciplina l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio senza distinzione alcuna.
b - la corte, poi, riteneva che i fatti andassero ricostruiti secondo le indicazioni dei periti e, quindi, nel senso che il BU avesse esploso il colpo, che aveva raggiunto il OR, da terra o comunque mentre stava cadendo, verosimilmente per essere inciampato e per essere scivolato sui rifiuti posti vicino ai cassonetti, "essendo dato di comune esperienza che, a causa dell'insufficiente capienza di questi ultimi, molto spesso i rifiuti vengono deposti nei pressi degli stessi".
Il BU, secondo la corte, doveva essere riconosciuto responsabile a titolo di colpa, "avendo fatto uso dell'arma a scopo intimidatorio in determinate condizioni psico-fisiche - aveva appena sostenuto una violenta colluttazione, riportando una ferita al capo, e aveva perso gli occhiali da vista - ed in circostanze tali - aveva operato su una strada piuttosto stretta, su un marciapiede anch'esso abbastanza stretto, sul quale insistevano, per quasi tutta la sua larghezza, i balconi delle abitazioni - da porre in pericolo l'incolumità delle persone presenti nei luoghi".
"Egli - proseguiva la corte - si era posto all'inseguimento sparando in aria, senza adottare quelle misure di prudenza che - date le condizioni in cui si trovava e data la ristrettezza dei luoghi in cui operava - lo avrebbero dovuto indurre o non far uso delle armi o ad esplodere i colpi in aria successivamente, una volta portatosi, ove possibile, al centro della sede stradale".
6 - Il BU ricorre per cassazione denunciando "violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.". a - deduce che il Procuratore generale aveva chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello della parte civile, non per la formula di proscioglimento, ma per carenza di interesse, ché "la parte civile ha interesse ad impugnare, onde potere addivenire ad una diversa ricostruzione del fatto, a fronte di una sentenza che abbia prosciolto l'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e non nel caso, come quello di specie, in cui l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, assoluzione che non impedisce alla parte civile di agire in sede civile".
b - deduce, inoltre, che la sentenza "è macroscopicamente illogica, ché, "mentre a pag. 6 sancisce che i due colpi di pistola, tra i quali quello che attinse il OR, furono esplosi accidentalmente mentre il BU stava cadendo a terra, a pag. 8, per attribuire colpa al BU, afferma che i colpi di pistola dovevano essere esplosi a colpo intimidatorio in aria in mezzo alla strada e non sul marciapiede, sicché delle due l'una: o il colpo fu esploso in aria a scopo intimidatorio oppure fu accidentale, entrambe le ipotesi non sono possibili".
Deduce, ancora, che "la verità è che, in un primo momento, - nel momento in cui si era posto all'inseguimento del OR - il BU ha esploso due colpi a scopo intimidatorio al centro della strada" e che, in un secondo momento - allorché, dopo aver raggiunto il OR e avere colluttato con quest'ultimo finendo a terra, si è rialzato e ha ripreso l'inseguimento del OR - è inciampato o è scivolato e, nel cadere a terra, gli sono partiti accidentalmente altri due colpi di cui uno attingeva la vittima", di tal che "nessuna responsabilità può essere attribuita al BU".
Il Ministero delle Finanze, responsabile civile, ha prodotto una memoria contenente motivi nuovi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I motivi nuovi" contenuti nella memoria, sono inammissibili, non avendo il responsabile civile proposto ricorso per cassazione. I "motivi nuovi" - che come, dispone l'art. 585, comma 4, lett. c), possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione fino a quindici giorni prima della udienza - presuppongono, infatti, la impugnazione c.d. "principale" ché, diversamente opinando, verrebbero frustrali i termini - previsti, per l'impugnazione dell'art. 585 c.p.p. - la cui inosservanza è sanzionata, dall'art. 591 stesso codice, con l'inammissibilità della impugnazione (cfr., per tutte cass., 17 gennaio 1997, Beickircher). Tutto ciò a maggior ragione se si segue l'assolutamente prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa suprema corte, secondo il quale i "motivi nuovi" consistono in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice della impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame, il che vuol dire, per l'appunto, che "i motivi nuovi", in tanto hanno ragione di essere, in quanto siano stati preceduti dalla impugnazione "principale". 2 Il primo motivo di ricorso del BU è infondato. A - La norma dell'art. 576 c.p.p. dispone che "la parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli, effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio. B - Si oppone, però, dal ricorrente - riecheggiando quanto aveva sostenuto il procuratore generale nel giudizio di appello nell'avanzare la richiesta di inammissibilità della impugnazione - che, anche se la formulazione dell'art. 576 c.p.p. è particolarmente lata, la parte civile non ha interesse ad impugnare quando l'imputato sia stato assolto, come nel caso di specie, "perché il fatto non costituisce reato".
L'art. 652 c.p.p., nel disciplinare "l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno", stabilisce, infatti, che "la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno", il che vuol dire che soltanto l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non ha commesso il fatto preclude l'esercizio dell'azione civile e non l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, formula con la quale si esclude che sussista, o si dubita che sussista, l'elemento soggettivo del reato. E corollario di questa affermazione è che, nel caso di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, il giudice civile, adito con la domanda di risarcimento del danno, non incontra alcun limite all'accertamento del fatto e della responsabilità proprio perché l'imputato non è stato assolto perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ma soltanto perché il fatto non costituisce reato, donde la mancanza di interesse della parte civile ad impugnare la sentenza del giudice penale che abbia assolto l'imputato con quest'ultima formula.
C - la tesi non ha pregio.
I - La norma dell'art. 652 c.p.p. ha il suo precedente nella norma dell'art. 25 dell'abrogato codice di rito, la quale prevedeva, come è noto, che "l'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando, in seguito a giudizio, è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso".
II - Come può notarsi, la norma è pressoché identica a quella dell'art. 652 ed è, certamente, del tutto identica a quest'ultima nella parte, che qui interessa, in cui indica le ipotesi, i casi, nei quali l'azione civile o, rectius, la domanda al giudice civile, come autorevole dottrina ha sottolineato nella vigenza del codice del 1930, è preclusa dal giudicato penale.
III - Ma, è noto che la dottrina più autorevole e la giurisprudenza, nell'interpretare la norma dell'art. 25 del codice abrogato e nel porsi il problema se "la sentenza penale che esclude l'elemento soggettivo del reato - dolo o colpa - rientrasse nell'ambito dell'art. 25", ponevano in evidenza che, "se il problema dovesse essere risolto in sede di interpretazione letterale dell'art. 25, la soluzione che limita la preclusione alla sola esclusione del fatto materiale sarebbe ineccepibile, dovendosi riportare l'art. 25 all'art. 479, che classifica le formule di proscioglimento e è indubbio - ed è indubbio ancora oggi - che le formule "il fatto no sussiste" e "l'imputato non ha commesso il fatto debbano essere riferite al solo fatto materiale e non pure all'elemento psicologico, dovendosi adottare per quest'ultimo la formula "il fatto non costituisce reato".
III - "senonché - aggiungeva la dottrina - mai come in questo caso si impone una interpretazione estensiva, che è rafforzata dal riferimento al principio dell'unità della giurisdizione, sicché, sempre che l'illecito civile sia costituito dal punto di vista dell'elemento psicologico in maniera identica all'illecito penale, è evidente che non può ammettersi che, escluso dal giudice penale l'elemento psicologico, possa il giudice civile quello stesso elemento ritenere sussistente: in sostanza, è l'identità del presupposto delle due situazioni - esclusione del fatto materiale o della responsabilità per il fatto materiale ed esclusione dell'elemento psicologico - che impone di ritenere che il legislatore, pur adottando una espressione limitativa - minus dixit - pensava anche all'ipotesi della esclusione dell'elemento psicologico - quam voluit -".
Si puntualizzava, poi, che, "se si accettava la tesi della identità dei due illeciti sotto l'aspetto psicologico, occorreva fare eccezione per quei casi nei quali l'elemento psicologico dell'illecito civile, anche sotto il limitato profilo dell'inversione dell'onere della prova, si atteggia diversamente dall'elemento psicologico dell'illecito penale": per es., art. 2054 c.c.. IV - La giurisprudenza di questo supremo collegio, nonché quella dei giudici di merito, si è mossa sempre in questa direzione, affermando che, "se il giudice penale ha escluso o dichiarato dubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo - dolo o colpa - e non anche l'elemento oggettivo, ne consegue la preclusione dell'ordinaria azione civile, ma non di quella speciale e la differenza è giustificata dal rilievo che, in linea generale, si ha identità di natura e di intensità tra l'elemento soggettivo o psicologico - dolo o colpa - influente ai fini penali e quello che sta a base della responsabilità ordinaria ex art. 2043 c.c., talché il permettere al giudice civile di indagare e, eventualmente, di affermare l'esistenza di quello stesso elemento, che è già escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, inciderebbe sul principio dell'unità della funzione giurisdizionale (cfr. per tutte cass. 17 ottobre 1959, n. 2912; cass., 30 maggio 1997, n. 1211). V - Ebbene, se la norma dell'art. 25 dell'abrogato codice di rito è la norma dell'art. 652 del vigente c.p.p. sono identiche, nei termini già visti, e se non v'era dubbio, per la dottrina la giurisprudenza formatesi nella vigenza del codice del 1930, che la norma dell'art. 25 andasse interpretata nel senso che l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato o l'assoluzione per insufficienza di prove sull'elemento psicologico fossero preclusive dell'azione civile ordinaria o, meglio, della domanda, in senso civile, di risarcimento del danno, ne consegue che, anche per l'art. 652, il problema deve porsi e deve essere risolto negli stessi termini, ritenendosi, quindi, che, anche nel nuovo codice di rito, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato precluda la possibilità di adire il giudice civile con la domanda di risarcimento del danno, e ciò perché, identica la formulazione delle due norme, continuano ad essere identici sia il presupposto della identità di natura e di intensità tra l'elemento soggettivo influente ai fini penali e quello che sta alla base della ordinaria responsabilità aquiliana, sia il presupposto o principio dell'unità della funzione giurisdizionale.
Ne consegue che la parte civile, se ha interesse a impugnare la sentenza di primo grado del giudice penale, che abbia assolto l'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha altrettanto interesse ad impugnare la sentenza con la quale quel giudice abbia assolto l'imputato - anche ai sensi dell'art. 530, capoverso, come un caso di specie - perché il fatto non costituisce reato, allorché - ed è il caso in esame - si faccia valere al ordinaria responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.. VI - Se quanto si è detto è - come è - esatto, consegue, inoltre, che l'interesse della parte civile ad impugnare, anche nel caso in cui l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, è di particolare spessore, ché, come hanno affermato le ss.uu. con la sentenza dell'11 marzo 1999, Loparco, ove la parte civile scelga di non coltivare l'azione per il risarcimento del danno non impugnando la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità, si forma il giudicato in ordine relativo rapporto civilistico, con effetti sia sostanziali, sia processuali. VII - Non v'è dubbio, poi, che, come ritiene la giurisprudenza di questa suprema corte, all'esito del giudizio di appello, il giudice penale, investito, con la impugnazione, del processo ai soli effetti civili, possa, eventualmente, legittimamente condannare l'imputato al risarcimento dei danni, liquidandoli, se ha elementi per farlo, o rimettendone la liquidazione al giudice civile, assegnando la provvisionale e condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ( per tutte, cass. 31 ottobre 1996, Piccioni).
3 - Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Non è affatto vero che, come si sostiene nel ricorso, il giudice di merito sia incorso in una "macroscopica illogicità per avere detto, a pag. 6, che "i due colpi, uno dei quali ha attinto il OR, sono stati esplosi accidentalmente mentre il BU stava cadendo a terra" e, a pag. 8, che "i colpi di pistola dovevano essere esplosi, a scopo intimidatorio, in aria in mezzo alla strada e non sul marciapiede", illogicità "macroscopica" perché il colpo o fu esploso in aria a scopo intimidatorio oppure fu accidentale". Nè a pag. 6, ne' in alcun'altra pagina della sentenza ricorre l'aggettivo accidentale o l'avverbio accidentalmente. È vero soltanto che, a pag. 4, la corte ha riportato le dichiarazioni del BU, il quale aveva detto, tra l'altro, che "i due colpi, uno dei quali attinse il OR, partirono a causa di questa caduta", espressione che potrebbe anche tradursi come esplosione accidentale dei due colpi, espressione, però, che, pur tradotta nel modo appena visto, è del BU e che la corte, allorché dà il proprio giudizio sulla vicenda, non fa propria, ritenendo, invece, che il BU abbia sparato, da terra o mentre stava cadendo, a scopo intimidatorio e che l'effetto di quello sparo - il decesso del OR - era senz'altro attribuibile al BU a titolo di colpa, non essendo questi in grado, per quel che gli era appena successo - perdeva sangue dalla testa ed era senza occhiali - e per l'angustia dei luoghi, di usare la pistola, a scopo intimidatorio, con la certezza di non arrecare danno ne' al OR, nè ad altri.
E la corte di appello è pervenuta a queste conclusioni, immuni da vizi logico-giuridici, muovendo, stando alla sentenza, proprio dalle indicazioni dei periti e, in ogni caso supposto che questi ultimi abbiano ipotizzato, come si sostiene nel motivo, che i colpi erano stati esplosi accidentalmente, la corte poteva benissimo non fare propria questa tesi motivando adeguatamente.
Sarebbe spettato, allora, al ricorrente dimostrare che la motivazione non era congrua, dimostrazione, però, che non poteva consistere ne' nella riproposizione della vicenda così come descritta dal BU - quanto è stato scritto nel motivo può sovrapporsi a quanto la sentenza impugnata attribuisce al BU riportandone le dichiarazioni -, ne' nell'affermazione che "i periti avevano detto che l'esplosione dei colpi era stato accidentale".
Il vizio di motivazione o la manifesta illogicità di quest'ultima debbono risultare, come è noto, dal testo del provvedimento impugnato e le argomentazioni che si leggono nel motivo non sono davvero riuscite, per quanto si è appena detto, a porre in evidenza che il testo della sentenza è mancante di motivazione o manifestamente illogico.
4 - Ciò premesso, il ricorso del responsabile civile deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, mentre il ricorso del BU deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione dichiara
inammissibile il ricorso del responsabile civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende;
rigetta il ricorso di BU IO e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalle parti civili NC RI, OR PE, NZ, UC e RE che liquida in complessive L. 3.240.000, come da parcella. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001