Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2004, n. 41764
CASS
Sentenza 24 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'estinzione del reato di costruzione abusiva a seguito del pagamento dell'oblazione, per effetto del condono edilizio ai sensi del D.L. 24 novembre 2003 n. 326 convertito nella legge n. 269 del 2003, si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto beneficiarne per la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 32 comma secondo, e seguenti della stessa legge e cioè, in primo luogo, per essere la stessa stata ultimata prima della data del 31 marzo 2003.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2004, n. 41764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41764
    Data del deposito : 24 settembre 2004

    Testo completo