Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASTELFIDARDO, in persona del Sindaco pro tempore RO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, difeso dall'avvocato RICCARDO STECCONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BC DITTA COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA A BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO MILANA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CI CONSORZIO INTERCOMUNALE GAS E ACQUA DEPURAZIONE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/1040 proposto da:
CONSORZIO INTERCOMUNALE GAS E ACQUA & DEPURAZIONE (CI), elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, difeso dagli avvocati LEDA SCHICCHITANO, ALFONSO MARIA CAPRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BC DITTA COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. IO UN , elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO MILANA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
COMUNE di CASTELFIDARDO, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 329/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 19/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato D'OTTAVI Mario deposita delega dell'Avvocato Riccardo STECCONI, difensore del ricorrente che ha chiesto di accogliere il ricorso principale e il rigetto dei controricorsi e ricorso incidentale;
udito l'Avvocato MILANA Carlo, per BC IO , difensore che ha chiesto l'accoglimento del controricorso;
udito l'Avvocato Roberto VANNI che deposita delega degli Avvocati SCHICCHITANO Leda e Alfredo CAPRIOLO, per C.S. GAS E ACQUA E DEPURAZIONE -CI- , difensori che hanno chiesto di rigettare il ricorso principale ed accogliere i controricorsi proposti e il controricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24.7.1999 la ditta BC ST conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona il Comune di Castelfidardo ed il Consorzio Intercomunale Gas, Acqua e Depurazione, CI. Esponeva che in data 7.6.1993 aveva ottenuto una concessione edilizia per la costruzione di una palazzina lungo la via Torres di Castelfidardo, corrispondendo il relativo contributo nella somma di L.
3.203.050 per la parte afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nella somma di L. 1,465.500 per la parte afferente al costo di costruzione salvo conguaglio;
non avendo il Comune provveduto all'esecuzione degli impianti di distribuzione dell'acqua e del gas lungo la via Torres si era rivolta al CI, ente istituzionalmente preposto alla realizzazione ed alla gestione di essi impianti, il quale aveva richiesto un contributo spese a fondo perduto di L.
1.827.897 per la costruzione della rete principale di adduzione acqua e di L.14,727.659 per la costruzione della rete principale di adduzione gas
(come da lettera 27. 10.93); essa società aveva in data 16.6.94 effettuato i richiesti versamenti e nel dicembre 1994 altresì gli ulteriori versamenti per gli allacci dei singoli appartamenti della palazzina.
Aggiungeva che il CI, a sua specifica richiesta, aveva con lettera 23,11.1993 dichiarato che le due reti da costruirsi avrebbero servito unicamente la sua palazzina;
e che essa società si era vista costretta a pagare, rispettivamente al Comune di Castelfidardo ed alla Provincia di Ancona, anche le somme occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla manomissione delle vie comunali La Malfa e Di Vittorio ed alla occupazione della S.P. n. 5 , per un importo complessivo di L. 2.445.400.
Ritenuto che le opere realizzate dal CI costituivano urbanizzazione primaria della zona edificabile ed in particolare che erano poste al servizio anche di altri edifici della via Torres, e che pertanto le somme da essa versate in aggiunta al contributo di concessione non erano dovute, chiedeva all'adito Tribunale di stabilire quale dei due soggetti convenuti fosse obbligato a titolo di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa e di conseguenza la di lui condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al rimborso della erogata somma di L.
2.445.400. Si costituivano entrambi i convenuti eccependo preliminarmente il difetto della giurisdizione ordinaria, e nel merito allegando che tutte le somme erogate dalla società attrice erano legittimamente dovute come contributo a fondo perduto per gli allacci o derivazioni secondo le norme regolamentari vigenti per la distribuzione e la fornitura dell'acqua e del gas. Con sentenza resa in data 2.6/2.12.1997, il Tribunale di Ancona dichiarava il difetto di giurisdizione ordinaria sulla domanda proposta nei confronti del CI, compensando le spese processuali.
La sentenza è stata impugnata con citazione notificata il 27.3.98 ed il 7,4.98; rimasto contumace il Comune di Castelfidardo, si costituiva il CI, replicando ai motivi e riproponendo espressamente l'eccezione di giurisdizione.
Con sentenza in data 19.7.2000, l'adita Corte di appello di Ancona accoglieva il gravame, condannando, per quanto qui ancora interessa, il Comune ed il CI in solido al pagamento di L. 36.100,956, oltre a interessi e rivalutazione, nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Osservava la Corte adita che appariva indubbio che la citazione introduttiva del giudizio conteneva, ed in ogni caso anche, la richiesta di restituzione e/o rimborso delle somme ulteriori a quelle corrisposte a titolo di contributo di concessione.
La società attrice sosteneva che non era obbligata a pagare somme ulteriori a quelle già corrisposte come contributo di concessione, in quanto a lei richieste per una causale giuridica inesistente siccome identica a quella già soddisfatta con il versamento del contributo;
lasciava soltanto nel dubbio, rimettendone la risoluzione al Tribunale, la legittimazione sostanziale passiva, rispetto al diritto di credito dedotto, in capo all'uno oppure all'altro dei soggetti convenuti, secondo alternativa soggettiva che non comportava alcuna variazione sostanziale della "causa pretendi" e del "petitum." Nel merito si sosteneva che le somme pretese dal CI riguardavano non già i costi di attivazione della singola utenza bensì i costi di costruzione delle reti principali.
Tale era il punto decisivo della controversia, la cui soluzione implica l'accertamento se le opere realizzate dal Consorzio fossero definibili come urbanizzazione primaria ovvero fossero da ritenere come pubbliche, messe a disposizione di plurime utenze, oppure come urbanizzazione privata ovvero come allacci o derivazioni dalla rete pubblica alla singola utenza.
In diritto si doveva rilevare che il contributo di urbanizzazione, se costituisce una prestazione patrimoniale imposta nel senso che viene determinata prescindendo dall'utilità ricevuta dal beneficiario della concessione come dalle spese effettivamente necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla costruzione assentita, rimane pur sempre casualmente connotata a quella realizzazione ossia non è finalizzata esclusivamente a procurare all'ente territoriale una entrata patrimoniale.
Il collegamento causale tra contributo e realizzazione delle opere è reso positivamente evidente dall'art. 12 L. n. 10/1977, istituente un vincolo di specifica destinazione tra l'uno e l'altra, nonché dal consolidato principio della non debenza del contributo in relazione e per quella parte delle opere di urbanizzazione che il privato costruttore abbia eseguito o si sia impegnato ad eseguire. Doveva dunque ritenersi che il contributo di concessione copra l'intera obbligazione del beneficiario della concessione edilizia relativa alle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzarsi da parte decente territoriale.
E di conseguenza andava ritenuto che esulano dal contributo, perché estranee alla sua connotazione causale, le obbligazioni nascenti dalla esecuzione delle opere di allacciamento agli impianti di pubblico servizio dell'insediamento edilizio, perché di utilità esclusivamente privata.
Ciò posto, era da ritenere in fatto che le opere per cui è causa fossero definibili quale urbanizzazione primaria della zona edificatoria in cui è ricompresa la palazzina di via Torres e ciò in base a tre dati.
La prima era costituita dalla lettera 27.10.1996 con cui il CI ebbe a richiedere le già menzionate somme espressamente a titolo di "contributo spese per costruzione rete principale di adduzione" acqua e gas.
La seconda derivava dalla circostanza, non contestata, che per gli allacciamenti dei singoli appartamenti della palazzina la società appellante corrispose ed il Comune riscosse distinti ed ulteriori corrispettivi.
Vera poi la perizia stragiudiziale da parte dell'ing. SC da cui si evinceva che le opere eseguite dal Consorzio effettivamente costituivano reti principali di adduzione laddove completano le condutture già esistenti ma non comunicanti tra di loro lungo le vie comunali La Malfa e Di Vittorio, e realizzano il loro collegamento continuo mediante condutture by pass che percorrono tutta la via Torres per circa ml. 240 nel tratto compreso tra i due incroci con le sopradette strade e che oggettivamente servono tutti gli altri lotti od edifici giacenti lungo quel tratto. Assolutamente non pertinenti erano le norme regolamentari invocate dalla difesa degli enti appellati quali disciplinanti la distribuzione e la fornitura dell'acqua e del gas.
Sussisteva dunque l'indebito oggettivo, ai sensi di cui all'art. 2033 c.c., in ordine al pagamento della somma di L. 33.655.556 di cui alla lettera 27.10.1993..
L'obbligazione di restituzione doveva ritenersi far capo solidalmente ad entrambi gli enti appellati, e ciò in applicazione della norma di cui all'art. 2615 comma 2 c.c.: se era stato il Consorzio a percepire le somme non dovute, lo stesso tuttavia aveva agito nella vicenda per conto del Comune di Castelfidardo del quale costituiva un ufficio ad attività esterna pur nella sua autonomia patrimoniale e giuridica.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il Comune di Castelfidardo con quattro motivi e il CI, con due motivi, cui resiste, con separati controricorsi, BC IO spa, che ha altresì presentato memoria.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, con sentenza n. 327 del 2003, in relazione al primo motivo dei due ricorsi, previamente riuniti, dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudizio ordinario. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi sono rivolti avverso la medesima sentenza;
peraltro gli stessi sono già stati riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 327 del 2003. La stessa sentenza ha esaminato il primo motivo di ricorso del Comune di Castelfidardo e il primo motivo del ricorso CI e li ha entrambi respinti, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo all'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso del Comune, occorre premettere che il detto Comune, contumace in appello, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2615 c.c. nonché degli artt. 11, 156, 162 e ss. R.D. n. 383 del 1934, e con riferimento al detto art. 2615 anche sotto altro profilo;
in primo grado, lo stesso Comune non aveva svolto affatto il profilo afferente al vincolo di solidarietà con il Consorzio, pure a fronte dell'ampia prospettazione svolta ex adverso sulla legittimazione passiva. In buona sostanza, il ricorrente sostiene che non si applicherebbe l'art. 2615, atteso che il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e inoltre gli artt. da 156 a 168 dello Statuto escludono qualsiasi ipotesi di solidarietà tra gli enti che hanno dato vita al Consorzio e il Consorzio stesso per le obbligazioni da questi assunte in proprio nome. Inoltre, il disposto del 2 comma dell'art. 2615 c.c. non sarebbe applicabile perché l'obbligazione non avrebbe natura negoziale ne' sarebbe stata assunta nell'interesse del Comune, atteso che l'entrata contestata è rimasta del patrimonio del Consorzio.
Non v'ha dubbio che la questione sollevata sia di carattere giuridico e, quindi, può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità ove non implichi modificazione dei termini della controversia anche in ordine agli elementi di fatto (cons, Cass.13.2.1996, n. 1084; 15.4.1999, n. 3737). È più che evidente che la questione afferente l'applicabilità o meno del 2 comma dell'art.2615 c.c. richiede la valutatone di una questione di fatto e pertanto
è inammissibile in questa sede, dovendosi stabilire se il Comune abbia o meno tratto vantaggio diretto dai lavori eseguiti. Ma anche quella concernente le disposizioni dell'art. 2615 c.c. rapportate a quelle statutarie implica accertamenti i quali contrastano con quelli esperibili in questa sede, atteso che il rapporto tra Consorzio e singolo consorziato si atteggia in modo diverso, ai fini della solidarietà, in ragione della sussistenza o meno di interesse attuale del consorziato, che andrebbe anch'essa accertato in fatto (cons. Cass. 27.9.1997, n. 9509). I due motivi risultano pertanto inammissibili.
Il quarto motivo per ragioni di affinità logica può essere esaminato dopo il secondo del CI .
Con il secondo motivo, il CI lamenta erronea individuazione ed interpretazione della normativa applicabile al giudizio, violazione e falsa applicazione ed interpretazione dei regolamenti del Consorzio, nonché travisamento ed erronea vantazione dei fatti e delle prove. La censura si basa sull'asserzione secondo cui i lavori eseguiti dal CI per la palazzina erano di potenziamento, ampliamento e miglioramento della rete già esistente. Per tale motivo troverebbero applicazione le norme regolamentari di cui agli artt. 5, 3 e 8 reg.;
con fulteriore specificazione, riguardo al detto art. 8 (relativo alla fornitura di gas) che lo stesso si applicherebbe a tutte le richieste di ampliamento e miglioramento delle reti già esistenti. Tale prospettazione contrasta insanabilmente con quanto ritenuto dalla sentenza impugnata sul punto, atteso che la Corte territoriale ha affermato che il CI ha costruito due reti principali (acqua e gas); trattasi quindi di opere di urbanizzazione primaria (come adombrato del resto sia pure incidenter tantum, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 327 del 2003) e pertanto viene meno ogni ragione basata sul presupposto che trattisi invece di lavori di ampliamento, potenziamento o miglioramento delle reti.
La motivazione è, sul punto, ampia e analitica, e viene contestata invero assai genericamente e in definitiva per "relationem," sulla base delle considerazioni secondo cui ci si troverebbe di fronte non alla costruzione di reti principali, ma a lavori di miglioramento o simili, confutata assai efficacemente dalle tre considerazioni su cui la sentenza impugnata fonda il proprio convincimento, con argomentazione congrua e logica e, in definitiva, esaustiva. Va ricordato utilmente che è da condividersi l'assunto secondo cui il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente - se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso - della risultanza (parte di un documento, di un'affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione - alla quale è precluso, salva la denunzia di "errar in procedendo", l'esame diretto dei fatti di causa - di deliberare la decisività della risultanza non valutata, con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunziare l'omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli atti di causa (cfr. Cass.9.2.1989, n. 796; 1.2.1995, al 161).
Una siffatta confutazione risulta assolutamente carente nel ricorso in esame.
La valutazione di circostanze fatta dal giudice del merito in senso contrario o soltanto difforme da quello sostenuto dalle parti (Cass.13.4.1999, n. 3615; 4.6.2001, n. 7476) non integra assolutamente il vizio di motivazione lamentato e pertanto, anche sotto tale profilo, il motivo è privo di pregio. Venendo all'esame del quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 l. 10/1977 nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) di ricorso del Comune, occorre tener presente quanto rilevato in precedenza.
Ritiene il ricorrente che sia consentito al CI imporre oneri ulteriori al privato anche nel caso in cui si rendano opportuni interventi di miglioramento a favore di singole iniziative edificatorie.
Non risulta impugnata, neppure in questa doglianza, la statuizione secondo cui in fatto, fu effettuata la costruzione ex novo delle reti principali e non l'esecuzione di opere di migliorie o allaccio alle reti esistenti. Su tale base, vanno richiamate le ragioni già esposte con riferimento al secondo motivo di ricorso del CI, con l'ulteriore specificazione che ne' il richiamo agli artt.3 e 5 legge n. 10 del 1977, ne' quello al ed."Lotto residuo" sono conferenti,
atteso che inequivocamente la sentenza impugnata esclude il riferimento alla lottizzazione e al "lotto residuo", sicché tali fattispecie risultano estranee alla materia ritenuta concretamente dedotta in giudizio. È appena il caso di aggiungere che se la legge (n. 10 del 1977) invocata riferisce esclusivamente alla lottizzazione e al "lotto residuo" applicazione degli artt. 3 e 5, tanto implica che alle fattispecie diverse detti precetti non sono conferenti. In definitiva, il secondo ed il terzo motivo di ricorso del Comune devono essere dichiarati inammissibili, mentre il quarto motivo del Comune e il secondo motivo del CI devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i riuniti ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese a favore della controricorrente che liquida per ciascuno in euro 140,00 oltre a euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004