Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4022
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Sentenza 21 marzo 2001

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In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità' extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4022
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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