Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità' extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE PI SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE SAN PIETRO, presso lo studio dell'avvocato CAMPEGIANI ALBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AXA ASSIC. SPA GIÀ CENTURION SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell'avvocato INCANNÒ GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CO OB, CO NZ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1105/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/3/1998, depositata il 02/04/98; RG. 813/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato ALBERTO CAMPEGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3 luglio 1986 i coniugi IA De IP e NA IC, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore SA, esponevano che quest'ultimo il quale viaggiava quale passeggero sul sedile posteriore del motociclo condotto da TO TE, di proprietà di NZ ON ed assicurato per la responsabilità civile automobilistica con la compagnia d'assicurazioni s.p.a. EN, aveva riporta gravi lesioni con postumi nello scontro con altro motociclo condotto da TI ZO.
Convenivano pertanto il ZO, TO ed NZ TE, nonché la EN davanti al Tribunale di Velletri chiedendo: a) in via principale, che fosse affermata l'esclusiva responsabilità del ZO, con sua condanna all'intero risarcimento;
b) in via subordinata, per il caso di operatività della presunzione dell'art. 2054 co. 2 c.c., che ciascuno dei conducenti fosse condannato al risarcimento in proporzione della rispettiva responsabilità. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva il Tribunale riteneva non superata la presunzione del pari concorso di colpa, e, rigettata la domanda, proposta dal De IP, nelle more costituitosi personalmente,
contro
TO ed NZ TE e contro la EN, condannava il ZO a risarcire al danneggiato la metà dei danni da lui riportati.
Quindi, con successiva sentenza definitiva, dato atto della transazione intervenuta tra il medesimo De IP ed il ZO, dichiarava cessata la materia del contendere.
Avverso la sentenza non definitiva, a seguito di riserva di impugnazione, proponeva appello SA De IP, e, nel contraddittorio con gli appellati tra cui la s.p.a. AXA, subentrata alla - s.p.a. Centurion, a sua volta subentrata alla EN - la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame, così motivando. La giurisprudenza afferma non potersi invocare dal trasportato a titolo di cortesia le presunzioni di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., dovendo egli invece agire, contro il conducente ed il proprietario del mezzo su cui è trasportato, a norma dell'art. 2043 c.c., derivandone quindi che "il danneggiato deve agire o esclusivamente contro il danneggiante non vettore per l'intero danno (salva la rivalsa nel rapporto interno tra i corresponsabili) oppure contro i due corresponsabili, ma secondo titoli diversi". Nel caso di specie, invece, il De IP si era limitato ad agire pro quota contro entrambi, invocando la presunzione ex art. 2054 c.c., la quale invece non opera tra il vettore e il trasportato, che non è terzo in senso tecnico - giuridico nel rapporto derivante dal sinistro stradale", come aveva anche ritenuto la Corte costituzionale con sentenza 17 dicembre 1981 n. 192, con cui aveva escluso che la norma violasse il principio di uguaglianza.
Ne derivava che il De IP, "avendo ab initio scelto di agire addossando l'intera responsabilità del sinistro al conducente del mezzo antagonista, doveva a costui chiedere l'intero. Ma ciò egli non ha fatto, raggiungendo, anzi, col medesimo, una transazione che chiudeva il relativo rapporto".
Per la cassazione della sentenza SA De IP proponeva ricorso sulla base di più motivi.
Resisteva con controricorso la compagnia d'assicurazioni AXA. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 co. 1 e 2055 co. 1 c.c., in relazione all'art. 1292 c.c., il ricorrente - premesso che la Corte d'appello aveva deciso che "il danneggiato deve agire o esclusivamente contro il danneggiante non vettore per l'intero danno (salva la rivalsa nel rapporto interno tra i corresponsabili) oppure contro i due corresponsabili, ma secondo titoli diversi - deduce che nessuna norma di diritto autorizza una tale conclusione.
Invero - spiega - l'art. 2054 co. 1 c.c. afferma la responsabilità del conducente, laddove il successivo art. 2055 c.c. prevede la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui è imputabile il fatto dannoso, restando in tale modo esclusa la limitazione posta dalla Corte d'appello al diritto di credito azionato.
In sede di conclusioni definitive egli aveva chiesto che i convenuti (TE - ZO - EN) fossero condannati solidalmente e per l'intero al risarcimento del danno. "Sicché, avendo il Tribunale assegnato al ZO il 50% dell'imputabilità del fatto, e avendo su tale punto fatto acquiescenza, ne consegue la ritualità ed ammissibilità della richiesta di attribuzione del residuo 50% all'altro soggetto responsabile del sinistro e all'impresa assicuratrice del mezzo condotto dal medesimo, a copertura anche della responsabilità del proprietario TE NZ". Denunciando poi violazione dell'art. 1 co. 2 e 4 co. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dal decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, si duole altresì che la Corte d'appello abbia ritenuto che il trasportato non è terzo in senso tecnico giuridico, a diversa conclusione conducendo invece le norme rubricate, le quali, in tema di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, escludono dal novero di questi il solo conducente (fatti salvi i casi, estranei alla fattispecie, di cui all'art. 4 co. 2).
Con il secondo mezzo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, il medesimo ricorrente si duole che il secondo giudice abbia fatto riferimento alla decisione della Corte costituzionale per escludere l'illegittimità costituzionale della norma, laddove la stessa decisione si riferisce all'ipotesi prevista dall'art. 2054 co. 3 c.c.. Se poi la Corte di cassazione ritenesse che la successiva normativa, sopra richiamata, non aveva innovato alla precedente, dovrebbe, essa Corte, sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Osserva il Collegio che il primo motivo è sostanzialmente fondato.
Com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha da sempre affermato, sino a non molto fa, non potersi invocare nei confronti del conducente, dal trasportato a titolo di cortesia (qual era, pacificamente, il De IP), la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., essa giovando soltanto a coloro che sono estranei alla circolazione del veicolo (così, ad esempio, Cass. 3 marzo 1998 n. 2331, Cass. 19 marzo 1997 n. 2424. Cass. 12 novembre 1996 n. 9874, Cass. 3 marzo 1995 n. 2471, Cass. 21 dicembre 1990 n. 12125). Non ha mancato di precisare, la Corte, che a tale conclusione non ostava l'estensione della copertura assicurativa ai trasportati a qualsiasi titolo disposta dall'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dall'art. 1 legge 26 febbraio 1977 n. 39, di conversione del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, essa non incidendo sui presupposti, sui limiti e sul regime probatorio della responsabilità del proprietario e del conducente (v. le citate sentenze Cass. 2331/1998, Cass. 2424/97, Cass. 2471/1995). Peraltro, con sentenza 26 ottobre 1998 n. 10629, questa Suprema Corte, innovando il precedente orientamento, ha stabilito l'opposto principio secondo cui, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In forza di tale condivisibile principio, successivamente ribadito anche da Cass. 21 gennaio 2000 n. 681, deve cassarsi la sentenza impugnata, la quale - sul presupposto della sua inapplicabilità nel rapporto fra il De IP, da un lato, e TO ed NZ TE, nonché la compagnia AXA, dall'altro - rigettò la domanda del primo di condanna di questi ultimi al 50% dei danni patiti, pur avendone accertata la responsabilità al 50%, in dipendenza della paritaria colpa presunta, così ritenuta, del conducente TO TE.
Notasi appena che sulla questione ininfluente la transazione stipulata dallo stesso De IP con il conducente dell'altro veicolo, sol che si consideri che la domanda subordinata, accolta parzialmente, aveva ad oggetto, secondo l'incensurabile accertamento del merito, la condanna dei convenuti non già in via solidale, ma secondo le rispettive responsabilità (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c. e della relativa problematica). Va quindi cassata, per questa parte, la sentenza gravata, con conseguente assorbimento del secondo mezzo, avente ad oggetto la eventuale remissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, dovrà riesaminare e motivatamente decidere in ordine al capo investito dalla censura accolta.
Lo stesso giudice dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001