Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10320 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO "1 0 320/02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21064/99 Dott. Vincenzo TREZZA Rel. Consigliere Cron. 27922 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/03/02 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA BA ROSA, presso lo studio dell'avvocato DANIELA ARCHIMEDE 97, VANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE SANSALONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 656/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 23/11/98 - R.G. N. 618/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1036 udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore -1- MERCURIO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Marcello MATERA che ha concluso per del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Locri, con sentenza depositata il 23 novembre 1998, ha rigettato l'appello proposto da BA OS avverso la sentenza pretorile, che aveva respinto la domanda da lei avanzata nei confronti dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale per ottenere, in quanto affetta all'epoca della domanda amministrativa (7 giugno 1995) da tubercolosi polmonare in fase di riattivazione o quanto meno da malattia da questa direttamente dipendente, l'indennità giornaliera e post-sanatoriale ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 come modificata dalla legge 6 agosto 1975 n. 419. Il suddetto giudice ha motivato la decisione osservando come "dagli approfonditi ed esaurienti accertamenti effettuati dal C.T. designato dal pretore sia emerso che effettivamente l'appellata non è stata affetta, nel periodo indicato, da malattia tubercolare attiva o con complicazioni da questa direttametne dipendente". La soccombente BA chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'istituto intimato non è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., motivazione insufficiente e manifesta incongruità logica della motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia confermato la sentenza del Pretore che aveva recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico senza tener conto delle risultanze della cartella clinica né degli accertamenti medici allegati al fascicolo di parte. Deduce che il giudice -3- del gravame ha disatteso le osservazioni e deduzioni formulate nell'atto d'appello senza fornire una sufficiente motivazione, né disporre, come pure richiesto, il rinnovo delle indagini peritali.
2. Il motivo è fondato. In ordine alla questione della motivazione della sentenza d'appello e della sua rispondenza ai requisiti di sufficienza e adeguatezza che il giudice è tenuto a soddisfare, in osservanza di obbligo anche costituzionalmente sancito (art. 111 primo comma Costituz., e art. 132 n. 4 c.p.c.), deve ribadirsi, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che "il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di revisione 'prioris instantiae' propria della sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la sentenza impugnata” (Cass. 5 dicembre 1997 n. 12379). Ed ancora va ricordato che la motivazione della sentenza d'appello "per relationem", cioè mediante richiamo della motivazione posta a sostegno della sentenza di primo grado, può ritenersi legittima soltanto se il giudice di secondo grado non solo dia atto di averla fatta propria richiamandone gli elementi essenziali, ma dimostri altresì di avere esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate. Infatti un semplice e generico richiamo alle risultanze istruttorie di primo grado non è idoneo ad escludere la carenza di motivazione, in quanto non fornisce la dimostrazione che il giudicante in sede di gravame abbia preso in esame e valutato le critiche mosse alla decisione oggetto d'impugnazione, attraverso i motivi che hanno dato luogo al procedimento di secondo grado, e dovendo far carico al giudice che respinge l'impugnazione - 4- l'obbligo di confutare le dette censure in base ad un adeguato e corretto, pur concisamente espresso, "iter" argomentativo (cfr. anche Cass. 22 maggio 1996 n. 4725, 10 gennaio 1996 n. 132, 14 ottobre 1995 n. 768, 23 gennaio 1989 n. 398). Nel caso di specie la sentenza d'appello non risponde, nella sua motivazione, ai redusiti di adeguatezza e sufficienza ora enunciati, limitandosi -come testualmente riportato nella parte narrativa della presente ad un sommario e apodittico cenno alla idoneità degli sentenza - accertamenti tecnici eseguiti in primo grado ad escludere la dedotta malattia tubercolare, senza neppure fare menzione della motivazione della decisione pretorile oggetto di gravame.
3. Sussistendo quindi, il denunziato vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale terrà conto dei rilievi sopra svolti e procederà a nuovo esame approntando adeguata motivazione della sua decisione, e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il dì 8 marzo 2002 вите миской Il Cons. Estensore. Il Presidente IL CAL Coppereria Deposit 16 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIERESANCERRIERE