Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
La richiesta di interrogatorio fatta dall'indagato, che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.
Commentario • 1
- 1. PEC anche per il difensore (Corte Cost. 96/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022
E' innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020 trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale: al pubblico ministero era infatti consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore per le notificazioni al pubblico ministero. E ciò ancorché il difensore fosse già tenuto a dotarsi di PEC e a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza, nonché ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata, delineati dall'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2482
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 24588/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 12.3.2008 dalla Corte d'appello di Lecce;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA Francesco M., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. STARACE Matteo, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 12.3.2008 la Corte d'appello di Lecce, ha integralmente confermato quella resa il 23.5.2006 dal locale Tribunale monocratico, sez. dist. di Tricase, che aveva dichiarato IO CA colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per aver realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico alcune opere (muri perimetrali, camminamenti, piccolo piazzale, sbancamento di terreno, completamento di lastrico solare) senza la prescritta concessione edilizia (ora permesso di costruire) - accertato in località Fontane del comune di Gagliano del Capo - e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di due mesi di arresto ed Euro 22.000 di Ammenda, con sospensione della pena detentiva subordinata alla demolizione delle opere abusive.
Prendendo in considerazione i motivi di appello, la corte salentina ha ritenuto e osservato quanto segue:
- non ricorreva alcuna nullità e in particolare alcuna violazione dell'art. 415 bis c.p.p., laddove il Pubblico Ministero inquirente aveva omesso di sentire l'indagato, che aveva chiesto espressamente di rilasciare dichiarazioni dopo esser stato avvisato della conclusione delle indagini preliminari: infatti, la richiesta era stata del tutto irrituale in quanto inviata per posta con raccomandata a.r., e non depositata in cancelleria come imposto dall'art. 121 c.p.p.;
- esisteva la prova della sussistenza del vincolo ambientale, come risultava dalla deposizione del verbalizzante maresciallo Lentino e come pacificamente ammessa dallo stesso CA nella istanza da lui sottoscritta per il condono edilizio;
- incensurabile e congruo era il trattamento sanzionatorio.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi di annullamento.
In particolare lamenta:
2.1 - nullità del primo decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 3, (così come previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 2). Confuta l'interpretazione dei giudici di merito, sostenendo che solo per gli atti "endoprocedimentali" è prescritto il deposito in cancelleria di cui all'art. 121 c.p.p., mentre per gli atti "esoprocedimentali" è sufficiente anche l'invio a mezzo del servizio postale: tanto è vero che il citato art. 415 bis c.p.p., comma 3, utilizza la frase "presentare memorie" e non
"depositare memorie". Cita anche la possibilità di presentare per raccomandata o per telegramma la richiesta di riesame e l'impugnazione in genere;
2.2 - inosservanza o erronea applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, giacché il giudice d'appello aveva omesso di dichiarare l'estinzione del reato benché fossero trascorsi ormai 36 mesi dal pagamento dell'oblazione versata per il condono edilizio;
2.3 - violazione di norme penali giacché esisteva una palese sproporzione tra l'assoluta banalità degli abusi contestati e la misura della pena irrogata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è fondato.
È pacifico che il CA, dopo aver ricevuto dal Pubblico Ministero l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, a norma dell'art. 415 bis c.p.p., comma 3, ha chiesto tempestivamente di essere interrogato, con una lettera raccomandata dal medesimo sottoscritta e autenticata dal difensore, pervenuta al Pubblico Ministero in data 18.2.2005.
Il Pubblico Ministero, anziché procedere agli adempimenti impostigli dal combinato disposto dall'art. 415 bis c.p.p. e art. 552 c.p.p., comma 2, e quindi invece di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3, con provvedimento a margine dell'istanza, l'ha dichiarata irricevibile per violazione dell'art. 153 c.p.p.. Investiti della relativa eccezione, i giudici di merito hanno ritenuto a loro volta la irritualità della istanza per violazione dell'art. 121 c.p.p., atteso che questa norma impone il deposito in cancelleria per ogni presentazione di istanze o memorie. Contro questa impostazione, va osservato che il richiamo dell'art.121 c.p.p., non è pertinente, perché riguarda soltanto le memorie e le richieste da presentare al giudice, che - appunto - vanno depositate in cancelleria.
Più pertinente sembra la disposizione dell'art. 153 c.p.p., che disciplina le notificazioni e le comunicazioni al Pubblico Ministero. Ma è agevole osservare che le "comunicazioni", di cui al comma 2 dell'articolo anzidetto, hanno per oggetto solo gli atti e i provvedimenti del giudice da portare a conoscenza del pubblico ministero. Mentre le "notificazioni", da eseguirsi "mediante consegna di copia dell'atto in segreteria" - come prescrive il comma 1 - ad avviso del collegio, non riguardano gli atti di parte direttamente indirizzati al Pubblico Ministero, dei quali non ha alcun senso fare copia per trasmetterli alla conoscenza della c.d. parte pubblica. Così, a nessuno può venire in mente che la richiesta defila persona offesa di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione a mente dell'art. 408 c.p.p., non possa essere presentata al Pubblico Ministero anche contestualmente alla denuncia-querela, con sottoscrizione autenticata, spedita a mezzo posta con piego raccomandato (come prevede l'art. 337 c.p.p., comma 1), ovvero successivamente alla denuncia-querela, con ulteriore scritto spedito per posta raccomandata.
Analoga conclusione deve adottarsi per la richiesta di essere sottoposto a interrogatorio, che spetta all'indagato a mente dell'art. 415 bis c.p.p., comma 3, atteso che sarebbe evidentemente assurdo che essa dovesse essere notificata ai sensi dell'art. 153 c.p.p., "mediante consegna di copia dell'atto in segreteria".
Non v'è quindi alcuna ragione testuale o dommatica per cui la richiesta di interrogatorio di cui trattasi non possa essere trasmessa al Pubblico Ministero anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione dell'indagato sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, così come previsto per la proposizione dell'atto di impugnazione dall'art. 583 c.p.p.. Evidentemente, l'ordinamento considera che anche in tal modo sia assicurata da una parte l'identificazione del soggetto privato legittimato all'atto (di richiesta o di impugnazione), e dall'altra la conoscenza dell'atto stesso da parte dell'organo destinatario (rispettivamente pubblico ministero o giudice emittente del provvedimento impugnato).
Nel caso di specie, infatti, non v'è dubbio che la richiesta di interrogatorio proveniva effettivamente dalla persona indagata, e che il pubblico ministero venne concretamente a conoscenza della richiesta stessa. Tanto è vero che l'organo inquirente ritenne (illegittimamente) irricevibile la richiesta per (inesistente) difetto di forma.
Ne deriva la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, giacché l'art. 552 c.p.p., comma 2, ultimo periodo, prevede espressamente tale nullità quando il decreto non è preceduto dall'invito a presentarsi per l'interrogatorio, qualora la persona sottoposta alle indagini l'abbia richiesto entro il termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3. Si tratta di nullità che, afferendo al decreto di citazione, si configura come relativa ex art. 181 c.p.p., comma 3, e deve essere perciò eccepita fra le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p.. Nel caso di specie essa è stata tempestivamente eccepita, ma illegittimamente disattesa.
Per effetto dell'art. 185 c.p.p., discende anche la nullità di entrambe le sentenze di merito.
Gli altri motivi di ricorso (nn.
2.2 e 2.3) restano assorbiti. Gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero per gli adempimenti che gli competono.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale monocratico di Lecce, sezione distaccata di Tricase, in data 23.5.2006; e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009