Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 2109
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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Massime1

La richiesta di interrogatorio fatta dall'indagato, che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.

Commentario1

  • 1PEC anche per il difensore (Corte Cost. 96/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

    E' innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020 trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale: al pubblico ministero era infatti consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore per le notificazioni al pubblico ministero. E ciò ancorché il difensore fosse già tenuto a dotarsi di PEC e a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza, nonché ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata, delineati dall'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 2109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2109
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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