Sentenza 31 luglio 2008
Massime • 1
La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2008, n. 38076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38076 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 33
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 042524/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LP PP N. IL 07/04/1967;
2) PA PI N. IL 24/07/1964;
3) CO ER N. IL 31/12/1968;
avverso SENTENZA del 10/05/2004 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di AS e CO e per il rigetto del ricorso di PA. Sentito il difensore di PA, avv. Lazzaretti Giancarlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, in data 30.12.2002, il Tribunale di Lecce riteneva LP EP, PA MP e CO ER responsabili del delitto di ricettazione di assegni di provenienza illegittima e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Proposto appello, la Corte Territoriale dello stesso capoluogo riformava la sentenza impugnata riducendo le pene inflitte. In sintesi i fatti: nel corso di un controllo di routine nel quartiere San Paolo di Bari i Carabinieri accedevano ai locali dell'impresa "Raid" che esercitava attività di import-export. Al momento del controllo era in corso una discussione tra CA DR, titolare dell'impresa, e un altro soggetto che aveva rilasciato tre assegni del Banco di Napoli per complessive L. 23.000.000 per acquisto di merce. Costui veniva identificato con una carta d'identità, palesemente contraffatta, riportante l'effigi del soggetto controllato e le generalità di tale NO AN. I militari decidevano di approfondire il controllo del documento e a quel punto l'uomo ammetteva spontaneamente di chiamarsi AS EP. Seguiva il controllo del furgone in uso allo stesso e il rinvenimento all'interno di una patente di guida intestata a CO ER, priva di fotografia, una carta di credito - già appartenuta a GG EN che ne aveva denunciato il furto -, un carnet di assegni del Banco Ambrosiano Veneto di Monopoli e documentazione proveniente dalla ditta "Data Service" di LA. Si accertava che i tre assegni del Banco di Napoli, sui quali verteva la discussione interrotta dal controllo dei militari, erano in realtà provento di rapina perpetrata ai danni della filiale di Sarno del Banco di Napoli.
Da questo momento il AS decideva di collaborare con i militari e li conduceva a Lecce presso la sede della ditta dove doveva consegnare la merce ritirata a Bari. Nel corso del viaggio il AS riceveva numerose telefonate alla sua utenza cellulare da tale "MP" il quale, tra le altre indicazioni, gli precisava il luogo dove scaricare la merce - un locale di via Cesare Battisti in Lecce - e lo ammoniva di prestare attenzione alla Polizia.
Giunti a Lecce, "MP" richiamava il AS e, evidentemente accortosi dell'auto "civetta" che scortava il AS, lo minacciava di morte. Le indagini sui tabulati telefonici sul traffico in entrata e uscita portava ad accertare che l'utenza in uso al AS era intestata a NO AN ed attivata previo pagamento a mezzo assegno bancario recante quale beneficiario NO.
Le perquisizioni che seguivano portavano al rinvenimento, presso il locale di via C. Battisti, di fatture SIP intestate a CO ER e copia di codici fiscali dello stesso. Presso l'abitazione di Monopoli di AS si rinveniva altra documentazione apparentemente proveniente dalla "Data Service", riportando nell'intestazione un timbro della ditta.
Gli accertamenti sul carnet rinvenuto nel furgone del AS portavano a verificare che era stato emesso su un conto intestato a CO ER presso la filiale del Banco Ambrosiano di Monopoli sul quale erano stati effettuati incassi e rimesse a nome di CO, AS e PA MP. Emergeva nel corso delle indagini che pendevano numerosi procedimenti nei confronti della "Data Service" per truffe perpetrate nei confronti di numerose ditte per commissioni di merci pagate con assegni provento di delitto. Attraverso tali accertamenti si individuava altro locale apparentemente ricollegabile alla "Data Service" in via Idomeneo a Lecce ove veniva sequestrata corrispondenza indirizzata alla ditta in questione e a NO AN. Anche le utenze EN e LE erano intestate al NO. Si appurava che il locale era stato concesso in locazione nel 1993 dal proprietario ZZ de MA NZ ad una persona di cui ricordava solo il recapito telefonico, che risultava intestato al negozio "Master Joker" gestito da PA MP e di proprietà di CO ER.
L'accertamento sulla "Data Service" portava a tale De EL SO di LA il quale dichiarava e dimostrava che non aveva mai ordinato le forniture recapitate in via Idomeneo e che non conosceva alcuno degli imputati. Invece, con riferimento alla ditta "Master Joker" di via C. Battisti, si appurava attraverso la deposizione della teste UL IE, già assunta come commessa per un breve periodo nel luglio 1993 in quel negozio, che lo stesso era gestito congiuntamente da PA MP e AS EP e che, nei giorni in cui era stata addetta all'esercizio commerciale, alcuna attività di vendita era stata svolta.
I giudici di primo grado hanno ritenuto che nel periodo in contestazione era stato ideato dai tre imputati un piano criminoso volto ad acquisire merce a nome di altra ditta, nella inconsapevolezza del suo titolare, utilizzandone denominazione e partita IVA, creando una sede legale fasulla, al fine di trarre in inganno fornitori operanti in diverse zone d'Italia e pagando la merce ricevuta con assegni provento di delitto. La corte d'appello sostanzialmente faceva proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado rigettando i motivi posti a base del gravame degli imputati relativi alla contestata responsabilità. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. CO ER deduce un vizio di motivazione. Si critica la motivazione della sentenza impugnata laddove si è ritenuto che la decisione di primo grado si basasse su elementi induttivi o deduzioni logiche, ma inseriti nel contesto probatorio emerso all'esito del dibattimento e riscontrati da documenti. Tali elementi sono il ritrovamento di un carnet di assegni di un conto corrente a lui intestato, di una patente con fotografia sostituita e di intestazione di titolarità di esercizio economico usato come paravento dai soggetti che hanno perpetrato le truffe. Si obietta, però, che la Corte, nell'analizzare i motivi di appello, non ha tenuto in alcun conto elementi favorevoli all'imputato quali le testimonianze delle persone offese di non aver mai avuto contatti con lui, e dell'impiegata del negozio, a lui intestato fittiziamente, che ha riferito di non averlo mai visto, la mancanza di riscontro documentale in ordine a chi abbia acceso il conto corrente a lui intestato, la mancanza di logicità nel fatto di aver sostituito la foto sulla propria patente di cui, per altro, era stato denunciato il furto. In special modo, per quanto riguarda il reato di ricettazione, la Corte d'Appello non motiva in ordine alla consapevolezza da parte del CO della provenienza illecita degli assegni. PA MP deduce violazione di legge con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste m.llo ZI, che, al fine della identificazione dell'imputato, aveva riferito circostanze apprese da altro sottufficiale presente al momento della ricezione della telefonata intercorsa con il coimputato AS e tale "MP". La dichiarazione andava inquadrata nella previsione dell'art. 195 c.p.p. come dichiarazioni de relato. Nel caso di specie, si argomenta, non si tratta di testimonianza resa da un ufficiale di grado superiore che riferisce circa gli esiti dell'attività di indagine svolta, ma di vera e propria deposizione che verte su circostanze di fatto cadute sotto la percezione sensoriale dell'agente che ha operato e che, per completezza e chiarezza, è necessario che vengano riferite da chi le ha direttamente percepite. Del tutto irrilevante viene considerato il richiamo che la Corte territoriale fa sul punto all'art. 351 c.p.p. e art. 352 c.p.p., comma 2, lett. a e b, trattandosi di norme che disciplinano le sommarie informazioni o l'esecuzione di perquisizioni e non già alla testimonianza de relato.
Altra violazione di legge con riferimento all'art. 193 c.p.p., comma 3 la si rileva nel fatto che le dichiarazioni rese dal AS,
sostanziandosi in una chiamata di correità, andavano sorrette da riscontri di ordine oggettivo.
Inoltre, si ravvisa ulteriore violazione di legge, con riferimento all'art. 62 c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, in quanto sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni del AS rese ai carabinieri durante il tragitto da Bari a Lecce.
La sentenza impugnata per il ricorrente risolve la questione affermando che le informazioni rese in tale frangente non sarebbero etero o auto accusatorie attenendo semplicemente alla esplicazione di un'attività di indagine che in quel momento veniva svolta. Il AS sin dal momento del suo fermo già era da considerarsi indagato per i delitti di falso e ricettazione, per cui, si argomenta, tutte le informazioni da lui provenienti non potevano che cadere nella sanzione dell'art. 63 c.p.p., comma 3, in quanto assunte con modalità contrarie alle disposizioni del codice e non potevano essere utilizzate nei confronti di terzi.
Da ultimo si censura la mancata motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
LP EP denuncia:
1. violazione di legge: L'arresto in flagranza del AS presso la ditta ID per il reato di tentata truffa e ricettazione dei titoli di credito rinvenuti in suo possesso non sono stati oggetto della contestazione, per cui non vi è identità tra tali fatti e quelli per i quali l'imputato è stato condannato. Dunque, si contesta la responsabilità in ordine agli altri delitti di ricettazione, specificamente addebitati al OR, in quanto essi hanno ad oggetto titoli che non sono mai stati nella sua disponibilità, non essendo configurabile il concorso morale per adesione psicologica al delitto di ricettazione già consumato da altri. Sul punto si richiama la sentenza di questa Corte n. 7813 del 199 2 2A sezione.
2. Violazione di legge: si eccepisce la non regolarità delle notifiche ai difensori costituiti in primo grado nonché la nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. per mancanza di specificità della contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti dai ricorrenti CO ER e OR MP, alcuni inammissibili, in quanto non consentiti in sede di legittimità perché concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono comunque manifestamente infondati sicché i relativi ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
I motivi posti a base del gravame presentato da PA MP sono infondati e si impone il rigetto del ricorso.
La modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e) in seguito alla L. n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed in maniera inequivoca le prove pretese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte e non ne sia effettuata una monca individuazione o un esame particellizzato. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatile, poi, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani, rv. 212091, Cass. sez. un.16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794, Cass. sez. un. 23 giugno
2000 n. 12, Janaki rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, Petrella rv. 226074). A tal riguardo, deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. 6^ 27 aprile 2006 n. 14624, rv. 233621 e Cass. sez. 2^ 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233775) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass. sez. 6^ 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559, e Cass. sez. 2^ 9 giugno 2006 n. 19850 rv. 234163).
Ciò premesso, quanto al ricorso presentato dal CO, si evidenzia che la Corte d'Appello di Lecce, facendo proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, confutando, in maniera analitica, astrattamente persuasiva e scevra da vizi logici, la diversa valutazione delle risultanze istruttorie esposta dalla Difesa, e tanto in un contesto probatorio formato essenzialmente da documentazione (assegni, intestazioni di utenze, documenti contraffatti etc.) inconciliabile con una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella ritenuta in sentenza.
Ed invero, rispondendo ad alcuna delle argomentazioni in fatto del ricorrente, nella ricostruzione fatta dai giudici di merito (secondo cui il CO si era prestato, tra l'altro, ad intestarsi fittiziamente la titolarità di un negozio per rendere esternamente legittimo l'operato dei suoi complici nella perpetrazione delle truffe), appare del tutto insignificante, in chiave difensiva, il rilievo che le persone offese abbiano testimoniato di non avere mai avuto contatti con lui. Ed, infatti, nell'economia del suo concorso nel reato di truffa ed utilizzazione di titoli di credito di provenienza illecita, il ruolo da lui assunto era quello di spendere all'esterno il suo nome ma non di agire in concreto nella gestione del negozio a lui fittiziamente intestato.
In definitiva, i motivi di ricorso appaiono incentrati sulla contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito: essi, risolvendosi in censure in fatto della sentenza impugnata, sono preclusi in questa sede di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3). Quanto ai motivi posti a base del ricorso del AS, come già enunciato in premessa, essi sono manifestamente infondati. In ordine al primo, a parte la genericità della censura, si osserva che la nullità sancita dall'art. 522 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente la discrasia tra i fatti oggetto della contestazione di cui al decreto di citazione e quanto ritenuto in sentenza. Il richiamo che è stato fatto dalla Corte d'Appello all'episodio relativo all'arresto in flagranza del AS, indipendentemente dalla circostanza che i titoli di credito, di provenienza illecita, rinvenuti in possesso dell'imputato siano stati oggetto di contestazione, ha avuto la finalità di inquadrare l'inizio delle indagini, e lo svolgersi dei fatti storici che hanno riguardato la vicenda processuale.
Quanto alla responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti oggetto di contestazione, laddove si è eccepita la non configurabilità del concorso morale a posteriori, per adesione psicologica, al delitto di ricettazione già consumato da altri, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nei motivi, si riferisce alle ipotesi in cui il concorso morale si sia espresso successivamente al reato (di ricettazione) consumato. Nel caso di specie (V. sentenza di primo grado) l'adesione psicologica alla ricettazione dei titoli di credito di provenienza illecita (successivamente utilizzati per pagare forniture di merci) da parte del AS è stata preventiva, essa si inseriva nel disegno criminoso di attuazione dei delitti di truffa (dichiarati estinti per prescrizione) attuati ai danni delle varie ditte presso cui acquistavano merce a nome di altra ditta, nella inconsapevolezza del suo titolare, utilizzandone denominazione e partita IVA, e creando una sede legale fasulla. Per altro il motivo non è consentito in sede di legittimità, perché concerne differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto.
Da ultimo va altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si è eccepita la non regolarità delle notifiche ai difensori costituiti durante tutto il primo grado di giudizio. Relativamente ai limiti del sindacato del giudice di legittimità in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), anche dopo la modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il ricorso deve essere autosufficiente, cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Cass. sez. 1^ 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6^ 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. Sez. 6^ 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153). Ebbene, per il caso di specie, per altro in chiave dubitativa (....non sembrano siano state effettuate con regolarità...), si eccepisce la nullità delle notifiche ai difensori "costituiti" senza neanche indicare a quale fase del processo esse si riferiscano. Più complesse sono le argomentazioni in diritto proposte con il ricorso da PA MP, ma i motivi posti a base dello stesso sono comunque infondati.
Circa la eccepita inutilizzabilità (V. esposizione dei motivi nella parte narrativa) delle dichiarazioni rese dal teste ZI, sottufficiale dei carabinieri, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello tale testimonianza va inquadrata nell'ambito dell'art. 195 cod. proc. pen., comma 1. Non ha alcuna rilevanza la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria cui fa riferimento il 4 comma, stesso art.. Egli va considerato alla stregua di un qualsiasi teste che, indicando il nominativo del teste di riferimento, depone in ordine a circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione sensoriale di quest'ultimo che le ha a lui comunicate.
Dagli atti emerge che nessuna delle parti, P.M. o Difesa degli imputati, ha chiesto che il teste di riferimento venisse chiamato a deporre.
In questo caso va affermata d'ufficio l'indubbia l'utilizzabilità della testimonianze indiretta ex art. 195 c.p.p. (V. per tutte sez. 3 sentenza n. 18058 del 12.02.2004, Rv. 238848). Vero è che una dottrina autorevole, ma minoritaria, reputa che sia vietata l'utilizzazione della testimonianza indiretta ogni qual volta non sia stata assunta la testimonianza diretta del teste di riferimento, salvi i casi eccezionali tassativamente previsti in cui l'esame del teste di riferimento risulti impossibile per morte, infermità o irriperibilità.
Contro questa tesi rigorista, però, militano più argomenti, di carattere logico, sistematico e storico:
a) anzitutto le disposizioni dell'art. 195 c.p.p., commi 3 e 7 vietano la utilizzazione delle testimonianze indirette solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una delle parti, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza diretta (comma 3) o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia (comma 7).
Secondo il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit si deve concludere che il legislatore non ha voluto estendere l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta a ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
In altri termini, poiché le disposizioni dei predetti commi 3 e 7 configurano norme eccezionali rispetto al principio di libertà della prova, desumibile dall'art. 189 c.p.p., e al principio della generale ammissibilità della prova testimoniale, desumibile dall'art. 194 c.p.p., a norma dell'art. 14 delle preleggi, le stesse disposizioni non possono applicarsi oltre i casi in esse considerati;
b) in secondo luogo, quest'ultima interpretazione ha anche l'avallo della Relazione al progetto preliminare del codice, soprattutto laddove precisa che "resta salva, invece, la legittimità della testimonianza indiretta quando manchi la richiesta di parte e il giudice ritenga di non attingere alla fonte diretta delle informazioni" (pag. 62);
c) siffatta interpretazione da una parte è confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24/1992, dall'altra è perfettamente in linea con la formulazione del novellato art. 111 Cost., comma 5, secondo cui la formazione della prova può aver luogo senza il contraddittorio delle parti quando vi sia il consenso dell'imputato.
Infatti, la mancata richiesta dell'imputato di chiamare a deporre il teste di riferimento, e più ancora la sua espressa rinunzia, possono essere interpretate come consenso alla utilizzabilità delle risultanze delle testimonianze indirette, ovverosia come rinuncia a sentire il teste diretto sotto il controllo dibattimentale incrociato;
d) infine, sotto un profilo logico, la tesi rigorista qui criticata finirebbe per vanificare sostanzialmente l'istituto processuale della testimonianza indiretta, che pure è previsto dall'ordinamento, giacché in assenza della testimonianza diretta quella indiretta non potrebbe essere utilizzata, mentre in presenza della testimonianza diretta essa, nella maggior parte dei casi, perderebbe o vedrebbe comunque sminuito il suo valore probatorio. Quanto alla eccepita violazione di legge con riferimento all'art. 62 c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, va premesso che non corrisponde alla realtà
processuale che le dichiarazioni rese, per altro spontaneamente, dal AS durante il tragitto in auto agli investigatori siano state poste a fondamento del giudizio di colpevolezza ed utilizzate come prova a carico del ricorrente. Nella narrativa già si è esposto che il AS, dopo aver deciso di collaborare con i carabinieri, si era offerto di guidarli verso il luogo ove era situato il negozio presso cui doveva consegnare la merce acquistata a Bari. Si verte nell'ipotesi di cui all'art. 350 cod. proc. pen., comma 5, si tratta, infatti, di assunzione dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza la presenza del difensore, di notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Alcuna chiamata di correità è stata fatta dal AS in tale frangente, egli si è limitato ad indicare il luogo dove doveva essere depositata la merce e dove poi è stata rinvenuta dai carabinieri la documentazione utile all'accertamento dei reati. La Corte d'Appello è categorica nell'affermare che "null'altro è stato utilizzato dai giudici ai fini della decisione". Da ultimo, riguardo alla censura relativa alla mancata motivazione del diniego delle attenuanti generiche, si osserva che la Corte d'Appello ha recepito in pieno la motivazione del giudice di primo grado anche con riferimento a tale aspetto.
Alla dichiarazione di inammissibilità e al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e per i soli CO ER e OR EP ciascuno anche della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del AS e del CO che condanna al pagamento della soma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende;
rigetta il ricorso dello PA, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008