Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41113
CASS
Sentenza 18 settembre 2013

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Non è configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982, quando la condanna per il delitto da cui ha tratto causa l'obbligo medesimo concerna uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7, comma primo, lett. b) della legge n. 136 del 2010 e sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 136 cit., essendo, invece, irrilevante che i beni e le disponibilità oggetto dell'omessa comunicazione siano entrati nel patrimonio del condannato per il delitto presupposto, in data successiva alla predetta normativa del 2010. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato in esame nei confronti di un soggetto condannato nel 2009 per il reato di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, relativamente a disponibilità patrimoniali acquisite nel 2011).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41113
    Data del deposito : 18 settembre 2013

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