Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME I034 24 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISOLUZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 640/99 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 4205/99 Cron. 7047 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 1128 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 30/11/00 CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE · Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig -SOLE-24-ORE.... SE N TE NZA per diritti L. 6002 sul ricorso proposto da: A il IL CANCELLIERE MA TI SPA, in persona del Presidente del LIRE 1500 Cons. di Amm. e AU TI, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che lo all'avvocato VALDINA RODOLFO, 0239656 difende unitamente 0239632 giusta delega in atti;
- ricorrente -
- 0239631 contro 0239606 FUMAGALLI IMPIANTI SPA;
intimato 2000 °e sul 2° ricorso n 04205/99 proposto da: 1963 -1- FUMAGALLI IMPIANTI SPA, in persona dell'Amm.re Anita CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RIGHI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO UFFICIO COPIE 51, Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato RUFINI FRANCESCO, dal Sig. GUARDASCIONE la difende unitamente all'avvocato MACCONE che per diritti 600 12 601 FEDERICO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MA TI SPA;
- intimato CANCELLERIA avverso la sentenza n. 2297/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 45426 udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio CANCELLERIA MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Rodolfo VALDINA, difensore del DF454265 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZ E principale;
UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Bichiesta copia Studio dal SigMANCINI Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per per diritt 6000 18 SET. 2001 il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità CRACELLIERE del ricorso incidentale. CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo Con citazione 11/5/1979 la s.p.a. CA di Salerno conveniva in giudi- zio la s.p.a. UM Impianti chiedendone la condanna all'adempimento del contratto di appalto relativo alla fornitura di una centrale termoelettrica. La società convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della doman- in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto di appalto dae, per fatto e colpa della controparte ed il risarcimento dei danni. La società attrice modificava la domanda di adempimento in quella di ri- soluzione per colpa della UM con condanna di quest'ultima alla re- stituzione della somma di £ 71.000.000 versata in acconto. L'adito tribunale di Milano, con sentenza 16/6/1986, dichiarava risolto il contratto per colpa della CA di Salerno in considerazione del mancato assolvimento di oneri amministrativi e della omessa esecuzione di opere edili a carico dell'attrice - necessarie per l'installazione dell'impianto e riteneva che il danno subito dalla UM potesse essere reintegrato e soddisfatto con la somma di £ 71.000.000 percepita come acconto. Avverso la detta sentenza la CA di Salerno proponeva gravame al quale resisteva la UM che, a sua volta, spiegava appello incidentale. La corte di appello di Milano, con sentenza 23/10/1992, dopo aver dispo- sto una c.t.u. per determinare i danni lamentati dalla società appaltatrice, in riforma dell'impugnata decisione dichiarava risolto il contratto di appalto per fatto e colpa della UM e condannava quest'ultima a restituire alla CA di Salerno e per essa alla società incorporante AU TT - la somma complessiva di £ 71.000.000 oltre rivalutazione ed interessi. 3 La UM proponeva ricorso per cassazione al quale resisteva la s.p.a. AU TT. Con sentenza 26/10/1995 la Corte di Cassazione accoglieva il secondo ed il terzo motivo del ricorso affermando: che la decisione impugnata non si era fatta carico di verificare la ricorrenza, nel contesto degli accordi con- trattuali, dell'obbligazione reputata non adempiuta dall'appaltatore; che mai la CA aveva addebitato alla UM l'inadempimento rilevato dalla corte di appello ed individuato nel mancato invio dei disegni di assieme della progettazione tecnica;
che tale asserito inadempimento si poneva in contrasto con le tesi difensive della stessa CA;
che la corte di merito, per acquisire la prova in ordine alla mancata esecuzione dei detti disegni di assieme, mal aveva utilizzato, per fini estranei al quesito affidato al c.t.u., accertamenti di fatto compiuti dal consulente. La s.p.a. AU TT riassumeva il processo innanzi al designato giudice del rinvio ( altra sezione della corte di appello di Milano) ed insi- steva nell'accoglimento del gravame. La società UM chiedeva il ri- getto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale. Con sentenza 4/8/1998 il giudice del rinvio: rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale;
liquidava il danno subito dalla UM in £ 88.957.545 e accertato l'obbligo dell'appellante incidentale di resti- - tuire £ 82.657.616 - operava la compensazione per le quantità corrispon- denti;
condannava la AU TT a pagare alla UM la somma re- sidua di £ 6.299.929 oltre rivalutazione ed interessi. La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, come affermato dalla Corte di Cassazione con accertamento vincolante per il giudice di rinvio, la 4 CA aveva addebitato alla UM specifici inadempimenti ( mancato invio dei disegni di assieme e fatti che avrebbero impedito ad essa commit- tente di assolvere agli impegni assunti per consentire il montaggio della centrale) che trovavano smentita nella tesi difensiva con la quale la stessa CA aveva sostenuto di aver realizzato tutte le opere edili di sua com- petenza, con implicita ammissione dell'avvenuta necessaria e preliminare esecuzione da parte dell'appaltatrice degli adempimenti preparatori per l'effettuazione delle dette opere edili;
che, in ogni caso, come risultava dalle prove assunte, la UM aveva proceduto sin dal 1973 alla progettazione tecnica ed alla elaborazione dei disegni;
che lo slittamento dei tempi previsti per l'ultimazione delle opere appaltate non era dovuto ad un ritardo addebi- tabile alla UM;
che la CA Salerno, il cui stabilimento non era stato in attività dal 1974 al 1978, aveva trasmesso un solo sollecito scritto in data 3/8/1978, ossia oltre un anno dopo la dichiarazione della UM di intendere risolto il contratto per inadempimento della committente;
che i comportamenti tenuti dai contraenti non avevano impedito alle parti di ride- finire i termini contrattuali dell'appalto con accordi verbali, raggiunti nel 1976, con i quali la CA aveva manifestato una volontà incompatibile con la successiva pretesa di attribuire all'appaltatrice la responsabilità dei ritardi anteriori;
che, in esecuzione delle nuove intese contrattuali, la Fuma- galli aveva inviato alla CA l'aggiornamento della precedente conferma d'ordine chiedendo la trasmissione di una copia controfirmata;
che a questa comunicazione la CA non aveva mai dato risposta a conferma della sua grave inadempienza tenuto conto del rilevante interesse della committente ad ottenere un'espressa accettazione scritta delle modificazioni negoziali;
5 che era dunque pretestuosa ed infondata la pretesa della CA di addebi- tare alla UM la colpa di non aver dato esecuzione agli adempimenti fissati a suo carico nella conferma d'ordine che la stessa committente non aveva accettato per iscritto;
che, alla luce delle risultanze istruttorie, il danno subito dalla UM per l'inadempimento della cartiera andava determi- nato in [...] £ 88.957.545 di cui, in particolare, £ 8.000.000 per spe- se relative all'attività progettuale, £ 42.604.545 per merce acquistata, £ 20.500.000 per spese generali e £ 4.203.000 per spese per difensore ed arbi- tri nel procedimento promosso dalla subfornitrice Impianti Idrotermici;
che gli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni andava- no applicati sugli importi via via rivalutati anno per anno con riferimento alla variazione degli indici Istat. La cassazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla corte di appello di Milano è stata chiesta dalla s.p.a. AU TT con ricorso af- fidato a quattro motivi illustrati da memoria. La UM Impianti ha resi- stito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sor- retto da un solo motivo. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale la s.p.a. AU TT de- nuncia violazione ed impropria applicazione degli articoli 1453 e seguenti c.c., nonché omissioni e contraddizioni in ordine a punti decisivi. Secondo la ricorrente la corte milanese - dopo aver rilevato che essa società Benedet- ti, sostenendo l'esaurimento da parte della committente delle opere edili 6 propedeutiche all'installazione dell'impianto, si era posta in contrasto con la tesi dell'inadempimento della UM nell'approntare e nel consegnare i progetti ed i disegni necessari per realizzare le dette opere edili- non ha af- frontato il problema dell'individuazione del motivo idoneo a giustificare l'ulteriore inadempimento della UM ravvisabile nel non aver instal- lato l'impianto ed attribuibile a sua esclusiva colpa non sussistendo alcun impedimento per tale installazione posto che le necessarie e preventive ope- re edili erano state eseguite. La corte di appello, inoltre, non ha tenuto conto dei riscontri istruttori acquisiti in ordine alle sollecitazioni verbali inutil- mente rivolte alla MA per ottenere "l'invio del materiale necessario per la realizzazione dell'impianto". Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 1453 e seguenti, 1230 e 1235, 1327, 1362 e seguenti e 1352 c.c., nonché omissioni e contraddizioni in relazione a punti decisivi. Sostiene la AU TT che la corte di merito non ha tenuto presente il contenuto della ricognizione novativa del contratto, convenuta il 23/3/1976, alle con- dizioni poi versate nel testo confermativo del 9/7/1976. Da tale contenuto emerge che la UM avrebbe dovuto provvedere a redigere disegni e progetti mai eseguiti – necessari per la realizzazione delle opere edili in- - terne al capannone mirate alla installazione dell'impianto. La corte di ap- pello ha invece inventato l'inadempimento della committente per non aver questa rimesso alla UM la copia sottoscritta dell'ordine 9/7/1976, sen- za considerare che il testo dell'ordine faceva riferimento ad una convenzio- ne negoziale già raggiunta ed attuata dalla stessa UM. Il giudice del rinvio ha quindi violato le norme sull'interpretazione dei contratti ed ha 7 ignorato la natura ricognitiva dell'ordine, ipotizzando un'inesistente intesa dei contraenti sulla necessità di approvare per iscritto anche la ricognizione. La Corte rileva l'infondatezza dei detti motivi che, per evidenti ragioni di ordine logico, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta interdipendenza e connessione riguardando entrambi l'interpretazione del contratto di appalto stipulato dalle parti e la valutazione dei contrapposti comportamenti ed inadempimenti dei contraenti. Occorre premettere che, come è noto, in tema di interpretazione dei con- tratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei con- traenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter lo- gico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. La giurisprudenza di questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri 8 principali ( significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrat- tuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. Del pari va segnalato che, come è pacifico nella giurisprudenza di legit- timità, ai fini della pronuncia della risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di compara- zione in ordine al comportamento di ambe le parti per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimen- ti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma: tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ( sentenze 22/5/1998 n. 5114; 5/1/1998 n. 41; 1/3/1995 n. 2347; 28/10/1994 n. 8897). Nella specie la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: la corte di appello ha coerentemente proce- duto alla interpretazione del contenuto del contratto iniziale di appalto sti- pulato nel giugno 1973 e del nuovo accordo raggiunto verbalmente nel mar- zo 1976 sfociato con l'invio di una nuova proposta d'ordine del 9/7/1996 - con riferimento agli obblighi assunti dai contraenti al fine della valutazione comparativa del comportamento delle parti. Il procedimento logico-giuridico riportato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contratto in esame e dei suc- cessivi accordi raggiunti dalle parti è fondato su un'indagine condotta nel 9 rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione suffi- ciente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto. Deve pertanto ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: al riguardo la ricorrente si è limitata a sostenere la viola- zione dell'articolo 1362 c.c. svolgendo sul punto generiche argomentazioni il che rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" in- terpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. La corte di appello - dopo aver individuato i diritti e gli obblighi sorti per le parti dal contratto preliminare - ha poi puntualmente proceduto alla disa- mina delle opposte deduzioni delle società appaltatrice e committente appli- cando in proposito i consolidati principi giurisprudenziali in tema di ina- dempimento reciproco. La corte distrettuale ha sostanzialmente proceduto alla valutazione com- parativa del comportamento delle parti contrattuali (precedente e successivo al rinnovo delle intese avvenuto nei primi mesi del 1976) ed ha sottolineato l'importanza dell'inadempimento della società committente nell'ambito dell'economia generale del contratto. In particolare come riportato nella parte espositiva che precede - la corte di merito ha esaminato gli atti acquisiti al processo ritenuti rilevanti e, sulla base dei fatti qualificanti e nell'ambito dell'economia del rapporto se- condo quanto prospettato dalle stesse parti, ha rilevato che: a) la UM aveva proceduto alla progettazione tecnica ed alla elaborazione dei disegni per cui non era inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il con- tratto di appalto prima della conferma d'ordine del luglio 1976; b) le parti - a seguito dei ritardi imputabili alla committente - avevano ridefinito i termi- 10 ni contrattuali con accordi verbali raggiunti nei primi mesi del 1976; c) in esecuzione delle nuove intese l'aggiornamento della conferma d'ordine era stata inviata dalla UM alla CA Salerno chiedendone la restituzio- ne con la firma per l'accettazione; d) l'omissione di una risposta scritta della CA doveva interpretarsi come un fatto gravemente lesivo dell'interesse della società appaltatrice tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa della committente La decisione impugnata è conforme al principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, l'importanza delle inadempienze di una delle parti deve essere intesa non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma con riferimento all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del con- tratto, l'equilibrio contrattuale quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo in con- siderazione dei particolari interessi dei contraenti medesimi. La valutazione in concreto della gravità o meno dell'inadempimento costituisce un apprez- zamento di fatto rimesso al giudice del merito insindacabile in sede di legit- timità se sorretto da congrua motivazione immune ad vizi logici e giuridici. La corte territoriale ha evidenziato che la UM, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, al momento del rinnovo degli accordi, av- venuto nel 1976, aveva già predisposto e redatto i progetti ed i disegni tec- nici e non ha poi rispettato l'obbligo di installare l'impianto per non aver la committente restituito la conferma d'ordine controfirmata per accettazione. 11 Il giudice del rinvio ha ampiamente motivato la necessità dell'accettazione scritta della conferma d'ordine - ponendo in evidenza il rilevante interesse della UM ad ottenere tale conferma prima di pro- cedere all'adempimento degli obblighi a suo carico ( ossia l'installazione dell'impianto ) - ed al riguardo ha fatto riferimento: 1) alle sostanziali e consistenti modifiche al contratto di appalto, stipulato per iscritto, apportate con le nuove intese orali da regolarizzare con la stessa forma scritta;
2) alla necessità, in esecuzione delle nuove intese, dell'invio della conferma d'ordine che doveva suggellare e confermare definitivamente il contenuto delle rinnovate intese negoziali richiedenti la manifestazione del consenso scritto;
3) all'interesse ed all'utilità della società appaltatrice di precostituirsi una prova scritta del consenso della committente alla nuova disciplina nego- ziale in tutti i suoi aspetti riportati dettagliatamente nell'aggiornamento della precedente conferma d'ordine; 4) al contenuto dell'aggiornamento della proposta d'ordine che riproduceva fedelmente le nuove intese verbali da perfezionare per iscritto. come sostenutoE' appena caso di rilevare poi che non può ritenersi dalla ricorrente - che la società appaltatrice, con la trasmissione dei progetti alla Elettromeccanica, abbia dato esecuzione al contratto rinnovato anche prima dell'invio dell'aggiornamento della proposta d'ordine, così dimo- strando di aver già raggiunto e perfezionato il nuovo accordo senza neces- sità di accettazione scritta della proposta d'ordine. E' evidente che il de- scritto comportamento della UM deve inquadrarsi solo in quell'attività preparatoria scrupolosamente posta in essere dalla committente 12 al fine di poter assolvere, con rapidità ed efficienza, ai propri obblighi al momento del perfezionamento delle nuove intese. In definitiva devono ritenersi del tutto insussistenti le asserite violazioni di legge denunciate dalla ricorrente con i motivi in esame e che presuppon- gono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella ineccepibilmente effettuata dalla corte territoriale. Con il terzo motivo la s.p.a. AU TT - denunciando violazione degli articoli 2967 c.c., 61 e 116 c.p.c. nonché omesso esame, carenza e contraddizione della motivazione in ordine a punti decisivi - deduce che il giudice del rinvio ha ignorato, o disatteso immotivatamente, le risultanze istruttorie e le valutazioni del c.t.u. per definire i pregiudizi lamentati dalla UM e per quantificare il relativo danno. In particolare, in relazione alla voce di danno relativa a studi e progettazione, la corte di appello, dopo aver definito “significativo” ed in parte accoglibile il risultato dell'accertamento tecnico con il quale era stato escluso l'approntamento da parte della società appaltatrice della progettazione dell'impianto, ha poi di- satteso tale risultato dando credito ad una deposizione testimoniale con la quale erano state riferite valutazioni dell'ufficio tecnico della UM. Inoltre, con riferimento alla voce di danno concernente la merce acquistata, la relazione tecnica aveva messo a fuoco che delle 17 componenti indicate dalla UM, nove non erano state reperite nel magazzino ( e non pote- vano ritenersi degradate ) mentre otto erano state reperite e che l'appaltatrice avrebbe potuto consegnare alla committente le une e le altre la cui custodia corrispondeva ad un interesse della prima per la possibile riuti- lizzazione. Tutto ciò è stato ignorato dalla corte di appello che ha apoditti- 13 camente affermato un generico "degrado" ed un supposto dovere di "custodia". Infine, sui costi della procedura arbitrale, la corte di merito non ha verificato ( come invece effettuato dal c.t.u. ) la sussistenza o meno di oneri subiti dalla UM all'esito dell'arbitrato e non ha considerato che il rapporto con la subfornitrice era stato definito in via transattiva con la ri- soluzione del contratto e con l'erogazione di rimborsi "satisfattori". Le dette censure sono infondate risolvendosi essenzialmente, pur se tito- late anche come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella pro- spettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed ap- prezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie ( con riferimento all'accertamento ed alla quantificazione dei danni lamentali dalla Fumagal- li) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motiva- zione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se - come appunto nella specie sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in di- scussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottempe- rare all'obbligo della motivazione il giudice di merito é tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione pro- spettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi come nel caso in esame gli elementi sui quali fonda la decisione e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specifica- mente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. 14 Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico- giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza le “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri del giudice di merito. Per poter poi configurare il vizio della motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla con- troversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata conside- rata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il ricorrente, però, ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione) di specificare e riportare le risultanze istruttorie non esaminate e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare sulla base delle sole deduzioni contenute - nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale 15 del difetto di motivazione e la decisività della circostanza di fatto non con- siderata e ritenuta irrilevante. Nella specie non e' ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. La corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie precisate nella decisione impugnata, ha esaminato le singole voci di danno indicate dalla UM ed ha poi quantificato in complessive £ 88.957.545 la somma da riconoscere a tale titolo alla società appaltatrice. La corte di merito è pervenuta alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giu- ridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze pro- batorie con riferimento: alla voluminosa documentazione esibita dalla Fu- magalli a conferma dell'attività svolta, alle deposizioni testimoniali, all'interrogatorio reso dal legale rappresentante della società committente (AU TT ), alla relazione del c.t.u., alle fatture relative ai materiali acquistati dalla appaltatrice, al comportamento processuale della commit- tente. La corte milanese ha anche ravvisato gli estremi per applicare i criteri equitativi ex articolo 1226 c.c. e per fare ricorso alla prova presuntiva. Il giudice del rinvio ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, cir- ca i detti accertamenti in fatto, con sufficiente motivazione esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ra- gioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappo- ne le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice di merito non e' certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 16 In particolare occorre osservare che la valutazione dei vari elementi pro- batori, considerati nel loro complesso, operata dalla corte di appello con ri- ferimento ai danni lamentati dalla UM ed alla loro quantificazione, es- sendo fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sot- trae al sindacato di legittimità limitato al riscontro estrinseco di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare la ragioni della deci- sione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito. Peraltro dalla motivazione dell'impugnata sentenza (i cui tratti salienti sono stati sopra ri- portati) risulta chiaro come il giudice di secondo grado, nel porre in eviden- za gli elementi favorevoli alla tesi della UM, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati nella contraria tesi della ricorrente. Quanto poi alla doglianza relativa all'asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u. deve rilevarsi che la stessa non è meritevole di acco- glimento sotto un duplice profilo e, cioè, per la sua genericità e per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non riporta il contenuto com- pleto e specifico della relazione del c.t.u. e non ha fornito alcun elemento valido per poter ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio. Ciò comporta l'impossibilità di ricostruire il pensiero del c.t.u. che si porrebbe in contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte di appello e con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado. Sotto il secondo aspetto già si è osservato che la valuta- zione della corte territoriale in ordine ai risultati della c.t.u. si sottrae al sin- dacato di legittimità tenuto conto dell'ampia e convincente motivazione con 1717 la quale la corte di appello ha ritenuto di dissentire ( peraltro solo in parte) dalle conclusioni riportate nella relazione peritale. Occorre inoltre segnalare che, come è noto, in tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento discrezionale del giudi- ce del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla con- gruenza della relativa motivazione. Deve infine evidenziarsi che la ricorrente, con la tesi concernente gli er- rori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso so- stenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesi- stenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come nella specie ) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Con il quarto motivo la società ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 2056, 1223 e 1224 c.c. ed omesso esame per aver la corte di appello erroneamente cumulato la rivalutazione monetaria e gli interessi, così procedendo ad una duplice liquidazione dello stesso danno in contrasto 18 con i principi giurisprudenziali in proposito più volte affermati nella giuri- sprudenza di legittimità. Anche questo motivo, al pari degli altri, è infondato atteso che la corte di appello, nel calcolare gli interessi sulla somma riconosciuta alla UM a titolo di risarcimento danni, si è puntualmente attenuta ai principi al riguar- do ripetutamente enunciati da questa Corte secondo cui nelle obbligazione di valore il computo degli interessi va effettuato sui singoli incrementi no- minali della somma originaria - liquidata per il detto titolo - ossia sulle 350000 somme via via rivalutate anno per anno con riferimento alle periodiche va- riazioni degli indici Istat relativi al costo della vita. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Il ricorso incidentale prima ancora della pronuncia del suo assorbi- mento in quanto proposto in via subordinata all'accoglimento del ricorso -principale deve essere dichiarato inammissibile perché del tutto privo dell'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa come invece imposto, a pena di inammissibilità, dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. applicabile anche al ricorso incidentale ex 3° comma dell'articolo 371 c.p.c. Sussistono giusti motivi, stante anche la reciproca soccombenza, per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammis- sibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Roma 30 novembre 2000 ་ Il presidente estensore боташи стаи пеш IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 08 MAR 2001 7 IL CANDY Roma_ 19 -