Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 I R / R @ 67002 6 T S 2 I A . T R G . E 5 U P . . R L B D I N L L LICA ITALIANA A A R A E BBLICA . D T D B B 039 5 8/02 I E A S T T N A E N 1 IN I S E 3 I S R 1 A E E . T DUCASSAZIONE N 'A CORTE A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 22682/1999 + Dott. Alfio Finocchiaro 1592/2000 Cons.Relatore Dott. Massimo Oddo Cron. 9243 Consigliere Dott. Stefano Monaci Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 5 dicembre 2001 Dott. Salvatore Di Palma JORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CAMPIONE CIVILE OGGETTO 67002 sul ricorso proposto il 29 novembre 1999 da: N. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- - presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
SOLE 24 OREdal Sig. -in persona S.a.s. Baia dei Pini Ovest di Tognin geom. Luciano & C. per diritti € 1SS 2-3 MARC2002RE del suo legale rappresentante Luciano Tognin assistita e difesa in - virtà di procura a margine del controricorso dagli avv.ti Massimo Ubertose di Rovigo ed Anna Maria di Roberto, presso la quale ultima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domicilia in Roma alla p.zza Giovine Italia, n. 7 Richiesta copia studio dal Sig. IPSOR controricorrente e ricorrente incidentale per diritti € SS 1 9 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della #23 MAR 2002- 7 IL CANCELLIERE ? proc. n. 22682/99 + 1592/00R.G. Sardegna - sez. VII - n. 123/98. All 16.10.98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 di- cembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente Ministero l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del dott. Giovanni Paolo Polizzi, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Baia dei Pini Ovest S.a.s. presentava l'1 luglio 1983 dichiarazione straordinaria INVIM, ai sensi dell'art. 26, d.p.r. 26 febbraio 1983, n. 55, in relazione ad un appezzamento di terreno sito in Comune di A- gliento, località Farriali, e l'Ufficio del registro di Sassari, a seguito di perizia eseguita dall'U.T.E., rettificava in L.
3.243.000.000 il valo- re finale dichiarato dalla società in L. 486.000.000. All'avviso di rettifica si opponeva la contribuente il 28 giugno 1986, deducendo il difetto di motivazione dell'atto e l'eccessività del valo- re accertato, e l'8 dicembre 1988 la Commissione Tributaria di 1° grado di Tempio Pausania, in parziale accoglimento dell'opposizio- ne, determinava il valore finale in L.
2.072.180.000. La decisione, appellata da entrambe le parti, era riformata il 26 giu- gno/15 ottobre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che respingeva l'impugnazione dell'Ufficio e, in accogli- mento di quella della contribuente, dichiarava congruo il valore di- chiarato dalla società, sul rilievo che nella zona non risultavano ese- proc. n. 22682/99 + 1592/00R.G. 2 guite, nel periodo, vendite di immobili similari alle quali potere fare riferimento, che il terreno de quo risultava privo di infrastrutture, che per la costruzione di una strada nel medesimo comparto era stata pa- gata un'indennità di esproprio di L. 150 al m.q. e che nella zona sus- sistevano vincoli, i quali comportavano notevoli vincoli alla disponi- bilità dell'area. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e la S.a.s. Baia dei Pini Ovest resisteva con controri- corso notificato l'8 gennaio 2000 e proponeva contestuale ricorso in- cidentale avverso la sisposta compensazione delle spese del procedi- mento. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle Finanze con l'unico motivo di ricorso ha lamentato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugna- ta, giacché la stessa si fonderebbe su quattro circostanze, due delle quali prive di rilievo ai fini della valutazione dell'immobile, e, le al- tre due, travisate dalla commissione tributaria, che avrebbe da queste tratto un significato diametralmente opposto a quello reale. Nessun rilievo, infatti, avrebbe potuto attribuirsi nella determinazio- ne del valore dell'area all'assenza nel periodo considerato di vendite di terreni similari, non avendo l'Ufficio utilizzato nella sua stima il criterio sintetico-comparativo, ed alla misura dell'indennità di espro- prio corrisposta per una strada inclusa nel comparto, sia per la gene- ricità del riferimento e sia perché la liquidazione del relativo indeniz- zo viene effettuata con criteri diversi da quelli del valore venale del proc. n. 22682/99 + 1592/00R.G. 3 bene. La mancanza di infrastrutture, inoltre, non avrebbe giustificato una riduzione del valore accertato, in quanto sarebbe stata già apprezzata dall'Ufficio ed avrebbe rappresentato grande pregio della superficie, dotata di buona vista sul mare, con esso confinante e destinata ad es- sere sfruttata turisticamente, e, parimenti, la sussistenza di vincoli e- dificatori, che riguardava soltanto 37.000 mq., unitariamente stimati per tale ragione in L. 1.000, avrebbe costituito causa del maggiore valore di L. 20.000 attribuito a ciascuno degli altri 160.241 mq. del cespite. La doglianza non è esaminabile. Il controllo in sede di legittimità dell'adeguatezza della motivazione non può servire a valutare l'eventuale ingiustizia della sentenza im- pugnata ed a mettere in discussione il convincimento in fatto espres- so del giudice di merito, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la correttezza dell'apparato argomen- tativo posto a base di quel convincimento. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, pur prospettandosi co- me denuncia dell'insufficienza e/o contraddittorietà della motivazio- ne della decisione impugnata, si limiti, in sostanza, a proporre, una diversa valutazione delle risultanze probatorie (cfr.: Cass. civ., sez. lav., sent. 3 febbraio 1988 n. 1044), senza evidenziare alcun inade- guato esame di punti decisivi della controversia od un contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, la cui insanabilità non consenta l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a proc. n. 22682/99 + 1592/00R.G. 4 base della decisione. 1.'ipotesi, infatti, è assimilabile alla mancara enunciazione di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., giacché spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il com- pito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllame l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sorte- si, e di dare prevalenza secondo il suo libero apprezzamento (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Nella specie in tale paradigma è incorso il ricorrente nella sua esclu- siva critica alla valenza ed al tenore attribuito dal giudice di secondo DSD grado alle circostanze apprezzate ai fini della pronuncia, in quanto il diniego dell'efficacia indiziaria di due di queste e l'asserzione del travisamento del senso delle altre due, perché interpretate diversa- mente da come inteso dalla parte soccombente, non sono suscettibili di inficiare la congruità e l'adeguatezza della motivazione, che dal- l'insindacabile assegnazione ad esse di un utile e conferente contrario significato ha tratto il convincimento dell'infondatezza della pretesa fiscale. All'inammissibilità dell'unica censura del Ministero consegue quella del ricorso principale. Eguale inammissibilità va pronunciata in ordine al ricorso incidenta- le, con il quale la contribuente ha impugnato il capo della pronuncia proc. n. 22682/99 + 1592/00R.G. 5 di secondo grado relativo alla regolamentazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, giacché non è stato menzionato dalla società alcun motivo a sostegno dell'illegittimità sul punto della decisione impu- gnata, che ha ritenuto la sussistenza di buoni motivi per la compensa- zione degli oneri processuali delle parti. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce I ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 dicembre 2001. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Alfio Finocchiaro Ou Il cancelliere IL CANCELLIERE 01 Innocenze tista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS E C N O I Z 6 8 A 9 R 5 1 T . / S 4 N I / 6 G A 2 E I B . R . R .R L P A L . A T D A D . U L B E E B T A D I T N I R A S E 1 I T S N 3 R E E 1 S E . T N A A M proc. n. 22682/99 + 1592/00R.G. 6