Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/01/2004
1. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 433
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023479/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA KH N. IL 20/06/1964;
avverso ORDINANZA del 29/04/2003 TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar. OSSERVA
Con ordinanza in data 29 aprile 2003, il Tribunale di Treviso, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di BI MO, alias LH AL, alias LH FA volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di cumulo che aveva omesso l'avviso ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., tenuto conto che l'ordine di esecuzione del P.M. in data 23
aprile 1998 aveva determinato la pena da scontare in anni 2 mesi 1 e giorni 16 di reclusione.
Il giudice dell'esecuzione osservava che l'ordine di esecuzione non era stato sospeso perché il ricorrente era detenuto per altra causa. Avverso tale decisione propone ricorso lo stesso ZO, sostenendo il diritto alla sospensione dell'esecuzione, riferita ad un reato non compreso tra quelli di cui all'art. 4 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche.
Insiste quindi per l'annullamento del provvedimento. Il ricorso è infondato e merita il rigetto: questa Corte ha ritenuto che "In tema di esecuzione di pene detentive brevi, attesa la ragion d'essere della sospensione prevista dall'art 656 c.p.p. (e cioè quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato il quale sia in condizioni di poter usufruire di una misura alternativa), è da escludere che detta sospensione possa trovare applicazione nei confronti di soggetto che sia già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire;
il che, peraltro, appare desumibile anche dal disposto di cui al comma 2 del citato art. 656 c.p.p., secondo il quale, quando il condannato sia già detenuto, l'ordine di esecuzione 'è comunicato al Ministro di Grazia e Giustizia e notificato all'interessatò" (Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2001 ric. Carrara RV 218373).
In applicazione di tale principio, la richiesta dello ZO non può quindi trovare accoglimento.
Segue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso proposto nell'interesse di ZO MO, alias LH AL, alias LH FA;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004