Sentenza 15 giugno 2002
Massime • 1
La regola desumibile dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. in base alla quale, quando vi sia una pluralità di parti rappresentate da un unico procuratore, la notificazione della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione solo se eseguita in tante copie quante sono le parti rappresentate dal medesimo procuratore, vale nell'ipotesi in cui il destinatario della notificazione della sentenza sia quest'ultimo e non anche nel caso inverso, allorché la notificazione sia eseguita ad istanza di più parti rappresentate dallo stesso difensore nei confronti dell'unica parte avversa, dovendo essere consegnata a questa una sola copia dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8639 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 58/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/01/99 - R.G.N. 63531/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 - che il Pretore di Roma, con sentenza del 29.11.88, ha accolto la domanda proposta da DO EL ed altri nei confronti dell'Ente F.S. condannando lo stesso a pagare ai ricorrenti emolumenti per lavoro straordinario;
2 - che tale sentenza è stata notificata al predetto ente il 7.10.89;
3 - che questi ha proposto appello con ricorso depositato il 22.11.89;
4 - che il Tribunale di Roma, con sentenza dell'11.1.99, risolvendo la questione preliminare relativa all'ammissibilità dell'appello, ha ritenuto lo stesso ammissibile;
5 - che in proposito il Tribunale ha rilevato che in caso di più parti domiciliate presso lo stesso procuratore - come nel caso di specie - la notifica della sentenza - ai fini della decorrenza del termine - deve essere eseguita mediante la consegna di un numero di copie corrispondenti al numero delle parti rappresentate, con la conseguenza che l'eventuale consegna di un numero inferiore di copie determina la inesistenza della notificazione e la sua indoneità a far decorrere il termine breve e che ciò vale, riguardo alla notificazione in generale, in relazione a tutte le parti non essendo individuabile alcuna di essa siccome "notificante" la sentenza de qua;
6 - che, pertanto, doveva ritenersi operante il termine annuale e l'appello proposto tempestivamente;
7 - che il sign. EL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 325 e 434 cpc per omessa decisione di un punto decisivo addebitando al Tribunale di non aver deciso sulla eccezione di inammissibilità che non riguardava la notifica della sentenza, bensì il deposito dell'appello;
2 - che il Tribunale ha, evidentemente, ritenuto che anche quando più parti, domiciliate presso un unico procuratore, procedano alla notifica debbano notificare alla controparte un numero di copie eguale a quello dei soggetti notificanti;
3 - che questa Corte, con sentenza n. 9774/98 ha escluso che tale regola valga allorché la notificazione sia, come nella specie, eseguita ad istanza di più parti.
4 - che a tale precedente la Corte si conforma nella presente controversia;
5 - che deve, pertanto, accogliersi il ricorso e rilevato che l'appello non era stato tempestivamente proposto essendo decorso il termine breve, la sentenza va cassata senza rinvio;
6 - che ricorrono giusti motivi per compensare le spese relative al giudizio d'appello;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese relative alla fase d'appello, e condanna la spa Ferrovie dello Stato alle spese del presente giudizio liquidate in E 7 oltre E. 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2002