Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
Nel procedimento pretorile, il decreto incompleto, formato secondo prassi, solo per richiedere al pretore dirigente le indicazioni del giudice e della data d'udienza necessarie per la citazione a giudizio dell'imputato, non rileva all'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione, per la ragione che il decreto, in quanto privo della citazione, è irriconoscibile quale atto di esercizio dell'azione penale. Pertanto l'effetto interruttivo di cui all'art. 160 cod. pen. si verifica nello stesso momento in cui il P.M. provvede, giusto l'art. 554 quarto comma cod. proc. pen., al deposito in segreteria del decreto completo congiuntamente al fascicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Guido IETTI Presidente del 11.1.2000
1.Dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2 " Nunzio CICCHETTI " N.107
3 " Vittorio EBNER " REGISTRO GENERALE
4 " Mario ROTELLA " N.37275/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.g. c/o C.A. Brescia
avverso sentenza 20.1.99 Pretore Brescia, nel proc.
contro
LD IG, n. Lumezzane 21.10.52;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- letta la richiesta del p.m., di annullamento con rinvio;
ritenuto
1 - Il pretore di Brescia ha prosciolto DI IG dai reati di cui agli artt. 81/1, 582 e 635 CP in danno di Saleri Gianbattista, commessi in Bovezzo il giorno 8.10.92, per prescrizione. Ha ritenuto che il decreto di citazione ex art. 555 CPP è inesistente, senza l'indicazione del giudice e della data dell'udienza, fissati dal pretore dirigente.
Ricorre il p.g. per violazione artt. 160 CP e 554 e 555 CPP. Con riferimento a varia giurisprudenza (tra cui cass, sez. IV, 23.3.95, Scalvenzi), ribadendo che il p.m. manifesta la volontà punitiva dello Stato nel momento in cui deposita il decreto presso la sua segreteria (vale a dire prima della richiesta ex artt. 160 - 132/2 disp. att. CPP al pretore dirigente). Pertanto, in quel momento,
s'interrompe la prescrizione. Successivamente il decreto si perfeziona quale vocatio in ius, con i requisiti di cui alle lettere c-d-f.
2 - Il ricorso è infondato.
Le S.U., con sentenza n. 3760/94 (p.m. in proc. Munaro, CED 196573) hanno stabilito che per l'interruzione della prescrizione non è necessaria la notifica all'imputato, perché è sufficiente l'emissione di uno degli atti indicati dall'art. 160 CP, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio, che non è atto ricettizio. Le stesse S.U. con sentenza 13390/98 (p.m. in proc. Boschetti + 6) hanno ribadito che, nei procedimenti avanti al pretore, il decreto di citazione interrompe la prescrizione dalla data di emissione non da quella della notificazione all'imputato. Ma hanno precisato che il provvedimento deve essere completo in ogni sua parte (la sentenza si rifà alla lettera dell'art. 555/1 lett. h CPP che richiede, a chiosa dell'atto, la data e la sottoscrizione del p.m. e dell'ausiliario che lo assiste).
Pertanto il decreto (la cui data rilevante, come in ogni caso di provvedimento scritto, è quella dell'attestazione di deposito, cfr. Cass. sez. II, 1616/96 CED 205875; sez. V, n. 435/98, CED 209956) può ritenersi emesso nel momento in cui è depositato, completo di citazione, dal p.m. in segreteria, in una con il fascicolo, giusto l'art. 554 u.c. CPP, perché solo in quel momento esce dalla sua sfera, con gli effetti sostanziali di cui all'art. 160 CP. Se ne desume l'irrilevanza, a tal fine, della prassi di prima deposito di un atto privo del requisito che ne significa la funzione, in ragione della formazione progressiva del decreto di citazione. E in questo solco è ormai la giurisprudenza successiva a S.U. 14/98. In sintesi: nel procedimento pretorile, il decreto incompleto, formato secondo prassi, solo per richiedere al pretore dirigente le indicazioni del giudice e della data d'udienza (art. 132 - 160 disp. att.), necessarie per la citazione a giudizio dell'imputato (art. 555/1 lett. d CPP), non rileva all'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione, per la ragione che il decreto, in quanto privo della citazione, è irriconoscibile quale atto di esercizio dell'azione penale (cfr. la novella dell'art. 550/1 CPP). Pertanto l'effetto interruttivo di cui all'art. 160 CP si verifica nello stesso momento in cui il p. m. provvede, giusto l'art. 554/4^ co. CPP, al deposito in segreteria del decreto completo congiuntamente al fascicolo (cfr. in termini Cass., sez. V, n. 13390/98, P.M. in proc. Chiodo, CED 212724).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000