Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
In caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la polizia giudiziaria ben può limitare il sequestro ad alcune piante scelte a campione, procedendo contestualmente alla distruzione delle altre, e nella selezione delle piante da sottoporre al vincolo, non deve adottare le modalità previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che tale disposizione disciplina la campionatura dello stupefacente già oggetto di cautela reale e non l'estrazione preliminare alla sua apposizione.
Commentario • 1
- 1. Coltivazione di marijuana post sentenza 32/14 (Cass. pen., sent. 15152/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2009, n. 16097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16097 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 21/01/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 00153
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 036104/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA LE N. IL 30/05/1974;
2) OR IO N. IL 23/11/1952;
avverso ORDINANZA del 08/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
IT IO e AR EL ricorrono, per il tramite del comune difensore, avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, dell'8 agosto 2008, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 19 luglio 2008 dal Gip del Tribunale di Palmi per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 1, per avere,
in concorso con altri, coltivato 487 piante di cannabis indica (già alte circa due metri al momento dell'intervento dei carabinieri) in un terreno sito in contrada "Rosario" del comune di Maropati. Fatto aggravato per l'ingente quantità di stupefacente e, quanto al AR, anche per avere diretto l'attività delittuosa dei concorrenti.
Il tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due ricorrenti, sorpresi dai carabinieri nell'atto in cui si accingevano ad innaffiare le piante di cannabis utilizzando un grosso tubo che attingeva acqua da un terreno, di proprietà di UI CA, madre del AR, sito a 200 metri di distanza dalla piantagione. Mentre, in tema di esigenze cautelari, i giudici del riesame hanno ritenuto di desumere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in ragione sia delle modalità dei fatti e della loro gravità, sia dai precedenti, giudiziali per il AR, penali per il IT, in materia di stupefacenti. La misura irrogata è apparsa proporzionata ai fatti ed alla sanzione irrogabile e l'unica idonea a salvaguardare le esigenze di cautela sociale. Lo stesso tribunale ha anche respinto l'eccezione difensiva di nullità del prelievo dei campioni di piante, per inosservanza del D.P.R. cit. art. 87, comma 2, che richiama le disposizioni dell'art.364 c.p.p., rilevando come tale normativa riguardi il prelievo di campioni di sostanza sottoposta a sequestro, non anche il caso di campionatura estratta prima del sequestro.
Avverso tale decisione ricorrono, dunque, il AR ed il IT che congiuntamente deducono: a) violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 125 comma 3, art. 364 e art. 260, D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 87, art. 83 disp. att. c.p.p., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
denunciano i ricorrenti il mancato rispetto dell'art. 87 che, in tema di prelievo di campionatura e di distruzione degli stupefacenti, impone il rispetto delle formalità previste dall'art. 364 c.p.p., in materia di assistenza e partecipazione del difensore alle operazioni;
assistenza che la legge, più in generale, prevede per le cose deperibili (artt. 260 e 83 disp. att. c.p.p.); b) violazione degli art. 125 c.p.p., comma 3, art. 273 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria, in relazione alla quale i giudici del riesame non avrebbero considerato che la piantagione si trovava su terreno appartenente a persona diversa dagli indagati;
mentre alcun argomento è stato dedotto con riguardo alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80; c) ancora violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze di cautela, dedotte in relazione ai fatti contestati, che non presentano, secondo i ricorrenti, spunti di particolare gravità, ed alla personalità dei ricorrenti, l'uno dei quali (AR), incensurato con pendenze giudiziarie, l'altro (IT) con precedenti datati e non conducenti.
Concludono, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
- 2 - I ricorsi sono infondati.
Deve, anzitutto, rilevarsi, con riguardo al primo dei motivi proposti, come del tutto opportunamente i militari operanti, preso atto delle dimensioni della piantagione e del suo stato di crescita, hanno sottoposto a sequestro solo un numero limitato di piante ed hanno distrutto le altre, in vista anche dell'esigenza di eliminare i rischi connessi con la presenza in loco di tale tipo di piantagione. L'estrazione della campionatura, preliminare al sequestro ed alla distruzione delle piante restanti, è stato, peraltro, correttamente eseguito, anche perché, in proposito, la legge non prescrive regole particolari, ne', ovviamente, prevede sanzioni. I ricorrenti, d'altra parte, non hanno segnalato irregolarità connesse alle modalità di estrazione ne' negato la qualità delle piante estratte ovvero di quelle distrutte, peraltro ampiamente descritta nei verbali di perquisizione e di arresto. In tale condizione, non si presenta coerente rispetto alle richiamate vicende il ricorso al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 87, che regola le modalità di prelievo di campioni di cose già sottoposte a sequestro, non anche l'estrazione di campionatura a questo preliminare.
Manifestamente infondati sono i restanti motivi di ricorso, alla luce dell'ampio e significativo contesto indiziario evidenziato nell'ordinanza impugnata, rappresentato dalla sorpresa dei due indagati, da parte dei carabinieri, nell'atto in cui si apprestavano ad irrigare la piantagione, e delle evidenti esigenze di cautela, in relazione al rischio di reiterazione, legittimamente riferite dal giudice del riesame non solo alla dimensione della piantagione ed all'efficienza dell'organizzazione predisposta per la coltivazione e la cura delle piante - indicative dell'inserimento degli indagati in un circuito criminale capace di produrre e commercializzare la droga- ma anche alla personalità degli odierni ricorrenti, già coinvolti in vicende di traffico di stupefacenti. Infondata è, altresì, la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 80 del richiamato D.P.R., essendo del tutto evidente, allo stato degli atti, la ricorrenza della stessa alla luce delle dimensioni e della tipologia della piantagione in questione.
Non proponibili, infine, nella sede di legittimità sono gli stessi motivi laddove i ricorrenti, formalmente denunciando vizi di violazione di legge o di motivazione, in realtà tendono a proporre, laddove richiamano il posizionamento della piantagione e la condizione dei luoghi, una diversa valutazione dei fatti pacificamente accertati e coerentemente valutati dal tribunale. I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009