Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Nel caso di spoglio o di turbativa posti in essere con più atti materiali distanziati nel tempo, il termine di un anno per l'esperimento dell'azione possessoria non può decorrere dal primo di essi se dopo ciascun atto, e senza nessuna opposizione da parte dell'agente, venga ripristinata ad opera dello spogliato la situazione precedente, venendo meno in tal caso il collegamento tra i vari atti, ciascuno dei quali va riferito ad un distinto periodo di possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IA AN, CÒ IU, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FRANCESCO FURNARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NO IU, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANICIO GALLO 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATELLA, difesa dagli avvocati GIACOMO ARANCIO, GIOVANNI NICOLETTI, GIACOMO MARCINNÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3/01 del Tribunale di CALTAGIRONE, depositata il 16/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato FURNARI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI con le quali si chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza, ex art. 375 cpc, trattandosi di censura di puro marito contrastante, nella sentenza impugnata, da adeguata motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12/9/1998 PA MB chiese al PR di Mineo di essere reintegrata nel possesso di una stradella utilizzata per accedere al proprio fondo e di cui era stata spogliata dai coniugi IE CÒ e AR TA SS mediante apposizione di una sbarra di chiusura sorretta da pali cementificati nel suolo. I convenuti eccepirono la tardività dell'azione perché proposta dopo che era decorso oltre un anno dal primo atto di spoglio. Nel merito, sostennero di avere agito secondo diritto essendo i proprietari della stradella sulla quale, comunque, la MB non esercitava alcun possesso.
Con sentenza 16/5/1997 il PR accolse la domanda concedendo la richiesta tutela possessoria.
La decisione venne confermata dal tribunale di Caltagirone che, con sentenza 16/1/2001, rigettò l'appello dei coniugi CÒ. Contro la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da una memoria. L'intimata ha resistito con controricorso.
Con requisitoria scritta del 19/4/2002 il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia rigettato ex art. 375 c.p.c. per manifesta infondatezza, trattandosi di censure di puro merito contrastate nella sentenza impugnata da adeguata motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte non può che aderire alle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ed invero, col primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 1168 primo comma c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione lamentando che il giudice d'appello, pur riconoscendo che vi erano stati ripetuti atti di spoglio, il primo dei quali commesso nel luglio 1988 e, quindi, oltre l'anno dal 12/9/1999, data di deposito del ricorso possessorio, ha ritenuto l'azione proposta dalla MB tempestiva sul rilievo che si trattava di atti autonomi, non collegati tra loro.
La doglianza è manifestamente infondata.
Nel caso di spoglio posto in essere con più atti materiali distanziati nel tempo, non può essere configurato un unico spoglio se dopo ciascun atto di spossessamento e senza alcuna opposizione da parte dell'agente, viene ripristinata ad opera dello spogliato la situazione precedente, venendo meno in tal caso il collegamento tra i vari atti, ciascuno dei quali va riferito a un distinto periodo di possesso (ex plurimis: Cass. 901/86). Nel caso in esame, come ha bene evidenziato la sentenza impugnata, gli effetti del primo spoglio, costituito dall'apposizione, nel luglio 1988; di una catena sorretta da paletti, erano stati completamente eliminati in quanto la MB aveva rimosso l'ostacolo ed il passaggio non le era stato più adeguatamente impedito dai CÒ. Pertanto, nessun nesso poteva essere individuato con la collocazione da parte di costoro, avvenuta nel luglio 1989 (e quindi entro l'anno dal deposito del ricorso possessorio) di una sbarra di ferro fra due pioli infissi al suolo con malta cementizia, che correttamente il giudice d'appello ha ritenuto essere un autonomo atto di spoglio, in quanto riferito ad un distinto ed autonomo periodo di possesso.
Col secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza ritenuto provato il possesso della MB benché il passaggio sulla sardella fosse risultato impossibile a causa del dislivello tra la stradella stessa e il fondo.
Anche questa censura è manifestamente infondata, in relazione all'ampia e circostanziata motivazione fornita dal giudicante. Richiamando i dati emersi dalla "minuziosa ed approfondita istruttoria" svolta in primo grado, l'impugnata sentenza ha, infatti, rilevato che il passaggio della MB sulla stradella per raggiungere il proprio fondo era risultato provato attraverso le deposizioni dei vari testi che, essendo proprietari dei fondi vicini, erano bene informati dei fatti e della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare;
che in base agli accertamenti del CTU, il passaggio, anche se non agevole, non era impossibile e, comunque, era l'unico per raggiungere il fondo della MB;
che, trattandosi di servitù discontinua, il passaggio ben poteva essere esercitato saltuariamente, ditalché la circostanza che altri testimoni non avessero visto la MB passare per la stradella non rendeva inattendibili quei testi che di tale passaggio avevano riferito.
Col terzo motivo si lamenta omessa motivazione sul punto relativo alla mancata ammissione dell'ispezione giudiziale. Anche tale doglianza va disattesa, in quanto l'ampia e dettagliata motivazione fornita dalla sentenza costituisce più che idonea spiegazione della denegata attività istruttoria.
Consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di causa, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1713,73 di cui euro milleseicento per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003