Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
TRIBUTARIA0 559 6 /03 C667910 E N ZIO 26/4/1986 RA IST . Rimbors. N G - O.P.R. I eressi analocistici. S B . Rinunzia non L P L 7 A nctificata. . Inammissibilità del A NO DEL POPOLO ITALIANO ricorso per difetter S AL d'interesse ** LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MA SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.03391/00 Composta dagli Tll.mi Signor Magistrati: Dott. Cgo Riggio Presidente Dott. Marlo Cicala Consigliere Cron. 12312 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Rap. Dott.. Francesco A. Genovese Consigliere Ud. 8/10/02 Dott. M. Cristina Giancola Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE NT E NZA N. 67910 sui ricorso proposto da: in persona del Amministrazione Finanziaria dello Stato, Ministro p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege ricorrente - contro s. .1., in persona dei legale OR Baron rappresentante p... EN Baron, ccn sede in Schio (Vicenza), rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Tonio c in virtù ci procura speciale in calce al controricorso controricorrente 254/22/98 della Commissione avvers0 la sentenz n. 1 s 7555 tributaria regionale del Vercto, depositata il 21.12.1990; Udita 1 a relazione de__a causa svolta nella gubblica udienza de giorno 8.10.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
sertito i p.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per 1'inamm:ssibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con le dichiarazioni IVA relative agli anni 1904, 1985 e 1906, Ja OR Baron 5.r.l., corrente in Schio (VI), chiedeva, ai sensi dell'arLicclo 38bis, D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, il rimborso ai sommе a credito;
rimborso poi effettuato dall'ufficio otre termine trimestrale previsto dalla noma senza provvedere al pagamento degli interessi. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza in richiest talidata 16.6.1988, con cui erano stati interessi, la suddetta società adive 13 commissione tributaria provinciale di Vicenza, chiedendo anche gli interessi anatocistici dalla data del ricorso. La sentenza in data 22.3.1991, COF cui la commissione adita ilveva accolto i_ ricorso, erà oppellata dall'ufficio, 11 quale assume va che la disciplina civilistica sugli interessi anatocistici (articolo 1283 c.c.) non era applicabile in materia tributaria e che 2 la competenza sul a relativa domarda apparteneva, comunque al giudice ordinario. Con sentenza depositata i- 21.12.1998, la commissione tributa ia regionale del Veneto respingeva l'appello e confermava la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento della richiesta della contribuente. Avverso Cale sentenza, Latrinistrazione Finanziaria dello State propone ricorso per cassazione, tempestivamente notificato e deposi to, articolato in חנה solc motivo cuicon - derunziando la sertenza impugnata per viciazione e falsa applicazione di norme di dirillo (articoli 38bis, D.F. R. 26 ottobre 1972, г.. 633, 1282 C.C., 50 € 62, D.L.vo 31 dicembre 1992, 7. 546) contesta la debenza di interessi anatocistici sulle sorme dovute a titolo di rimborso tributario. L& OR Baron S.
1.1. ha resistito medianto controricorso, ritualmente notificato e depositato. Con atto in data 1.10.2002, l'avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricor30. MOTIVI DELIA DECISIONE 'amministrazione finanziaria dello Stato, con l'atto sopra indicato, ha rinunziato a ricorso. Tale atto non risulta, tuttavia, notificato alla controparte, ai né da questa sensi dell'articolo 390, uit. co., c.p.c. espressamente accettato. Si deve pertanto ritenere che la rinuncia al ricorso, non perfezionata in conformità alla norma sopca 3 G richiamata, non è idonc determinare l'estinzione del processo per cassazione. Essa comporta, tuttavia, 'inammissibilità del gravame per sopravvenuto ed evidente difetto d'interesse (cfr. Cass. n. 2839/1991). Deves_, quindi, dichiarare 11 ricorso inammissibile. Sussistono giusti motivi per dichiarare, altresì, 1'integrale compensazione delle spese di giucizio fra le parti. F.Q.M. La Corte di Cassazione ricorso inammissibile e compensa Dichiara il integralmente fra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il giorno ottobre 2002. Il presidente Il consigliare est. Аринус дит IL CANCELLIERE C1 Gira Casoli Jepositata in Cancelleria 9 APR. 2003 CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 4