Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2013, n. 26663
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

Commentari2

  • 1Quotidiano giuridico
    https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2024

    Art. 529 c.p.p. Con la sentenza n. 48-2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze nei confronti dell'art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un'ipotesi di non procedibilità riguardo all'omicidio colposo del prossimo congiunto. La qlc Chiamato a giudicare dell'imputazione per omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei confronti di uno zio per la morte del nipote suo dipendente, il Tribunale aveva denunciato la violazione dei principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena, non prevedendo la norma …

     Leggi di più…

  • 2Infanticidio e omicidio: differenze
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2013, n. 26663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26663
Data del deposito : 23 maggio 2013

Testo completo