Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 43000
CASS
Sentenza 27 ottobre 2005

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La dotazione di armi da guerra da parte di un militare appartenente alle "Forze armate" non abilita la detenzione di arma comune da sparo senza la prescritta denuncia e il porto senza licenza, in quanto è tassativo l'elenco di coloro che, per funzioni istituzionali (art. 7 legge n. 36 del 1990 e art. 73 del regolamento di P.S.), sono autorizzati per difesa personale a detenere armi comuni da sparo senza denuncia e al porto delle stesse senza licenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 43000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43000
    Data del deposito : 27 ottobre 2005

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