Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
La dotazione di armi da guerra da parte di un militare appartenente alle "Forze armate" non abilita la detenzione di arma comune da sparo senza la prescritta denuncia e il porto senza licenza, in quanto è tassativo l'elenco di coloro che, per funzioni istituzionali (art. 7 legge n. 36 del 1990 e art. 73 del regolamento di P.S.), sono autorizzati per difesa personale a detenere armi comuni da sparo senza denuncia e al porto delle stesse senza licenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 43000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43000 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 27/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1095
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 025154/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO COSIMO, N. IL 23/10/1965;
avverso SENTENZA del 21/03/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna a sei mesi di reclusione e 140,00 euro di multa inflitta dal Tribunale di Torino a CO OS per detenzione illegale di una pistola Beretta 9x21, arma comune da sparo, con relativa dotazione di cartucce (fatto di lieve entità). La corte d'Appello ha escluso che l'imputato, Maresciallo del Genio Ferrovieri, rientrasse tra le persone "che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate", esenti dall'obbligo di denuncia in forza del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 38, comma 2, lett. c), delle leggi di P.S.. Non ha concesso la sospensione condizionale in ragione di "precedenti penali... relativi a fatti vicini nel tempo a quello per cui si procede". Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, denunciando con un primo motivo l'erronea applicazione della norma incriminatrice;
l'imputato, in quanto sottufficiale dell'Esercito in servizio permanente, era autorizzato ad andare armato, e la pistola acquistata era "del tutto simile" all'arma d'ordinanza. Conseguentemente, doveva ritenersi abilitato a detenerla senza denuncia. Con altri due motivi viene censurato per violazione di legge e vizio della motivazione il diniego della sospensione condizionale in base ad un generico rinvio ai precedenti, di lieve entità e non specifici (una sola condanna a tre mesi di reclusione per reato di cui all'art. 641 C.P.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il sistema normativo (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 38) obbliga i detentori - non collezionisti (essendo questi soggetti a speciale disciplina) ne' attualmente inquadrati in reparti armati o impegnati in attività di tiro autorizzata - a fare denuncia delle armi comuni da sparo in loro possesso, che comunque non possono superare il numero di tre (originariamente due) secondo la generale previsione della L. 18 aprile 1975 n. 110, art. 10, comma 6, come modificato dal D.L. 08 giugno 1992 n. 306, convertito nella L. 07 agosto 1992 n. 356. Dall'obbligo di denuncia (e non dal limite numerico) sono esonerati coloro che possono "andare armati" per una veste istituzionale che, mentre conferisce particolare affidabilità, li espone al pericolo;
trattasi dei soggetti non tenuti alla licenza di porto d'arma, elencati nella L. 21 febbraio 1990 n. 36, art. 7 (Magistrati e dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria) e nel R.D. 06 maggio 1940, n. 635, art. 73 (Prefetti e Viceprefetti, funzionari e ufficiali di polizia, Pubblici Ministeri, agenti di P.S. - questi ultimi limitatamente alle armi in dotazione). Come precisato R.D. 06 maggio 1940, n. 635, art. 73, comma ultimo, e ribadito dalla L. n. 36 del 1990, art. 7, l'esonero dalla licenza di porto (e, conseguentemente, dalla denuncia) è concesso "soltanto ai fini della difesa personale". Pertanto, attesa la tassatività dell'elenco, che deroga ad una norma generale, l'appartenenza alle Forze Armate salvo quelle che, come i Carabinieri, svolgono mansioni di P.S. - non abilita al porto d'arma senza licenza fuori dell'ambito militare (e, conseguentemente, non esonera dalla denuncia), tanto è vero che per gli ufficiali è prevista soltanto la gratuità della licenza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 75, comma ultimo). Tale esclusione è
coerente con la "ratio" della normativa, poiché fuori del servizio il militare non è di regola esposto a particolari situazioni di pericolo, differenziate da quelle dei comuni cittadini. Ne segue che la dotazione in servizio di armi da guerra non giustifica la detenzione di armi comuni non denunciate per uso privato. Quanto al diniego della sospensione condizionale, questo ben può essere fondato sul giudizio prognostico sfavorevole all'imputato con riferimento anche ad uno solo degli indici elencati dall'art. 133 C.P., tra i quali sono espressamente menzionati i precedenti penali.
(Cass., Sez. 1, 12/07/1989-30/04/1990, Palamara), la cui rilevanza è logicamente maggiore quando si tratta di episodi criminosi prossimi nel tempo e non vengono prospettati ulteriori elementi di diverso segno;
nel caso di specie, semmai, le circostanze esposte in ricorso (anteriore condanna a pena detentiva;
elevata potenzialità dell'arma illegalmente detenuta, simile a quelle da guerra) avvalorano la valutazione del giudice di merito.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2005