Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2009, n. 9723
CASS
Sentenza 28 gennaio 2009

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Il semplice possesso di una carta d'identità falsa valida per l'espatrio integra il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., il quale è reato contro la fede pubblica, la cui sussistenza non presuppone ulteriori collegamenti del suo autore con ambienti eversivi o con il fenomeno del terrorismo internazionale.

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  • 1Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato
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    Rassegna di giurisprudenza Rapporto con altri reati Il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo (possesso e fabbricazione di documenti falsi) è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l'espatrio posseduto; la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo - è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella …

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  • 2Art. 497-bis - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (1)
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  • 3Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2009, n. 9723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9723
Data del deposito : 28 gennaio 2009

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