Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Il semplice possesso di una carta d'identità falsa valida per l'espatrio integra il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., il quale è reato contro la fede pubblica, la cui sussistenza non presuppone ulteriori collegamenti del suo autore con ambienti eversivi o con il fenomeno del terrorismo internazionale.
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Rassegna di giurisprudenza Rapporto con altri reati Il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo (possesso e fabbricazione di documenti falsi) è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l'espatrio posseduto; la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo - è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2009, n. 9723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9723 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 28/01/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 298
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 040017/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DE HE N. IL 05/12/1977;
avverso SENTENZA del 23/06/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. D'Amico Renato.
OSSERVA
Di DD HE è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis c.p. per avere, al fine di sottrarsi all'esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, fatto uso di una falsa carta di identità, valida per l'espatrio, recante la propria fotografia e le false generalità di ED HE.
Col ricorso insiste nella derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 489 c.p. e lamenta, subordinatamente, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato contenimento nel minimo della pena inflitta.
Il motivo principale di impugnazione è infondato.
È senz'altro vero che l'art. 497 bis c.p., inserito dal D.L. n. 144 del 2005, art. 10, comma 4, conv. con modif. in L. n. 155 del 2005,
fa parte, così come il successivo art. 497 ter, di una serie di interventi normativi volti, nella dichiarata intenzione del legislatore, a creare strumenti che consentano di meglio prevenire, mediante l'individuazione, "a monte" di condotte pericolose o comunque sintomatiche da assoggettare a sanzione penale, il fenomeno del "terrorismo internazionale".
Ma, nonostante tali origini e finalità, la collocazione e la formulazione (per così dire, "neutra") della norma impongono di ritenere che anch'essa, al pari di tutte le altre comprese nel Titolo 7^, abbia fondamentalmente ad oggetto la tutela della pubblica fede, nello specifico settore del movimento delle persone dal territorio di uno Stato a quello di un altro, il che comporta la pacifica configurabilità della ipotesi criminosa prevista dalla nuova disposizione (e non già quella di cui all'art. 489 c.p.) ogni qualvolta la falsità ricada su un documento "valido per l'espatrio", a prescindere, quindi, da eventuali collegamenti dell'agente ad ambienti eversivi e da condotte comunque riconducibili al detto fenomeno del terrorismo internazionale.
Sono inammissibili le altre censure, riguardanti il trattamento sanzionatorio, siccome afferenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, esercizio che risulta in linea con i parametri di legge ed è, peraltro, assistito da motivazione sicuramente congrua e idonea (tenuto conto "delle numerose pregresse condanne anche per reati gravi e delle modalità dell'azione", ritenute tali da dover sconsigliare la invocata riduzione di pena). Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009