Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7501 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
OGGETTO: Appalto di opere REPUBBLICA ITALIANA pubbliche Compenso revisi o- - Questione di gluirisdizio- nale - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Be. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SP IONI UNITE CIVILI0 75 01/03 composta dagli Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente di Sezione R.G.N.745/01. Dott. Vittorio DUVA Presidente di Sezione 16642 Cron. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 1968 Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Ud. 06/02/03 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ORVINIO, in persona sindaco Rino Fu- - si, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Domenico Alberto Azuni, n. 9, presso l'avv. Prof. Paolo De Camelis, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NO NT e NO FI, quali ere- 20 1 3 0 1 0 2 di di DO AN, titolare dell'omonima impre- sa, e di AL AT ved. AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana, n. 80, presso l'avv. Roberto Volpi, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrenti avvers0 le sentenze della Corte d'Appello di Roma n. 3732 pubblicata il 18 dicembre 1995, e n. 1474 pubblicata in data 8 maggio 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Paolo DE CAMELIS e Roberto VOLPI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 11 no vembre 1986 il Comune di Orvinio conveniva in giudi zio dinanzi al Tribunale di Rieti l'impresa di co- struzioni DO AN, esecutrice dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico comunale, per sentir accertare che nulla le era dovuto a titolo 2 . di revisione prezzi al 1974 e che la somma ancora dovuta a titolo di saldo era inferiore a quella già percepita, con la conseguente condanna della conve- nuta alla restituzione della maggior somma ricevu- ta, in misura quanto meno pari a £.
1.594.000. Esponeva il Comune che la delibera di approva zione della revisione prezzi al 1974, per un impor- to di £. 14.958.993, era stata in seguito revocata per essere stati dichiarati falsi con sentenza pe- nale passata in giudicato sia il processo verbale di ripresa dei lavori del 1° luglio 1974, sia quel- lo di ultimazione dei lavori del 10 luglio succes- sivo, e, che il AN aveva riscosso nel 1985, a seguito di un erroneo provvedimento del CO.RE.CO., la somma di £. 11.250.000 per compensi revisionali a titolo di acconto sul maggior importo di spesa di £. 84.111.339 approvato dall'organo di controllo. Costituitosi in giudizio il convenuto contesta va la fondatezza della domanda e in via riconvenzio nale chiedeva la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di £. 152.705.128 per sorte e interessi maturati alla data del 14 gennaio 1987. Con sentenza del 18 marzo 19 ottobre 1992 il tribunale accoglieva la domanda principale, riget- tava la riconvenzionale e condannava il convenuto 3 alla restituzione della somma di £.
1.594.000. Os- servava il tribunale che era rimasto accertato che i lavori erano stati ultimati il 18 giugno 1966 e che era stata simulata una ripresa dei lavori per soli dieci giorni nel 1974; che ciò comportava la necessità di procedere alla verifica dei presuppo- sti del diritto al compenso revisionale alla data dell'effettiva ultimazione dei lavori con un accer- tamento che rientrava nella giurisdizione del giudi ce amministrativo. Poteva perciò riconoscersi solo il diritto del Comune alla restituzione della somma di £. 1.594.000, corrispondente all'importo riscos- indebitamente dal AN nel 1985 per effetto so erroneo provvedimento del CO.RE.CO. di un Su gravame degli eredi dell'attore, nelle per- sone di IO e OR AN e di AL Attar- di ved. AN, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva del 27 ottobre - 18 dicem- bre 1995, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento del compenso revisionale in base alla considerazione che all'im- presa era già stato corrisposto un acconto per com- penso revisionale di £. 3.225.798, e che la accerta ta falsità di un verbale di sospensione e di un verbale di ripresa dei lavori non poteva influire 4 sul diritto alla revisione, ma solo sull'importo del compenso spettante all'appaltatore per tale ti- tolo, come risultava dalla delibera del 28 agosto 1986. Quindi, con sentenza definitiva del 4 aprile 8 maggio 2000, condannava il Comune di Orvinio al pagamento della somma di £. 148.340.432 in favore degli eredi AN pro quota in base alla conclu- sione che alla data di ultimazione dei lavori l'im- presa appaltatrice era creditrice, secondo le risul tanze di sette stati di avanzamento, della somma di £. 35.491.032 per sorte e di £. 12.169.638 per re- visione prezzi, ed aveva ricevuto acconti in misura di sole £. 30.559.000, restando così creditrice della somma di £. 17.101.670, che, aggiornata al- l'attualità in applicazione della disciplina detta- ta dagli artt. 35 e del Capitolato Generale36 า W 00. PP. del 1962, doveva essere determinata nell'im porto definitivo suddetto. Osservava la corte che nella specie all'impre- sa AN era stata già corrisposta la somma di £.
3.225.798 a titolo di acconto per compenso revisio- nale e che ciò aveva comportato il riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, sul quale non poteva influire l'accertamen- to della data effettiva di ultimazione dei lavori, 5 in quanto nell'ottavo stato di avanzamento risulta- vano contabilizzati lavori eseguiti e non contesta- ti, nonché l'importo di £.
3.222.758 per revisione prezzi. Ritenuta la necessità di accertare la sussi stenza e l'eventuale entità della posizione credito ria dell'impresa appaltatrice alla data di effetti- va ultimazione dei lavori tenuto conto delle somme già riscosse, disponeva l'espletamento di una con- sulenza tecnica, all'esito della quale, con la sen- tenza definitiva, condannava il Comune al pagamento della somma innanzi indicata. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Orvinio con sette motivi illustrati da me moria. Resistono con controricorso gli eredi AN. Con ordinanza del 3 giugno - 10 agosto 2002, n. 12159, la Prima Sezione Civile di questa Corte, cui era stato assegnato il ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, cui compete la decisione sulla questione di giurisdizio ne sollevata dal ricorrente col terzo motivo di ri- corso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia viene all'esame delle Sezioni Unite limitatamente alla questione di giurisdizione sollevata con il terzo motivo del ricorso con il quale il Comune di Orvinio contesta la affermazione posta a base della statuizione contenuta nella sen- tenza non definitiva secondo cui l'Amministrazione avrebbe corrisposto all'impresa appaltatrice un ac- conto per compenso revisionale in misura di £.
3.225.798 riconoscendo così implicitamente il dirit to dell'appaltatore alla revisione dei prezzi. La decisione della questione di giurisdizione implica tuttavia anche l'esame dei primi due motivi di ricorso con i quali il ricorrente si duole che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di omes messa pronuncia sulla eccepita inammissibilità e im procedibilità della domanda per non aver gli appel- lanti provato la loro qualità di eredi di RD AN e la loro eventuale quota di eredità (primo motivo) e per aver omesso di pronunziare in ordine alla contestazione della loro qualità di eredi di AL AT ved. AN, deceduta nella seconda fase del giudizio di appello, tanto da accogliere la domanda condannando l'appellato anche nei suoi confronti, nonostante ne fosse stato dedotto il de- ED cesso con la prosecuzione del giudizio da parte dei suoi asseriti eredi (secondo motivo). L'esame delle dette questioni è infatti indi- spensabile al fine di individuare i legittimi desti natari della pronuncia sulla giurisdizione e ad es- so le Sezioni Unite, giudici del fatto quali giudi- ci della giurisdizione, possono precedere con esame diretto degli atti di causa, non essendo possibile condizionare la pronuncia sulla giurisdizione all'e same della legittimazione processuale degli appel- lanti da parte del giudice di rinvio qualora doves- se risultare erronea su tale punto la sentenza im- pugnata. Ciò premesso, venendo all'esame delle censure mosse con i primi due motivi di ricorso, il Comune di Orvinio eccepisce il difetto di prova in ordine legittimazione processuale degli appellantialla nella loro qualità di eredi sia dell'originario con venuto DO AN, come indicato nell'atto di appello (primo motivo), sia di AL AT ved. AN, deceduta nel corso della seconda fase del giudizio di appello, proseguito dai suoi successori già presenti in causa come eredi di RD AN (secondo motivo). Le censure sollevate con il primo motivo di 8 ricorso sono inammissibili perché il ricorrente si limita a riproporre l'eccezione di mancanza di pro- va in ordine alla legittimazione processuale degli appellanti quali eredi di RD AN senza muo vere alcuna censura contro la statuizione della sen tenza non definitiva la quale ha respinto detta ec- cezione per tardività in base alla considerazione che l'onere della prova per il successore a titolo universale in ordine alla qualità dedotta in giudi- zio sorge solo in presenza di una specifica e tem- pestiva contestazione e che tale non poteva rite- nersi quella sollevata dall'appellato solo in com- parsa conclusionale. Col secondo motivo il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia radicalmente omesso di о pronunciarsi sulle eccezioni mosse contro la prose- м cuzione del giudizio da parte degli eredi di AL AT, nei cui confronti si era contestato sia la mancata prova di tale asserita qualità sia la man- cata indicazione della quota ereditaria nella quale erano succeduti i due eredi;
rileva, inoltre, che la sentenza impugnata non si è limitata a omettere ogni pronunzia sulle eccezioni dell'appellato, ma ha radicalmente ignorato l'evento della morte della appellante, pronunziando anche nei suoi confronti 9 nonostante dagli atti risultasse la prova del suo avvenuto decesso. Le censure del ricorrente, ancorché formalmen- te ineccepibili, non sono suscettibili di accogli- mento senza un preventivo esame della legittimazio- ne processuale delle parti costituitesi per la pro- secuzione del giudizio dopo l'avvenuto decesso del- la appellante AL AT, poiché come già si è rilevato - non può ritenersi precluso al giudice della giurisdizione, che è anche giudice del fatto, accertare la legittimazione processuale dei sogget- ti nei cui confronti dev'essere resa la pronuncia sulla giurisdizione. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente gli appellanti, nel costituirsi per la prosecuzione del giudizio hanno depositato : a) una dichiarazio- ne sostitutiva di atto di notorietà attestante che RD AN era deceduto intestato il 5 marzo 1990 lasciando come unici eredi la moglie AL At- tardi ed i figli IO e OR;
b) un certifi- cato anagrafico attestante il decesso di AL At- tardi in data 25 ottobre 1997; c) un atto di noto- rietà attestante che la AT era deceduta inte- stata lasciando come unici eredi i figli IO e OR. 10 Tale documentazione conferma validamente la as serita posizione ereditaria degli appellanti che hanno provveduto alla prosecuzione del processo e non ha rilievo a tal fine la mancata indicazione delle rispettive quote ereditarie, che pur si dedu- ce dalla documentazione anzidetta, poiché la con- danna del Comune di Orvinio è stata disposta in fa- vore degli appellati pro quota sicché è incontesta- bile che ciascuno di essi non può pretendere il ver samento dell'intera sorte che dovesse esser posta a carico del Comune con sentenza passata in giudica- to. Le considerazioni che precedono giustificano appieno l'affermazione della legittimazione proces- suale di IO e OR AN nelle rispetti- ve qualità di eredi dapprima dell'originario conve- successivamente della sua consorte ed eredenuto e deceduta nel corso del giudizio di appello senza che possa ravvisarsi un impedimento nella circostan za che la sentenza impugnata sia stata erroneamente pronunciata nei confronti di una parte che era de- ceduta e alla quale erano succeduti in corso di cau sa i suoi aventi causa a titolo universale. Infine, le censure mosse con il motivo in esa- me per far valere l'estinzione della procura nego- 11 ziale rilasciata da AL AT e da OR Pan- tani ad IO AN, non attenendo alla legit- timazione processuale degli appellanti, sono irrile vanti al fine della identificazione dei soggetti destinatari della pronuncia sulla giurisdizione. Passando all'esame della questione di giurisdi zione il ricorso non può trovare accoglimento ostan dovi il giudicato formatosi per effetto della manca ta impugnazione della statuizione contenuta nella sentenza non definitiva a tenore della quale l'ac certata falsità dei due verbali di sospensione e di ripresa dei lavori non può influire sul diritto al- la revisione dei prezzi una volta che esso sia sta- to riconosciuto, ancorché con riferimento ad una er rata data di ultimazione dei lavori, poiché tale affermazione va letta con riferimento alla delibe- razione del 28 agosto 1986 richiamata in motivazio- ne con la quale la giunta municipale di Orvinio, dopo aver dato atto che con precedenti delibere era stato approvato il certificato di regolare esecu- zione dei lavori e la revisione dei prezzi spettan- te all'appaltatore, ne ha disposto la revoca а se- guito della accertata falsità in sede penale degli atti sui quali si fondava il riconoscimento e il conteggio del compenso revisionale. 12 La sentenza impugnata va infatti interpretata nel senso che non solo è stato corrisposto un accon to a titolo di compenso revisionale, della cui le- gittimità le parti continuano a discutere, ma che a tale acconto ha fatto seguito il formale riconosci- mento del diritto alla revisione dei pezzi, succes- sivamente revocata per la accertata falsità dei do- cumenti sui quali essa era fondata. Orbene, tenuto conto che l'accertamento della giurisdizione, a differenza di quanto avviene in se de di regolamento preventivo, è circoscritto nel- l'ambito delle censure sollevate con il ricorso per cassazione, la mancata impugnazione della statuizio ne relativa alla irrilevanza della falsità dei docu menti su cui si fonda sia il riconoscimento impli- cito del diritto alla revisione dei prezzi conse- guente al versamento di un acconto effettuato sulla base dell'ottavo stato di avanzamento emesso all'e- sito di una fittizia ripresa dei lavori, sia il ri conoscimento esplicito contenuto nelle successive formali delibere della giunta municipale, rende de- finitiva l'affermazione della giurisdizione del giu dice ordinario. In conclusione, perciò, previo rigetto dei pri mi tre motivi di ricorso, dev'essere affermata la 13 legittimazione processuale degli appellanti IO e OR AN e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione della causa alla prima sezione civile di questa Corte per l'e same degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando a sezioni unite, riget- ta i primi tre motivi di ricorso, dichiara la legit timazione processuale degli appellanti e la giuri- sdizione del giudice ordinario. Rimette la causa al la prima sezione civile di questa Corte per l'esame degli ulteriori motivi di ricorso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mgo Vikime Mano Helli coli IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista My CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Depositata in Cancelleria Si attesta la registrazione 120036/8/20 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 28814 versate € 170,43 15 MAG-2003 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) HL C O LLIERE C1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Giovanni Giambattista Roberto Rico 14