Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
0 444 144 1 /03 C.C65664 ESENTE DA REGISTRAZIONE. ia r ta AI SENSI DEL D REPUBL ICA ITALIANA .P.R . 26/4/198 MATERIAN. 131 TAB. ALL B NC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIALA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 15389/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere 18012/99 Cron. 10154 MONACI Rel. Consigliere Dott. Stefano - Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.03/10/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE NTENZA N. 65664 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MONINI SPA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 18012/99 proposto da: MONINI SPA, in persona dell'amministratore delegato e 2002 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3482 domiciliata in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso -1- lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la difende unitamente all'avvocato TITO SINIBALDI, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 101/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per, previa riunione dei ricorsi principali n.r.g 15389/99, 15399/99, 15400/99 e dei relativi ricorsi incidentali n.r.g. 18012/99, 18011/99, 18010/99, rigetto del ricorso principale n.r.g 15389/99; inammissibilità del ricorso incidentale n.r.g. 18012/99. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha per oggetto la determinazione del reddito imponibile per l'anno 1991 della società MO S.p.A. Per la miglior comprensione della fattispecie va premesso che nel novembre 1994 il Nucleo di Polizia Tributaria di Imperia effettuava a carico della società SAIOD di Dolceacqua di Imperia un controllo dal quale risultava che nel periodo dal 1987 al 1993 la stessa avrebbe fatturato una serie di operazioni inesistenti. Dato che alcune di queste fatture erano state emesse a carico della società MO l'Ufficio delle Imposte Dirette di Spoleto notificava alla stessa MO un avviso di accertamento con il quale rettificava in aumento il reddito della società per l'anno 1991 ed irrogava la sanzione relativa. La società MO impugnava l'atto impositivo e la commissione di primo grado accoglieva il ricorso. Con sentenza in data 6 maggio / 9 giugno 1998 la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria confermava la prima decisione, argomentando che l'Ufficio avrebbe dovuto accertare se effettivamente la MO avesse ricollocato, o meno, il prodotto che risultava acquistato con le fatture in contestazione, o se, comunque, la somma tra prodotto venduto e prodotto in giacenza corrispondeva al totale del prodotto acquistato. Argomentava ancora che i risultati delle ispezioni C.E.E. compiute a carico della MO inducevano a ritenere esistenti le operazioni contestate, e che le divergenze riscontrate erano da imputare al fatto che l'olio si acquista a chilogrammi e si rivende a litri. perL'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 16 luglio 1999. La società MO S.p.A. si è costituita con atto notificato il 5 ottobre 1999, e contenente controricorso e ricorso incidentale, con il quale esponeva a tal fine un unico motivo di impugnazione, quello di omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrente espone tre motivi di 1.1. L'Amministrazione impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. Vi sarebbe il vizio di omessa motivazione là dove la sentenza impugnata richiama, per confermarle, le argomentazioni della 2 pronunzia di primo grado, senza peraltro specificare quale fosse il loro contenuto.
1.2. Con il secondo motivo di gravame l'Amministrazione eccepisce la violazione o falsa applicazione degli artt.39 e 41 bis del D.P.R. n.600/1973, e l'omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sostiene che l'accertamento era legittimo, ancorché fondato su indizi, perché questi erano precisi, univoci e concordanti, mentre il raggiungimento della prova della pretesa tributaria atteneva tributaria.
1.3 Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce un ulteriore profilo di omissione di motivazione su di un punto decisivo della controversia. La C.T.R. non avrebbe preso in considerazione le indagini della Guardia di Finanza di Imperia, dalle quali a parere - dell'Amministrazione - sarebbe emerso che quelle operazioni contestate erano inesistenti. Né la sentenza aveva minimamente contraddetto le risultanze dei verbali della Guardia di Finanza, e non avrebbe motivato sul punto.
2. Nel proprio ricorso incidentale la contribuente eccepisce il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, con riferimento allaunto-deltd compensazione delle spese del giudizio. Il giudice del merito avrebbe compensato le spese sulla base dell'asserita complessità delle questioni trattate, ma non ha spiegato qual fosse il piano su cui avrebbe inciso questa complessità (in particolare se concernesse i fatti oppure il diritto). L'affermazione relativa alla pretesa complessità contrasterebbe, inoltre, con il passo della sentenza nel quale si asseriya, invece, che non sussisteva alcuna prova a carico della MO.
3. Innanzi tutto i due ricorsi, quello principale dell'Amministrazione Finanziaria, e quello incidentale della società MO, debbono essere riuniti obbligatoriamente ai sensi dell'art.335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.
4.1. Il ricorso principale dell'Amministrazione è infondato e non può trovare accoglimento. In primo motivo di impugnazione non è fondato. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale permette, in realtà, di comprendere quale sia stato l'iter logico argomentativo attraverso il quale quel giudice è pervenuto alla propria decisione. E' vero che la parte della sentenza relativa ai motivi della decisione inizia con l'affermazione che le argomentazioni del giudice di primo grado erano "logiche e fondate su elementi di fatto oggettivamente apprezzabili", e che potevano perciò essere richiamate come parte integrante della sentenza, ma il contenuto logico - e non solanto la conclusione decisionale - della prima pronunzia sono riportati con sufficiente chiarezza, e in modo relativamente dettagliato, alle precedenti pagg. 3e 4. Non si sono dubbi su quali siano le argomentazioni che la Commissione Regionale ha inteso confermare e far proprie.
4.2. A sua volta, anche il secondo motivo non è fondato, perché generico. Si risolve, infatti, in una serie di affermazioni di principio fatte a livello teorico, ma prive di concrete indicazioni di riscontro nelle risultanze di fatto,quali sono esposte nella sentenza impugnata.
4.3. Il punto forse saliente dell'impugnazione è costituito dal terzo motivo, che, peraltro, è anch'esso infondato. L'Amministrazione ripropone, infatti, in realtà, argomentazioni di fatto, come tali non più ammissibili in questa sede di legittimità (ma che semmai avrebbero potuto giustificare se ed in quando ne sussistessero i presupposti un'istanza di revocazione). hin In realtà la sentenza è sostenuta da una motivazione adeguata e coerente, e l'Amministrazione pone in discussione, in realtà, non quella motivazione, ma l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, e posto a base di essa.
5. Il ricorso incidentale della società contribuente sulla compensazione delle spese di primo grado è, a sua volta, inammissibile. La decisione da parte di un giudice di disporre la compensazione delle spese non presuppone necessariamente che si sia verificata un'ipotesi di soccombenza specifica, ma può essere adottata per le ragioni più varie (e non senza un margine di discrezionalità). Nel caso di specie il giudice del merito ha motivato espressamente riportandosi alla complessità della questione, e questa indicazione appare adeguata e sufficiente. Né il giudice era tenuto a specificare nuovamente in dettaglio, a proposito della compensazione delle spese, gli aspetti di complessità già riscontrati;
come risulta, del resto, dalla stessa sentenza, la causa comportava la soluzione di una serie di problemi complessi sia in fatto che in di diritto, e ciò non contrasta con la decisione finale - cui il giudice del merito è pervenuto solo una volta risolte tali questioni - nel senso che gi argomenti di prova addotti in realtà non potevano essere considerati sufficienti a dimostrare l'assunto dell'Ufficio.
6. Conclusivamente dunque, il ricorso principale dell'Amministrazione Finanziaria deve essere respinto, mentre quello incidentale della società MO S.p.A., va dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delie spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2002 Il Presidente onsigliere estensore (dr.Enrico Rapa) (dr.Stefano Monaciļ he tence loja ERE C ANGELANGELL Слонь 2003 Приовь толь 26 MOD 7