Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL0 1757 /02 LA C I TE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 9690/99 4336 Consigliere- Dott. Donato FIGURELLI Cron. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - Ud. 08/11/01 - Rel. ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA ROCCHETTI GIORGIO, VIA A. GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende, giusta CONTI GUIDO, che lo delega in atti;
ricorrente
contro
SERIT S.P.A. e BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA L.RE MICHELANGELO 8, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NORSCIA ANTONIO, giusta delega in atti;
2001 ->> controricorrenti 4307 -1- avverso la sentenza n. 1/99 del Tribunale di PESCARA, depositata il 19/02/99 - R.G.N. 201/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato COSSU per delega CONTI;
udito l'Avvocato NORSCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Pescara, Giorgio TT, premesso che a seguito di trattative intercorse tra la Soc. ER, di cui egli era all'epoca funzionario, e la Banca Popolare Abruzzese e NA (divenuta poi Banca Popolare dell'Adriatico), tramite il dott. Paolo NO, amministratore delegato della ER, ed il rag. NI Di AN, presidente del consiglio di ammini- strazione della Banca, era stata attuata la cessione del sessanta per cento del pacchetto azionario della ER in favore dell'istituto di credito, con accettazione, da parte della cessionaria, delle condizioni riportate nella lettera del 18 novembre 1989, comportanti, tra l'altro, che al TT sarebbe stata attribuita la funzione di vice direttore generale, con una retribuzione annua lorda onnicomprensiva di L.150.000.000, considerandosi la differenza con gli emolumenti contrattuali all'epoca spettanti come indennità ad personam non riassorbibile;
che, in parziale madempimento di tale accordo, lo stesso istante era stato mantenuto in servizio con inquadramento nella qualifica di funzionario e S con retribuzione iniziale di L. 141.000.000 milioni annui, pur essendogli stati attribuiti successivamente incarichi di collettore responsabile, coordinatore dell'ambito di Pescara, e da ultimo funzioni di collegamento negli sportelli della società con riguardo alla gestione dei servizi di tesoreria e di verifica rispetto norme. Ciò premesso, il ricorrente, lamentando l'omesso inquadramento nella categoria dirigenziale, la mancata attribuzione della qualifica di vice direttore generale della ER, e la mancata erogazione del trattamento economico relativo, nonché l'avvenuta dequalificazione professionale, chiedeva, nei confronti della ER s.p.a, della la B.P.A. s.p.a. e di Di AN NI, in proprio, che fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria e qualifica di 3 dirigente;
che fosse accertata l'avvenuta dequalificazione per il periodo 1 gennaio 1990 - 31 gennaio 1995; che fossero condannati i convenuti, con o senza vincolo solidale, al risarcimento del danno da dequalificazione (che indicava nella somma di L.980.000.000) ed al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di cui sopra. Avendo resistito alla domanda tutti i convenuti, il RE rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da ciascun resistente, accoglieva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Di AN, ritenendo che quest'ultimo avesse operato, nella vicenda in esame, non già in proprio, ma quale presidente della B.P.A. Rigettava invece l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla ER, ritenendo che il NO avesse agito in rappresentanza della ER, e non già come portatore di interessi personali di soci della medesima. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da dequalificazione, il RE osservava che non era configurabile alcuna dequalificazione professionale, non essendovi stata una sottoutilizzazione delle attitudini e del patrimonio professionale del lavoratore attraverso un non corretto esercizio dello ius variandi da parte della società datrice di lavoro. Per quanto atteneva alla domanda di riconoscimento dell'inquadramento nella categoria dirigenziale e delle differenze retributive correlate, il RE dichiarava inammissibile la pretesa, per novità, nei confronti della Banca Popolare, poiché il ricorrente aveva qualificato la domanda relativa come azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, laddove originariamente la stessa richiesta era stata avanzata come domanda di adempimento contrattuale. Pertanto nei confronti della B.P.A. il RE provvedeva all'integrale rigetto del ricorso, con 4 compensazione delle spese. Quanto alla pretesa di adempimento contrattuale formulata nei confronti della ER, il RE dichiarava il diritto del TT all'inquadramento nella categoria dirigenziale, con le funzioni di vicedirettore generale, con il compenso annuo di L. 140.000.000, ritenendo provata una riduzione consensuale dell'importo originario. Negava anche l'operatività della clausola di non assorbimento, in conseguenza del riconoscimento del diritto del TT alla retribuzione propria dei dirigenti. Correlativamente accoglieva la domanda di corresponsione di differenze retributive limitatamente ad un importo relativo agli anni 1993-1995, in rapporto ad una accertata violazione dei minimi stipendiali di cui al contratto collettivo. Il TT proponeva appello davanti al Tribunale di Pescara, nei confronti della Soc. B.P.A. e della Soc. ER, limitatamente al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da dequalificazione professionale e alla condanna della ER al pagamento di differenze retributive inferiori a quelle richieste. Le appellate resistevano all'appello, e la ER, nel riproporre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestava, in sede di appello incidentale, il riconoscimento del diritto a differenze retributive. Il Tribunale rigettava l'appello del TT e, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettava totalmente le domande del medesimo anche nei confronti della Soc. ER. Rispetto alla posizione di quest'ultima società, il Tribunale osservava che la stessa non poteva considerarsi parte dell'accordo invocato dal ricorrente, in quanto alla sua stipulazione il dott. NO era evidentemente intervenuto nella sua qualità di azionista della ER e di mandatario di un gruppo di soci della 5 medesima società, come poteva evincersi dalla circostanza che l'accordo aveva ad oggetto la vendita di un pacchetto azionario di detta società, ed anche dalla precisazione, contenuta nel testo della missiva in data 18 novembre 1989, che le condizioni ivi indicate erano state poste del dott. NO in rappresentanza del gruppo da lui rappresentato, con ciò certamente alludendosi ai proprietari dei titoli azionari, gli unici che potevano disporne. Era quindi irrilevante che il NO si qualificasse amministratore delegato della Soc. ER e utilizzasse la carta intestata della medesima società. D'altra parte non risultava alcun coinvolgimento nelle trattative del competente organo della Soc. ER. Ne conseguiva l'inopponibilità dell'accordo alla Soc. ER, che, d'altra parte, non aveva successivamente fatte proprie le relative obbligazioni, limitandosi a tenere comportamenti solo parzialmente conformi al medesimo accordo. Quanto alla posizione della appellata Banca Popolare, osservava che la domanda inizialmente e ritualmente proposta dal ricorrente nei suoi confronti aveva ad oggetto, così come quella nei confronti della ER, il riconoscimento della qualifica e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Come tale, la domanda era infondata nei confronti della Banca, che non era passivamente legittimata, non esssendo parte del rapporto di lavoro intrattenuto dal TT, ancorché socio di maggioranza di detto soggetto. D'altra parte, anche a volere inquadrare l'obbligazione assunta dalla Banca nello schema della promessa del fatto del terzo (ER s.p.a.), il TT non sarebbe stato legittimato all'azione di risarcimento ex art. 1381 c.c., mancando della qualità di soggetto stipulante. Il TT propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le intimate società ER e B.P.A. resistono con controricorsi distinti, di 6 analogo tenore. Il ricorrente, da un lato, e le controricorrenti, dall'altro lato, hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione per avere il Tribunale di Pescara ritenuto che l'accordo, assunto dal medesimo TT a base delle proprie pretese, fosse stato stipulato tra la Banca Popolare Abbruzzese e NA e il dott. NO solo quale mandatario degli azionisti della Soc. ER e non anche nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. ER. Al riguardo lamenta che il Tribunale sia pervenuto a tali conclusioni sulla base di una incompleta considerazione dell'oggetto degli accordi, che riguardavano non solo la cessione di un pacchetto azionario, ma anche una serie di rapporti di vari soggetti con la ER, con il conferimento agli stessi di incarichi di amministrazione, di posizioni di lavoro subordinato, di consulenza, ecc., e sulla base S della errata considerazione delle risultanze della corrispondenza di ambedue le parti relativa agli accordi intercorsi con la Banca Popolare Abruzzese e NA, dalla quale si evince che il dott. NO aveva sempre agito innanzitutto a nome della Soc. ER, nella sua qualità di amministratore delegato, oltre che come "azionista mandatario di un gruppo di azionisti della stessa società", come puntualizzato anche nella lettera di risposta del 20 novembre 1989 di detta Banca. Non avrebbe dovuto negarsi quindi che l'accordo conclusivo impgnava, quanto al futuro assetto dei rapporti che la vedevano parte, anche la ER s.p.a. Premesso che è posta in discussione l'interpretazione, compiuta dal giudice di merito, di atti negoziali, la quale è incensurabile in questa sede di legittimità, se 7 non ricorrono violazioni delle norme di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., va rilevato che le deduzioni del ricorrente, in realtà, non sono idonee ad evidenziare aspetti di illogicità o di inadeguatezza nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, che, ai fini della identificazione della qualità in cui il dott. NO contrattava, ha dato rilievo all'oggetto principale della contrattazione (cessione di un pacchetto azionario) e alla puntuale specificazione, contenuta proprio nel testo della missiva contenente le condizioni accessorie rilevanti ai presente giudizio, che le condizioni stesse erano proposte dal gruppo di azionisti della Soc. ER da lui rappresentato, ritenendo invece nella specie non determinanti elementi meramente formali ed estrinseci, quali l'utilizzo della carta intestata di detta società, l'indicazione della qualifica di amministratore delegato della stessa società, e la menzione di tale qualifica anche nella corrispondenza della controparte. Può peraltro osservarsi anche che il ricorrente non spiega quale potesse essere, sul piano logico-giuridico, la giustificazione e la rilevanza di una contrattazione da parte di un rappresentante della Soc. ER riguardo alle condizioni relative all'inquadramento e al trattamento economico del TT e di altri lavoratori, nonché alla identificazione del futuro presidente della società, ecc. Non si vede infatti come possa essere conciliabile con il diritto societario che una società contratti con i suoi soci, o con i soggetti che si apprestano a diventarlo, elementi quali quelli indicati, cioè, in sostanza, come la società dovrà essere amministrata e addirittura chi debba assumere cariche sociali. Conclusivamente, riguardo al motivo in esame, va anche rilevato che il ricorrente non ha indicato alcun elemento probatorio, che possa ritenersi determinante al fine di pervenire ad una diversa decisione, il quale non sia stato 8 adeguatamente considerato dal giudice di merito. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione formulata dal Tribunale, secondo cui il TT, in quanto privo della qualità di soggetto stipulante, non era legittimato ad agire nei confronti della B.P.A. per conseguire un indennizzo o un risarcimento ex art. 1381. Al riguardo osserva che egli non aveva chiesto un simile indennizzo, ma aveva chiesto il pagamento di differenze retributive e del danno da dequalificazione professionale nei confronti della ER e della B.P.A., nel presupposto che l'una direttamente e l'altra indirettamente, quale azionista di maggioranza, fossero obbligate ad attribuirgli e a fargli attribuire l'inquadramento e la retribuzione concordati. Questo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che esso riguarda una considerazione formulata solo ad abundantiam dal Tribunale, rispetto ad una domanda non considerata come effettivamente (e ritualmente) formulata dal ricorrente. Le spese del giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio a ciascuna delle resistenti, liquidate per ciascuna di esse in L. 133 950 Pari ad€ 69, 18 oltre L.
3.000.000 per onoraripari ad € 1549,37 Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. Still Ettore Mesu Salvo Tallet. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Мелично I , D LLO SSA 10 BO , TA . I 3 T I SPESA D 3 R IL CANCELLIERE e STA 5 L'A . EL PO N N Depestato in Cancelleria D G 3 IM SI O 1-8-7 A A SEN D D oggl.. -7 FEB. 2002 , E TE 1 I ISTRO A ESEN E IRITTO G G 9 EG E IL CANCELLERE L R D LA Th O EL D