Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625 bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2015, n. 41363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41363 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
- 4136 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 1660/2015 - Presidente Dott. MARIO GENTILE - SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 6670/2015 Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : RA AC N. IL 20/01/1970 avverso la sentenza n. 10225/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 25/09/2014 RECCHIONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA M. Pinell du lette/sentite le conclusioni del PG Dott. inamishlirà concluole per le rel icono Hello Udit i difensor Avv.; NA ето лого еденето лев Piss The insta per l'aceze леозо RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di cassazione annullava con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame il provvedimento di confisca di prevenzione emesso nei confronti di OL SA omettendo di avvisare dell'udienza di trattazione del ricorso il suo difensore.
2. Ricorreva per Cassazione il difensore della SA che instava per la correzione dell'errore relativo alla omessa notifica con conseguente annullamento della ordinanza e degli atti conseguenti. Inoltre: il ricorrente riproponeva le doglianze avanzate con il ricorso che aveva originato l'annullamento con rinvio affinchè, in caso di accoglimento dell'istanza le stesse potessero essere nuovamente valutate.
2.1. In subordine il ricorrente instava la valutazione della questione di $ legittimità costituzionale dell'art. 625 bis cod. proc pen nella parte in cui non si riteneva applicabile ai provvedimenti di prevenzione per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU. Al riguardo, si rimarcava la ingiustificata disparità di trattamento tra i procedimenti di prevenzione e quelli ordinari, con conseguente illegittima compressione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato 1.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione la procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione (Cass. sez. 6, n. 2430 dell' 08/10/2009 Rv. 245772; Cass. sez. 1 del 12/6/2002, n. 26660; Cass. sez. 6 del 28/3/2006 n. 18982) in quanto si tratta di accertamento per sua natura "precario" modificabile con il ricorso all'istituto della revoca. L'interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento infatti ben può trovare tutela nell'istituto della revoca previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 (Cass. S.U. 10/12/1997 n. 18). Il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione della disciplina della correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen., atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione, quando sia formato (diversamente dal caso di specie) è rebus sic stantibus. 2 Nel caso di specie, peraltro, la decisione della Corte di cassazione che si ritiene affetta da errore percettivo è di annullamento con rinvio, dunque non definitiva. Nei confronti delle pronunce di tal genere è notoriamente escluso il ricorso alla procedura prevista dall'art. 625 bis cod. proc. pen. rimedio "straordinario" da attivare solo quando non vi siano possibilità di emenda dell'errore affidate alla "ordinaria" progressione processuale (Cass. sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014 Rv. 260820). Può dunque affermarsi che è la "definitività" dell'accertamento che legittima il ricorso alla procedura di correzione materiale, come ha confermato la Cassazione nella sua composizione più autorevole quando ha ritenuto proponibile il ricorso straordinario avverso la sentenza di annullamento con rinvio limitato ai profili sanzionatori, produttiva di accertamento definitivo di responsabilità (Cass. sez. un., n. 28717 del 21/06/2012Rv. 252935). La natura straordinaria del rimedio invocato necessita dunque che il provvedimento impugnato abbia natura definitiva ed irrevocabile. Tali caratteristiche mancano alla sentenza oggetto di ricorso sia perché in materia di misure di prevenzione è previsto l'istituto della revoca (con conseguente fisiologica "precarietà" dell'accertamento), sia perché, nel caso di specie, la sentenza impugnata è di annullamento con rinvio e, dunque, si inserisce nell'ambito di un processo ancora in corso. Il che rende non rilevante anche la invocata questione di legittimità costituzionale.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 settembre 2015 L'estensore Il Presidente Sandra RecchioneZandra pacchi Mario Gentile Mario Gentill DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 OTT 2015 IL PREMA OF CANCELLIERE Claudia Pianelli 3