Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2002, n. 26660
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è applicabile alla decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di misura di prevenzione la procedura di correzione dell'errore di fatto prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., potendosi porre rimedio all'eventuale errore attraverso l'istituto della revoca o della modificazione della misura stessa a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in quanto quello che si forma nell'ambito del procedimento di prevenzione è un giudicato "rebus sic stantibus" sia quando può dar luogo alla revoca "ex nunc" del provvedimento, sia nel caso in cui può provocarne la revoca "ex tunc".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2002, n. 26660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26660
    Data del deposito : 12 giugno 2002

    Testo completo