Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
Non è applicabile alla decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di misura di prevenzione la procedura di correzione dell'errore di fatto prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., potendosi porre rimedio all'eventuale errore attraverso l'istituto della revoca o della modificazione della misura stessa a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in quanto quello che si forma nell'ambito del procedimento di prevenzione è un giudicato "rebus sic stantibus" sia quando può dar luogo alla revoca "ex nunc" del provvedimento, sia nel caso in cui può provocarne la revoca "ex tunc".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2002, n. 26660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26660 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/06/2002
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 2350
Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 038536/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ FR LV N. IL 00/00/0000
2) CO SA N. IL 00/00/0000
3) ZZ OC PI N. IL 00/00/0000
4) ZZ SS PP N. IL 00/00/0000
5) ZZ OS US N. IL 00/00/0000
avverso SENTENZA del 07/02/2001 PRIMA SEZ.CORTE CASSAZION di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco VIGLIETTA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. La richiesta di correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. riguarda un processo di prevenzione a carico di ZZ
AN LV, della moglie SO OS e dei figli ZZ CO ET, ZZ AS PP e ZZ CO PP, definito da questa Corte Suprema, che il 7 febbraio 2001 ha rigettato i relativi ricorsi proposti avverso il decreto emesso il 9 febbraio 2000 dalla corte di appello di Reggio Calabria, la quale aveva disposto, tra le altre statuizioni, la confisca ex art.
2-ter l. n. 565/65 dei beni risultanti nella disponibilità diretta di
ZA AN LV o attraverso interposizione fittizia degli altri suoi familiari e che erano stati sequestrati fin dal 14 luglio 1994.
L'errore di fatto lamentato riguarderebbe le statuizioni concernenti la confisca dei beni dei ricorrenti, atteso che tali beni sarebbero già stati oggetto di dissequestro e di restituzione da parte del tribunale di Torino sulla scorta dell'acquisita liceità degli stessi in analogo procedimento di prevenzione (il decreto del tribunale di Torino non era stato impugnato dal PM), per cui essi sarebbero stati confiscati nonostante l'impossibilità giuridica di farlo per perenzione del sequestro illegittimamente prorogato senza che nel frattempo fosse stata irrogata la misura di prevenzione personale. Con memoria depositata il 5 giugno 2002, i difensori dei ricorrenti sollevano eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p. in riferimento al principio di ragionevolezza enunciato dall'art. 3 Cost., ritenendo discriminatoria l'interpretazione offerta di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la correzione non può essere richiesta nei casi in cui la decisione di legittimità da correggere sia stata pronunciata prima della data di entrata in vigore della norma (che è stata introdotta dall'art. 6 dalla l. 26 marzo 2001, n. 128), ma la motivazione sia stata depositata dopo l'entrata in vigore della stessa norma, anche quando residui ancora tempo utile alla proposizione della richiesta, come è avvenuto nel caso in esame.
2. Preliminare è l'esame se la procedura del ricorso straordinario disciplinato dall'art. 625-bis c.p.p. introdotta dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 - che costituisce una deroga al principio dell'irrevocabilità (e quindi dell'inoppugnabilità) delle decisioni della Corte di cassazione, ammettendo, favore del condannato, la possibilità di richiedere la correzione degli errori materiali o di fatto contenuti in quelle decisioni - si applichi anche i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. E questa Corte, sia pure con riferimento ad un altro mezzo di impugnazione straordinario qual è la revisione delle sentenze di condanna, ha risposto di no, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato - l'interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimarono l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni
(Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1997, n. 18, Pisco). Ciò significa che il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione dell'istituto della correzione dell'errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. che è rappresentata dall'istituto, della revoca o della modifica della misura di prevenzione ex art. 7 comma 2 l. n. 1423 del 1956, atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione è un giudicato rebus sic stantibus sia quando può dar luogo alla revoca ex nunc del provvedimento sia nel caso in cui può provocarne la revoca ex tunc.
Ne deriva che il ricorso è inammissibile e non rilevante, ai fini del decidere, è la dedotta questione di legittimità costituzionale relativa all'ambito temporale di applicazione dell'istituto del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p., inapplicabile nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e della somma di 500 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002