Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneità ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/1999, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 28.9.99
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Renato Fulgenzi " N. 2970
3. " Giovanni Caso " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N. 45367/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica - D.D.A. avverso l'ordinanza 22 settembre 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. R. Fulgenzi Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. Meloni che ha concluso per l'annullamento con rinvio Con il provvedimento impugnato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha rigettato una richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa il 28.6.-16.9.96 nei confronti di UL Di NA e EN TR, sottoposti a indagini preliminari con riferimento a fatti configurabili come reato ai sensi degli artt. 319 e 323 CP. Nell'ambito del relativo procedimento il PM aveva svolto indagini sulla regolarità di due delibere assunte dal consiglio comunale di Barano d'Ischia nell'agosto 1989 ed aventi per oggetto il risanamento idrogeologico e la rivalorizzazione di parte del territorio comunale. Agli accertamenti circa la regolarità delle delibere si erano aggiunte le dichiarazioni di UG NT, funzionario della Fiat Impresit, il quale aveva riferito della richiesta di 140 milioni di lire avanzata nei suoi confronti dal Di NA (quale contropartita dell'affidamento dell'incarico da parte del comune di Barano) e del successivo versamento di detta somma sul conto corrente n. 644348 aperto presso l'UBS di Lugano.
Il PM aveva inoltre chiesto all'autorità giudiziaria svizzera, ed ottenuto, la documentazione bancaria idonea a fornire riscontro al contenuto delle dichiarazioni del NT, ma il GUP, rilevato:
che da questa risultava un bonifico di importo e data diversi da quelli indicati dal NT;
che RG NE, titolare del conto 644348 e dirigente della Fiat Engeneering, escludeva di avere mai avuto rapporti con il Di NA e di aver mai usato il conto suddetto per operazioni "extrapersonali", aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. A seguito di indagine svolta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano in ordine al reato di calunnia ipotizzato nei confronti del NT, veniva peraltro acquisita documentazione contabile relativa ad altro conto denominato SACISA, di cui non vi è in atti indicazione del titolare. Dalla stessa risultava che un bonifico con valuta 23.3.90, ed importo in franchi svizzeri corrispondente a lire 140 milioni, era effettivamente pervenuto sul conto UBS n.644348 il 26.3.90. Veniva inoltre sentito il NE, che ammetteva di aver utilizzato il conto UBS, almeno una volta, per motivi non personali.
Ciò veniva ritenuto sufficiente dal PM di Milano per chiedere l'archiviazione del procedimento a carico del NT e dal PM di Napoli, a seguito di accoglimento della richiesta, per chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere nei confronti del Di NA e del TR.
Nel provvedimento in esame, premesso che le "nuove" fonti di prova secondo il PM erano costituite: 1) dal controllo delle date di versamento della somma proveniente dal conto SACISA e di accreditamento sul conto UBS di Lugano;
2) dalla valutazione dell'entità della somma al cambio franchi-lire; 3) dalle dichiarazioni di UG NT al PM di Milano;
4) dalle dichiarazioni di RG NE, ricevute dallo stesso PM, il GUP osserva: in ordine alle fonti 1) e 2), che una diversa valutazione delle date e del calcolo della somma non costituivano "fatto nuovo", essendo agevolmente formulabili come motivi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere;
che le dichiarazioni del NT al PM di Milano erano sintetiche ed essenzialmente confermative di quelle già rese al PM di Napoli;
che neppure le dichiarazioni del NE (rese dinanzi al PM Di Pietro in sede di interrogatorio del 30.5.94) potevano considerarsi nuove fonti di prova, in quanto - acquisite ex art. 422 CPP attraverso l'invito al PM di procurarsi dall'A.G. di Milano gli atti della rogatoria svizzera, erano state già valutate nel corso dell'udienza preliminare;
che il NE affermava di aver fatto sul conto UBS una sola operazione extrapersonale, con tale LL (costui, che già aveva avuto rapporti con lui utilizzando un altro suo conto estero, diverso da quello di cui trattasi, gli aveva chiesto di poter usufruire di un suo numero di conto mai usato in precedenza, e ai primi di aprile del '90 gli aveva dato notizia dell'avvenuto versamento, sul conto 644348 UBS, di lire 140 milioni provenienti da altra banca di Lugano, chiedendogli il trasferimento di 85 milioni in Italia - cosa cui egli aveva provveduto tramite uno spallone - e l'accredito di 20 milioni su un diverso conto corrente;
il saldo, infine, era stato versato dal NE sul conto 665493 UBS prelevandone l'importo dal suo conto 665413).
Concludeva pertanto il giudice per le indagini preliminari che la richiesta di revoca della sentenza di luogo a procedere non poteva essere accolta non essendo possibile collegare il Di NA al conto svizzero menzionato dal NT.
Ora, il ricorrente sostiene essere evidente "che la disponibilita' e la possibilità di esaminare la documentazione contabile relativa al conto SACISA rappresenti un elemento nuovo" rispetto a quello costituito dalla sola documentazione relativa al conto UBS indicato dal NT, e che "la possibile comparazione della documentazione relativa ai due conti" configuri quella "nuova fonte di prova" richiesta dall'art. 434 CPP per disporre la revoca della sentenza di proscioglimento in questione".
Secondo questa Corte la tesi non pare fondata e il ricorso non può essere accolto.
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (6.10.92, La Spada, Ced Cass.N. 192178), che la fonte di prova deve avere idoneità ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneità.
Ora, la disponibilità della documentazione concernente il conto Sacisa, e la possibilità di confrontarla con la documentazione del conto UBS, pur costituendo di per sè fonte di prova nel senso richiesto dalla norma citata, non integra certamente la prima delle due ipotesi considerate dall'art. 434 CPP, neppure in astratto potendo ipotizzarsi una sua idoneità a determinare da sola il rinvio a giudizio.
Può ipotizzarsi una sua idoneità a concorrere al raggiungimento di tale risultato insieme alle fonti di prova già acquisite, ma a tale riguardo il giudice di merito ha espresso il suo convincimento negativo con argomentazioni non censurabili in questa sede, perché immuni da vizio logico-giuridico.
P.Q.M
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 1999