Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE05 5 153 /03 Oggetto RISARCIMENTO DANNI DA COLPA PROFESSION BL Composta dagli Ill.mi Sigġ.ri Magistrati PONTORIERI - Presidente Dott. Franco R.G.N. 7203/00 - Rel. Consigliere Cron. 1147; Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere ep. 1427 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.06/12/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: DE DI EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SCHIAPARELLI 11 presso Lo studio dell'avvocato MANUELA PALLOTTA, difeso dagli avvocati LUIGI FILIPPO PAOLUCCI, ANNA IPPOLITA SCHIAVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO GE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati CANDIDO FOIS, PIERO REIS, giusta delega in atti;
2002 1605
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 196/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato SCHIAVI Anna IPPOLITI, difensore del ricorrente che ha chiestol accoglimento del ricone;
udito 1'Avvocato COGLITORE Emanuele con dolega dell'Avvocato L.MANZI depositata in udienza, difensore ☐ dedel resistente che ha chiesto rigettogel rico;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il ик rigetto del ricorso. A д + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18 aprile 1998 LO De AR proponeva gravame, dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, avverso la sentenza del Tribunale di quella città che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni CX arc. 2236 се proposta nei confronti dell'avv.to NG OL. Sosteneva che, in conseguenza del colposo operato del professionista, aveva dovuto pagare la Somma di E. 96.000.000 al fallimento NI, sebbene avesse и conc so-con il patrocinio di quel professionista- д transazione che, per come gli era stato una promesso-ricomprendeva ogn: rapporto pregresso, ivi compreso quello che aveva poi dato luogo alla successiva condanna. Riteneva, in sostanza il De AR, sulla base della transazione, di non dover più Mulla alprima fallimento sì che il pagamento da lui dovuto effettuare con la seconda transazione dipendeva da un errore del difensore al quale imputava negligenza per averlo esposto alla seconda azione da parte della curatela. Decuceva anche che mai egli avrebbe accettato la proposta transattiva del 30.3.84 se in essa non fosse stata compresa ogni pendenza соп il fallimento A che spettava all'avv.to OL valutare 'idoneità tecnica dell'accordo, a raggiungere l'obiettivo fissato, tanto più che il professionista era ปี conoscenza dell'esistenza del rapporto a rischio (rimasto fuori dalla prima la curatela transazione} fin dall'inizio, ancorché non avesse ancora avanzato pretese di ripetizione delle somme pagate dal fallito. Costituitosi, il OL chiedeva la conferma della gravata decisione, sostenendo che non sussisteva ы Desso causale fra esborso del De AR (il quale н aveva preferito chiudere anche quest.a seconda о vertenza con una transazione al 50%) e la condotta del difensore. Ccn sentenza de 23 febbraio 1999 la Corte rigertava 1' impugnazione, condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso Cale decisione ha proposto ricorso per cassazione LO De AR sulla base di un unico Motivo. Resiste con controricorso NG OL. Le parti hanno depositate memorice. MOTIVI DELLA DECISIONE ]' unico motivo di ricorso şi denunzia, in Con riferimento all'art. 360 n.ri 3 c 5 cpc, violazione applicazione dell'art. 35 R.D. 16 marzo e faisa 267, degli artt. 1176, 1965,1966 ė 2236 1942 n. omessa, contraddittoria cc, nonché 0 comunque insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in punto responsabilità professionale del OL. Contesta il ricorrente la statuizione della Corte de l merito la quale, pur avendo individuato la riferibilità al professionista degli atti conclusi con il Suo patrocinio,nпе aveva escluso la ы responsabilità per negligenza sul rilievo che la н transazione era stota tecnicamente redat a con о necessaria al raggiungimento tutta la diligenza dello scopo, con la conseguenza che il successivo esborso da parte di esso De AR in favore della controparte non poteva esser considerato l'effetto di una carenza della transazione stessa, imputabile al OL che avrebbe invece diligentemente assolto il proprio mandato. Invero, il giudizio "ex post" circa l'idoneità dell'atto al perseguimento del risultato Ion circoscritto ad unaavrebbe dovuto essere generica, quanto vaga ed impropria, interpretazione astratta e del tutto teorica del contratto, conza tener conto, nè motivare sul punto, delle norme 5 disciplinanti le transazioni in sede fallimentare, norme che dovevano esser ben note ali attuale resistente il quale avrebbe dovuto, usando la normale diiigenza, predisporre mezzi tecnici necessari per giungere al componimento della vertenza ne senso prospettato al proprio cliente. La transazione, precisa il De AR, avrebbe dovuto esser valutata con riferimento al provvedimento di autorizzazione alla Sua conclusione emessc dal d n giudice delegato di sensi dell'art. 35 legge A fallimentare, provvedimento rel quale non era contenuto alcun riferimento a rinunce da Darte della procedura, dovendosi considerare limitato alla previsione de la cessione dclle quote di partecipazione della Immobiliare Sole d'Orc di spettanza del fallito, all'abbandono delle cause (e cioè relative al_a formalizzazione del trasferimento delle quote sopra indicate che erano state comperate dal fallito medesimo, parzialmente pagate, ma il cui trasferimento поч era stato .scritto nel Libro dei soci), al consenso alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di sequestro a 500 tempo concesso in favore della procedura concorsuale. In conclusione, ad avviso del ricorrente, stante יi era palese il contenuto dell'atto di transazione, diritto della curatela alla ripetizione del corrispettivo percepito dai venditori fondato su di 111 titolo autonomo da quelli considerati nella transazione e nella relativa Jutorizzazione all'accordo, con 1 quale noд era stata nemmeгO prevista alcuna condizione di reciprocità alla rinuncia espressa cagli altri contraenti. E' infondato. е Per consolidata giurisprudenza di legit imità (da н ultima Cass. n. 2836/2002) le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale scno, di regola, obbligazioni di mezze c non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, mlĠ non al suo conseguimento. Ne deriva che J'inadempimento del professionista (nella specie avvocato) alla propria obbligazione non può eggcrc desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira cal cliente, ma deve essere valutato alla stregua lo svolgimento dell'attività dei doveri inerenti professionale e, in particolare, de] dovere di T diligenza,per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, i1 parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 secondo comma commisurarsi alla natura cc-parametro da dell'attività esercitata- sicchè, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventual sle omissioni, in tanto ы н ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri н е (necessariamente probabilistici),si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito e пот censurabile in sede d: legittimità se adeguatamente motivala ed immune da vizi logici çiuridici. Ebbene, a tali principi risulta siasi uniformata nel caso di spec_e la Corte del merito la quale, con motivazione adequat.a e pertanto insindacabile in questa sode, pur dato por scontato ane l'avv.to conoscenza , fin da prima della OL fosse conclusione della transazione del 30 marzo 1981, dei molteplici rapporti tra le parti litiganti sulla base della prodotta documentazione {come 8 riconosciuto dal giudice di prime cure che propric per questo aveva ritenuto irrilevanti i dedotti capitoli di prova per Cesti) ha affermato come dalla lettura della transazione in contestazione si evidenziava che il professionista aveva ben tenuto present questi altri rapporti, tanto che era stata inserita nell'atto la clausola espressa di rinuncia a "qualsiasi pretesa ragione eventualmente residua" di ин da parte del fallimento NI nei confronti anche ricorrente (a condizione dell'attuale tal che, avendo il legale chiaramente reciprocità) inteso con siffatta clausola porre fine a tutte le controversie, non solo attuali e potenziali, ma anche ipotetiche (che esistono o potrebbero esistere) con 1 fallimento, non poteva in alcun modo sostenersi negligentemente concluso una che egli avesse transazione semplice. ha concluso, quindi, la Corte veneta, che poiché Ed fondata cra la convinzione del De AR di non dovere più nulla al fallimento, se invece il predetto aveva pagato, tale esborso non era di certo negligenza del collegabilc a ипа direttamente professionista alla prima nell'assistenza transazione. Né, aal avviso del Collegio, una responsabilità 9 dell'avv.to OL può ricollegarsi alla dedotta dal ricorrente mancata valutazione da parte del professionista della discordanza tra il contenuto dell'autorizzazione ex art. 35 legge fallimentare e quello della transazione, apparendo il primo più secondo, con conseguente limitato rispetto al legittimazione della curatela ad agire nei confronti del De AR per far valere quanto non х previsto nell'atto di autorizzazione, posto che, a и tacer d'altro, siffatta prospettazione inesistente н nell'atto di gravame di merito, risulta enunciata per la prima volta, e pertanto inammissibilmente, nella attuale sede di legittimità. argomentazioni il Alla stregua delle svolte proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo. п ово
P.Q.M
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NG OL, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 143 95- oltre ed euro 2000, 00 per onorari. Варим Roma 6 dicembre 2002. - DEPOSITATA IN CANCELLERIAMa in Alfred уля Meritien est IL CANCELLIERE TO3 MPR 2003 AR Di ZO Ничего Oggi, IL CANCELLIERE JA Di ZO