Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
La condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile obbliga il giudice dell'impugnazione a decidere sugli effetti civili anche quando dichiari l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado in applicazione della più favorevole disciplina sopravvenuta alla sua pronunzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2010, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
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Sent. N.273/2010 R. Gen. N. 26994/2008
Udienza pubblica del 21/01/2010REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:
BARDOVAGNI Dott. PAOLO Presidente PAGANO Dott. FILIBERTO Consigliere CASUCCI Dott. GIULIANO Consigliere
DAVIGO Dott. PIERCAMILLO Consigliere RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
IA AE nato il [...], avverso la sentenza del
ماسا 02/02/2007 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Mura ha concluso per il rigetto;
Udito per la parte civile l'avv. Luciano Santoianni che ha concluso
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Udito il difensore avv.to Vincenzo Maiello che ha concluso per l'accoglimento;
FATTO
§ 1. Con sentenza del 2/02/2007, la Corte di Appello di Napoli
dichiarava n.d.p. nei confronti di IA AE in ordine ai reati di usura di cui ai capi c - d - i), perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado (pronunciata in data
12/10/2005) nella parte in cui aveva condannato l'appellante al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, il IA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ERRONEA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE per non avere la Corte
مار territoriale considerato che, alla fattispecie in esame, si applicava la nuova disciplina sulla prescrizione. Di conseguenza, la Corte
territoriale avrebbe dovuto dichiarare che i reati si erano prescritti già
nel corso del giudizio di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni civili.
DIRITTO
§ 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate:
- la sentenza di primo grado venne pronunciata il 12/10/2005;
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2 la legge n° 251/2005 è entrata in vigore 1'8/12/2005;
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 393/2006,
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l'art. 10/3 della citata legge, va così letto: «se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione>>;
con sentenza n. 47008 del 29 ottobre 2009 - depositata il 10
dicembre 2009, le Sezioni Unite, ribadendo sul punto l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità e richiamando le motivazioni della sentenza n. 393 del 2006 della
Corte Costituzionale, hanno affermato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova
disciplina della prescrizione introdotta dalla 1. n. 251 del 2005, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello (che ha inizio dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado) e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più
favorevoli, trattandosi di accadimento idoneo, sia in relazione al momento processuale in cui interviene, sia con riguardo al suo contenuto di verifica fattuale e di imposizione punitiva, a segnare
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3 la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa;
di conseguenza, va ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato estinti i reati sulla base della previgente normativa e non di quella nuova.
Il ricorrente, in sede di discussione, ha obiettato che la nuova normativa va, comunque, ritenuta retroattiva e, quindi, applicabile a tutti i processi, sulla base dell'art. 7 della Cedu («nessuna pena senza legge»), così come di recente interpretato dalla Corte Europea che,
ماسار nella sentenza SC (ricorso n.10249/03 del 17 settembre 2009),
ha ritenuto che la suddetta norma, nel prevedere il principio di legalità
in materia penale, non garantisce soltanto il principio di non retroattività della legge penale più severa ma anche, implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più favorevole al condannato.
Sennonché, va osservato che il principio enunciato nella suddetta sentenza, nel caso di specie, non è applicabile.
Sul punto, va, infatti, rilevato che, in ordine ai rapporti fra la sentenza di condanna di primo grado, che contenga statuizioni a favore della costituita parte civile, e la sentenza di appello, ove, successivamente alla condanna, sia maturata la prescrizione, questa Corte di legittimità,
4 adeguandosi a quanto statuito dalle SSUU 10086/1998 Rv. 211191
[che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale formatosi all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità, affermarono che «è illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute;
in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato»], distingue due ipotesi:
nel caso di una condanna correttamente emessa nel giudizio di primo grado, ove successivamente sia intervenuta la prescrizione,
il giudice di appello deve tener ferme le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. proprio perché detta norma presuppone che la condanna scaturita dalla sentenza di primo grado sia stata giustamente emessa: ex plurimis Cass. 9092/2008 riv 243323;
al contrario, nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata
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emessa erroneamente, per avere il giudice di primo grado omesso di rilevare la già avvenuta maturazione del termine prescrizionale,
gli effetti della sentenza di appello devono essere riportati al momento in cui è stata emessa la pronuncia così riformata, con conseguente inapplicabilità dell'art. 578 c.p.p.: in terminis Cass.
33398/2002 Rv. 222426.
5 Orbene, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la sentenza di primo grado (pronunciata nel vigore della previgente normativa) fu correttamente emessa e, quindi, sotto questo profilo, la richiesta del ricorrente è infondata.
Devono, però, aggiungersi ulteriori considerazioni.
Innanzitutto, in presenza di un processo correttamente e validamente conclusosi, non è ipotizzabile che una norma, successivamente introdotta, sia pure più favorevole all'imputato, e per la quale il reato debba essere dichiarato estinto, possa andare a discapito della parte offesa che ha visto riconosciuto i propri diritti a seguito di un regolare
امل processo.
Invero, la norma sopravvenuta favorevole all'imputato, corre su un piano parallelo e, quindi, non confliggente, con i diritti della parte offesa: altro è la prescrizione del reato, altro sono le statuizioni a favore della costituita parte civile che, a seguito della lex mitior favorevole all'imputato, non può vedersi porre nel nulla i propri riconosciuti diritti. Le due posizioni, quindi, sono perfettamente compatibili, agendo la legge successiva solo sul piano penale e non su quello civile poiché riguarda un'altra parte processuale (la parte civile) estranea e, quindi, non interessata alla legge sopravvenuta.
In altri termini, la lex mitior, nel caso di prescrizione più breve, agisce
6 solo a favore dell'imputato (estinguendo il reato) ma non può certo andare a discapito della parte civile ove il processo di primo grado si sia regolarmente concluso con la condanna dell'imputato sulla base della previgente normativa.
Si può, quindi, affermare che l'imputato può avere interesse ad invocare la sentenza della Corte Europea, solo ove, a seguito dell'interpretazione dell'art. 7 della CEDU, ne riceverebbe un vantaggio a livello penale in quanto il reato verrebbe dichiarato estinto.
Non ha invece, alcun diritto ad invocare il principio della lex mitior
19 per ottenere un risultato diverso ed ulteriore rispetto all'estinzione del
امار reato, ossia la caducazione delle statuizioni civili, proprio perché una legge (e quella sulla prescrizione non fa eccezione) non può
retroattivamente pregiudicare le posizioni acquisite di una parte (nella specie la parte civile) ad essa estranea, tanto più ove si consideri che la legge n° 251/2005 ha un effetto solo di natura sostanziale
(estinzione del reato), non incidendo in alcun modo su quello processuale ossia sulla giurisdizione che, essendo stata correttamente esercitata in ordine alle statuizioni civili, non può essere posta nel nulla.
In conclusione, poiché ciò che riguarda l'imputato direttamente è solo
7 l'estinzione del reato (effetto sostanziale derivante dalla prescrizione),
e poiché la Corte territoriale ha dichiarato estinto il reato, sia pure in appello secondo le regole della previgente normativa, ne consegue che l'imputato non ha alcun interesse a richiedere che il reato venga dichiarato prescritto, fin dal giudizio di primo grado, secondo la novellata normativa (al solo fine di ottenere la caducazione delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado) perché
l'effetto di natura sostanziale è e rimane perfettamente identico sia che si applichi la vecchia o la nuova normativa.
In conclusione, l'impugnazione dev'essere rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quelle della costituita parte civile
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in
€ 3.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa.
Roma 21 gennaio 2010
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IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)
IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Bardovagni)
Bordovagn CANCELLERIA
DEPOSITATO
2010 FEB IL CANCELLIERE IL 19
Piera Esposito
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