Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
00 7 2 4 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggatto SEZIONE TERZA CIVILE TRANSIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. LO GIULIANO R.G.N. 9642/01 cron. 1568 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. 273 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere -- - Consigliere- Dott. Donato CALABRESE ud. 07/11/02 - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - ha pronunciato la seguente SEN TENZA LERE 1500 sul ricorso proposto da: NCELLERI ZI SC, AN LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 145 presso lo : 8105482 studio dell'avvocato GUIDO NUCCI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE CREA, giusta delega in atti;
ricorrenti $105504
contro
A105505 FIATSAVA SPA, corrente in Torino, ir. persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E FERMI 128, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PAGANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 177/00 della Corte d'Appello di 2151 -------NE -1- MESSINA, слевза il 16/03/00 e depositata il 10/04/00 (R.G. 329/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio 111. SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso AN, ed il rigetto del ricorso TA. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 22.5.1995 LO TA e RA AN proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntive emesso nei loro confronti dal presidente del tribunale di Messina, istarza della VA spa, deducendo l'insussistenza del loro debito per essere la società pervenuta ad una transazione con l'assicuratrice La IO ed aver ottenuto la somma spettante. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ė condannava gli opponenti al pagamento della Somma di E. 4.803.000, oltre interessi. Proponevano appello gli opponenti. Resisteva l'opposta. La Corte di appello di Messina rigettava l'appello, con sentenza depositata il 10.4.2000. Riteneva la corte di appello che il AN aveva un'autovettura ed aveva stipulato con laacquistato VA un contratto di finanziamento, garantito dal TA, quale fideiussore, e finalizzato al pagamento del prezzo;
che l'autovettura venne rubata e che la società finanziatrice ottenne direttamente da La NA, a seguito di transazione, la Somma di E. 8.200.000; che l'opposta aveva richiesto il pagamento del residuo prezzo;
che, secondo gli appellanti, la transazione suddetta tra la finanziatrice e l'assicuratrice, per una Sommasocietà inferiore, precludeva ogni pretesa di ulteriore somme. Secondo la corte di appello il contratto di finanziamento era autonono rispetto a quello di assicurazione, per cui due crediti erano differenti, con l'ulteriore conseguenza che, avendo il finanziatore riscosso 1'indennizzo per il furto, ben poteva richiedere al mutuatario la differenza della Sonma mutuata, rispetto a quella inferiore dell'indennizzo; che nella fattispecie detto indennizZO era stato ricevuto dalla Fiatasava seguito di transazione con l'assicuratrice; che la società mutuante era stata diligente nella transazione;
che detta transazione investiva solo il rapporto attinente al contratto di assicurazione contro il furto e non poteva investire il diverso credito relativo al mutuo. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il TA ed il AN. Resiste con controricorso la spa VA. Motivi della decisione 1.1.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per essere stato 10 stesso notificato in unica copia, contestualmente ad entrambi i procuratori della VA. Infatti, indipendentemente da ogni valutazione della fondatezza dell'eccezione, va osservato che la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto ex tunc, normalmente ĭ con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti, in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto abbia potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso 0 con la difesa in giudizio (Cass. 7.9.1992, ♫. 10259). Tanto si è verificato nella fattispecie.
1.2. Va, accolta, invece la seconda eccezione della resistente, secondo cui il ricorso di AN Francisco va dichiarato inammissibile, per mancanza di procura speciale in favore del difensore. Infacti la procura a margine del ricorso risulta rilasciata esclusivamente da TA LO e non dal AN, quest'ultimo con la consequenza che il ricorso di inammissibile (art. 365 c.p.c.).
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente TA falsa censura l'impugnata sentenza per violazione applicazione delle norme che disciplinano la transazione (art. 1965 c.c.), la novazione (art. 1230 c.c.) e la rinunzia (art. 1236 c.c.), in relazione all'art. 360 I] + 3 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che i giudici di merito hanno erratamente interpretato la transazione intervenuta tra la l'assicuratrice contro il furto, omettendo IA e considerare che _a stessa aveva effe ti novativi, abdicativi, liberatori e preclusivi in favore dei due debitori, definendo la lite nella sua totalità. Ritiene il ricorrente che con la predetta transazione la VA aveva rinunziato alla maggiore somma richiesta nei suoi confronti, rispetto alla somma di f.
8.200.000 percepita dall'assicuratrice con la transazione;
che tanto emergeva dalla documentazione prodotta;
che le parti vollero realizzare una novazione, estinguendo la precedente in ogni caso,obbligazione; che, la VA aveva un'espressa rinunzia rispetto all'incapienza, manifestato con effetti liberatori nei confronti dei creditori;
che, perché il debito da finanziamento potesse sopravvivere, era necessario che la VA avesse fat o inserirc ипа clausola, con la quale si riservava di proseguire il giudizio nei confronti del debitore AN mentre ciò ' non era avvenuto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente TA lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso e/o errata valutazione delle risultanze processuali in ordine a punti decisivi della controversia e per vizio di motivazione circa elementi 3 circostanze di prove. Ritiene il ricorrente che il giudice di appello non transazione C quietanza, ha tenuto conto che 1' atto di effettodi rinunzia, con costituiva un atto novativo ė definitorio della lite. Qr.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. I l Collegio rileva che dalla sentenza impugnata si ricava che la fattispecie in esame e caratterizzata dall'esistenza di Ere contratti: uno di finanziamento uno distipulato da La NA in favore del AN;
fideiussione tra VA e TA;
un terzo di assicurazione, stipulato da AN contro la perdita della СОБА acquistata attraverso il tinanziamento. questo ultimo contratto figura la clausola particolare, che nella pratica assicurativa comunemente detta di vincolo", secondo la quale il finanziatore "appendice di ha diritto di soddisfarsi sull'eventuale premio contro il furto e che funge dadell'assicurazione elemento di collegamento tra i due contratti. Le parti, cioè, hanno stabilito un rapporto di dipendenza tra il contratto di finanziamento e quello ma si tratta di due contratti distinti di assicurazione, e quello di assicurazione è stato stipulato sia per la garanzia del AN, sia per quella della VA alla quale, pacificamente, le parti dell'attuale giudizio hanno inteso di attribuire la posizione di assicurato limitatamente al pagamento del finanziamento erogato. 7 Poichè nel collegamento contrattuale come sopra identificato i due contratti mantengono la loro individualita', si deve ancora ritenere che il opera solo nel senso che le collegamento stesso ripercussioni delle vicende di un contratto sull'altro riguardano unicamente 1'invalidita', la sopravvenuta inefficacia o la risoluzione di uno di essi. di fuori di queste vicende non e possibile 3.2.Al individuare altri effetti del collegamento. Il contratto di finanziamento stipulato dalla VA e quello di assicurazione stipulato dal AN sono due individualita', ciascuna del'e quali mantiene la propria efficacia. Pertanto, il AN erá tenuto alla prestazione derivante dal contratto di finanziamento, indipendentemente da quello di assicurazione ed il TA era tenuto, quale fideiussore del AN, in solido con questi. La sentenza impugnata ha, quindi, esattamente inquadrato in diritto la fattispecie. considerazioni gia' svolte sulla autonomia dei3.3.Dalle contratti collegati si deve ricavare che l'effetto estintivo delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento non si e verificato. Infatti, la transazione, per come e' intesa dallo stesso ricorrente, non ha determinato l'inefficacia del §. 8 contratto di assicurazione e, naturalmente, поп ne ta sancito neppure 1'invalidità o la risoluzione, ma ne ha assicurato piuttosto l'attuazione attraverso la rideterminazione definitiva del valore originario dell'autovettura assicurata. Dal che discende che la quietanza della VA non ha estinzione della pretesa della stessa per comportato fatta valere in giudizio, ma ha stata essa e' come semplicemente determinato l'importo che la Compagnia di assicurazione era tenuta a Versare alla VA, anzichè all'assicurato AN. La sottoscrizione della quietanza non incide, quindi, nel senso dell'estinzione dell'obbligazione principale derivante dal contratto di finanziamento, come ipotizzato dal ricorrente.
4.1.Quanto alla censura di violazione delle norme che disciplinano la transazione, la novazione e la rinunzia, va osservato, che, per quanto detta censura sia prospettata come violazione di norme di diritto, essa si risolve, come per il secondo motivo di ricorso, in una censura di errata interpretazione dell'atto di transazione, per non aver rilevato, secondo il ricorrente, che şi era verificata l'estinzione anche dell'obbligazione AN (e del quindi della sua, quale fideiussore). Sennonchè anche sotto questo profilo la censura infondata. 1 giudice haInfatti, allorchè si sostiene che erroneamente interpretato un atto negoziale, il ricorrente deve specificare quale dei canoni ermereutici, fissati dagli artt. 1362 e segg. C.C. sarebbe stato violato. In l'interpretazione della volontà contrattuale, che mancanza avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obbiettiva costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice censurabile non già quando le ragioni a del merito, sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bersì allorchè esse SOIO insufficienti ปี contraddittorie (Cass. 12.3.1994, n. 2415).
4.2.Nella fattispecie la censura del ricorrente, sotto il inprofilo del lamentato vizio motivazionale, si risolve una diversa lettura rispetto a quella effettuata dalla sentenza impugnata, secondo cui la transazione tra La NA e la VA liberava il AN ( e quindi il sue fideiussore TA) nei limiti della Somma nell'ambito del rapporto di effettivamente corrisposta, per il quale era intervenuta la assicurazione e non anche per la residua somma dovuta dai transazione, a predetti, sulla base del contratto di finanziamento, Ө 10 5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente TA lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'anatocismo, i tassi usurari ed i mutui. che i tassi applicati violavano le Assume il ricorronte predette norme.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia inammissibile per varie ragioni. Anzitutto la doglianza non risulta proposta davanti al giudice di appello, per cui essa, risultando nuova, non può essere proposta in questa sede. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel села del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito е non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994,n. 6428).
6.2. In ogni caso il motivo di ricorso è inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto egli aveva proposto la questione al giudice di appello di errata applicazione delle norme sull'anatocismo, sui tassi usurari e mutui, atteso che di dette questioni non vi è traccia nella sentenza impugnata. Д" 11 Poiché il giudice di secondo grado non ha esaminato la questione, la parte non avrebbe potuto solo denunziare un vizio di diritto, ma avrebbe dovuto anzitutto denunziare la di norma processuale sotto violazione profilo pronuncia (art. 112 c.p.c.), dimostrando dove dell'omessa ed in che termini aveva sottoposto la questione al giudice di appello, perché questi avesse il dovere di esaminarla, e ciò in base al principio di autosufficienza del ricorso. Ove poi la relativa eccezione fosse stata effettivamente proposta al giudice di appello, non avendo lo stesso emesso alcuna pronuncia sul punto, l'unica Censura che poteva proporsi era quella di violazione dell'art. 112 c.p.c., a norma dell'art. 360 Лt. 4 c.p.c., di mancanza di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato. 7. 11 ricorso del AN Va quindi dichiarato inammissibile e quello del TA va rigettato. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente. Tale condanna deve essere pronunciata anche contro il AN, nonostante che l'avvocato abbia proposto il ricorso senza la procura di questi. Infatti, ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c. le parti salvo che nel giudizio davanti al giudice di pace, nei limiti di cui ai comri precedenti dello stesso articolo - 5 !に devono stare in giudizio col ministero di un avvocato regolarmente esercente, condizione che si realizza quando il difensore è munito di procura da indicare, secondo quanto stabilito dall'art. 163 c.p.c. Ne consegue che la mancanza di procura "ad litem" (situazione che comprende sia 1'ipotesi della procura invalida, sia l'ipotesi della mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata) produce la nullità dell'attività processuale compiuta, da considerare tuttavia pur sempre quale attività posta in essere da una "parte" (costituita in giudizio senza il ministero del difensore). Le relative sanzioni processuali quali la nullità 0 l'inammissibilità dell'impugnazione 2 così via sono conseguenti alla mancanza dell'atto che assicura alla parte il necessario patrocinio del difensore tecnico e non sono certamente previste per il fatto che, fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, sia stato fatto valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. Del resto, è principio generale dell'ordinamento quello secondo cui non può mai assumere la qualità di parte di un atto il soggetto che agisce nella veste di rappresentante pur non avendone i poteri. Pertanto, in base agli art. 91 e 92 c.p.c., il destinatario della pronuncia sulle spese, nel 'ipotesi considerata, non può essere l'avvocato che, appunto, non assume la qualità di parte del processo (cfr. Cass. 5.9.2000, n. 11689]. 13
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AN e rigetta quello del TA. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delic spese processuali di questo giudizio di cassazione dalla resistente, liquidate in sostenute uro 118,00 oltre Euro cinquecento per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2002. Il Presidente Il cons. est. Autorio Seguts Angeli Guilian IL CANCELLIERE CI DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN IS Oggi 2.0 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 EN IS CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione dele Entrate di Roma 2 il 9. APR. 2003 - serie 4 al n. 14565 veraste € 17063 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) TREPTORE DI LANCELLERA IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Filipp: Scerpino) 14