Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IMMOBILIARE SAN ROCCO s.a.s. di BO NO e SP AR e c., in persona del legale rappresentante geom. AR SP, elett. dom. in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio legale Rappazzo e difesa dall'avv. NT Rappazzo in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
NA NT, elett. dom. in Roma, via Eleonora Pimentel n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Costa che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. prof. Luigi Garofalo, in virtù di procura a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché
U.A.P. ITALIANA s.p.a.
- intimata -
avverso la sentenza n. 1289 in data 28.6. - 3.9.1999 della Corte di Appello di Venezia (r.g. n. 226/95). Udita nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il controricorrente l'avv. Michele Costa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, passata in giudicato, dell'8 febbraio 1990, la Corte di Appello di Roma, sezione speciale usi civici, dichiarò inammissibile - perché proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni, di cui al secondo comma dell'art. 32 legge 16 giugno 1927 n. 1766 - il reclamo della società immobiliare San Rocco
avverso la decisione del Commissario regionale agli usi civici del Veneto, di accoglimento della domanda avanzata da cittadini del Comune di Auronzo di Cadore e diretta a far dichiarare che taluni terreni che figuravano di proprietà di detta società ed avevano formato oggetto di una convenzione di lottizzazione tra la stessa ed il menzionato Comune erano gravati da uso civico, ed a ottenerne conseguentemente la restituzione alla collettività titolare del diritto demaniale.
Nelle more del giudizio di cassazione avverso la suindicata pronuncia, con atto di citazione del 21 ottobre 1992 la menzionata società convenne dinanzi al Tribunale di Venezia l'avv. NT AR - che l'aveva difesa nel giudizio commissariale ed in quello di appello - e ne chiese l'affermazione della responsabilità professionale adducendo che la tardiva proposizione dell'appello era effetto della di lui colpa;
nel giudizio intervenne la società UAP Italiana, assicuratrice della responsabilità civile del professionista.
Resistendo costoro, con sentenza del 12 ottobre 1995 il Tribunale respinse la domanda. Premesso che, non essendo di speciale difficoltà la questione del termine per appellare la decisione commissariale, la condotta dell'avv. AR doveva essere valutata secondo il criterio della colpa lieve, di cui all'art. 1176 secondo comma c.c., e non già - come egli invece pretendeva - dell'art. 2236 c.c. il Tribunale affermò che la tardiva proposizione del reclamo avverso la decisione commissariale fu determinata dalla colpa del professionista, ed al riguardo considerò le norme speciali, che regolano detto procedimento, norme che egli, nella lettera scritta il 5.4.1990 alla società, oggi ricorrente aveva riconosciuto di ignorare. Il Tribunale aggiunse che, nondimeno, mancava del tutto la prova della ragionevole certezza dell'esito finale positivo del giudizio per la società, ove il reclamo fosse stato tempestivamente proposto, ed al riguardo diede rilievo alla "vasta problematicità delle questioni agitate" ammessa dalla stessa in comparsa conclusionale, e all'ampia e diffusa motivazione della sentenza commissariale. Infine, mancava anche la prova della esistenza ed entità del danno, giacché la società avrebbe dovuto agire in evizione contro il proprio dante causa: azione che non si affermava proposta. Tale decisione, impugnata dalla società e dal AR rispettivamente in via principale ed incidentale, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia, ora gravata, con motivazione parzialmente diversa.
La Corte ha, infatti, così testualmente affermato: "che la società appellante avesse subito una qualche perdita economica per aver perso l'occasione di sottoporre la questione alla Corte di Appello di Roma non risulta, infatti, per nulla pacifico e quasi in re ipsa, come si vorrebbe dalla stessa: non vi era, in verità, da attendersi ragionevolmente una quasi certa riforma, nel senso auspicato, del primo pronunciato, il quale aveva accertato la persistenza dell'uso civico nella zona siccome dato oggettivo e non confutabile, cui la legge ricollega, appunto, l'effetto di sottrarre il bene alla usuale utilizzabilità economica per fini quali la lottizzazione edilizia, che si pongano, di per sè, in contrasto con l'immemorabile uso fatto dalla popolazione nel sito e riconosciuto, come tale, dallo Stato fino all'eventuale sua formale liquidazione e cessazione. Porre a carico del professionista la perdita economica della società immobiliare acquirente del bene in questione presupporrebbe, dunque, dare per scontata, allo stato l'inesistenza in radice del preteso uso civico, circostanza, questa, invece, non solo esclusa già da una sentenza ora pregiudicata, ma in ogni caso non sicuramente accertabile attraverso l'esperimento del gravame, di per sè incerto nel suo esito".
Quanto, in particolare, al dedotto errore nel calcolo del termine per il reclamo, la Corte ha aggiunto che "a ben vedere avrebbe potuto ritenersi, legittimamente e fondatamente, ancora in corso il termine lungo annuale e, quindi, la conseguente tempestività del gravame - con esclusione, in radice, di ogni responsabilità professionale - per inidoneità della notifica della sentenza commissariale a far decorrere il rigorosissimo termine breve di trenta giorni.
Questa, invero, risulta eseguita ad uno dei procuratori costituiti, l'avv. De Blasi, e non alla parte personalmente, o presso il suo procuratore, come prevede la procedura speciale in questione, di cui agli artt. 32 l. n. 1766/27 e 2, 4 l. 1078/30, la quale prescrive, infatti, la notifica d'ufficio mediante invio del dispositivo, per posta, a ciascuna delle parti. L'irritualità, e quindi l'inefficacia di una diversa notificazione ben poteva, pertanto, essere valutata dall'avv. AR al fine di fargli presumere non utilmente decorso il termine breve e, di conseguenza, ancora proponibile il gravame in quello ordinario". Per la cassazione di tale sentenza la società, rimasta soccombente, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il AR resiste con controricorso illustrato con memoria. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla società assicuratrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo del ricorso - da esaminare, per ragioni di ordine logico, con precedenza sul primo - la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1218, 1223, 1710, 2230, c.c. e dei principi generali in materia di responsabilità dell'avvocato, nonché vizi di motivazione su punti decisivi, ed a sostegno di esso afferma: la tardiva proposizione dell'appello costituisce irregolare esecuzione del mandato professionale e tra tale inadempimento ed il danno del cliente v'è un rapporto di causa ed effetto, totalmente ignorato dalla Corte territoriale;
v'è contraddizione logica tra la negazione del danno e l'affermazione che esso non poteva esser posto a carico del professionista;
il giudicato formatosi, per effetto della negligente condotta del professionista, sull'esistenza dell'uso civico non riguarda la responsabilità dell'avvocato, ne' la copre, ma è il fatto giuridico posto fondamento di essa;
la responsabilità dell'avvocato richiede che la condotta di costui avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo, indagine, questa, totalmente omessa;
l'oggetto del danno va individuato nella stessa statuizione del giudicato commissariale e nella perdita della chance di vincere la causa nei successivi gradi di giudizio. Osserva la Corte che il complesso motivo investe essenzialmente il nesso di causalità tra la condotta colposa del professionista legale (che con il motivo in esame la ricorrente da per scontata, in contrasto con la sentenza impugnata, che invece l'ha negata: punto della decisione che forma poi oggetto del terzo motivo) ed il danno che, per effetto di essa, il cliente abbia subito.
Orbene, nella fattispecie in cui quest'ultimo, rimasto soccombente all'esito del giudizio di primo grado, abbia proposto impugnazione ed essa sia stata dichiarata inammissibile per tardività con decisione passata in giudicato, tale nesso non può essere di per sè ravvisato nell'esito negativo del giudizio di primo grado giacché, per costante giurisprudenza (tra le altre, Cass. nn. 7618 del 1997, 1286 del 1998 e 10431 del 2000), l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato poiché l'avvocato assume l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo
Non potendo, pertanto, l'avvocato garantire l'esito favorevole del giudizio di appello, il danno, derivante dalla tardiva proposizione di questo, in tanto è ravvisabile, in quanto, e sia pure con criteri necessariamente probabilistici, si accerti che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato: indagine, questa, di fatto, come tale riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Sul punto la pur stringata motivazione della sentenza impugnata si limita in definitiva a porre in evidenza che non v'era ragionevolmente da attendersi la riforma della sentenza commissariale e richiama inoltre ("bene, pertanto, Tribunale ha escluso la sussistenza, in concreto del danno risarcibile"), quanto meno implicitamente, la decisione di primo grado la quale, come esposto in narrativa, aveva fatto ampio ed espresso riferimento al contenuto della sentenza commissariale ed agli stessi dubbi avanzati dalla società, ora ricorrente, sul buon esito dell'appello. Se pertanto la sentenza, ora impugnata, muove da esatte per quanto non esplicitate premesse giuridiche - che la stessa ricorrente sembra condividere - in punto di nesso causale, non sono ravvisabili vizi motivazionali per la circostanza che essa non ha proceduto ad una espressa confutazione dei motivi di appello, potendo il giudice del merito, tra plurime risultanze processuali, scegliere quelle che ritenga decisive della controversia;
non senza osservare che allorché l'atto di appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 10690/99). Nè può tacersi che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto specificare le circostanze, da essa portate all'esame del giudice del merito, dallo stesso, non esaminate e che avrebbero comportato una diversa decisione: onere, peraltro, non assolto, essendosi la ricorrente limitata ad un del tutto generico richiamo ad un giudicato che si sarebbe formato nel 1940.
L'infondatezza della censura che investe il nesso causale comporta l'inammissibilità di tutte le altre, relative al danno in sè (enunciate nello stesso secondo motivo e nel primo, relativo quest'ultimo, alle sole spese legali erogate al AR per il giudizio di appello nonostante il suo esito) ed alla condotta colposa (terzo motivo, con il quale, in contrasto con la sentenza impugnata, il si ribadisce la colpa del professionista per aver tardivamente proposto l'appello): stante, infatti, l'insussistenza del nesso causale, tali ulteriori censure, seppur fondate, non potrebbero condurre ad una decisione diversa dal rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 12 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002