Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2836
CASS
Sentenza 26 febbraio 2002

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Gaetano Fiducia, con la relazione del Dott. Francesco Sabatini. Le parti in causa erano una società immobiliare e un avvocato, con la prima che richiedeva il risarcimento dei danni per la presunta responsabilità professionale del secondo, accusato di aver tardivamente proposto un appello avverso una decisione che dichiarava l'esistenza di un uso civico su terreni di proprietà della società. La questione centrale riguardava il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno subito dalla società, nonché la valutazione della probabilità di successo dell'appello se fosse stato tempestivamente presentato.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che non vi era ragionevole aspettativa di una riforma della sentenza commissariale, la quale aveva accertato l'esistenza dell'uso civico. La Corte ha sottolineato che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, e che la responsabilità professionale richiede la dimostrazione di un danno concreto e di un nesso causale diretto, elementi che nel caso specifico non erano stati provati. Inoltre, la Corte ha evidenziato che la tardiva proposizione dell'appello non poteva essere considerata automaticamente causa di danno, poiché l'esito del giudizio di primo grado non garantiva un esito favorevole in appello. Pertanto, la sentenza di rigetto è stata motivata dalla mancanza di prova del danno e dalla non certezza del successo dell'appello.

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Massime1

Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2836
Data del deposito : 26 febbraio 2002

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