Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 38 2 5 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi-Sigg.ri Magistraci: Dott. Angelo R.G. N. 14755/00 8758 Dott. Alessand. CUOL Consigliere Cron. Logo Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Da.29/10/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA aul ricorso proposto da: ANCADO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ESPOSITO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO UR PE, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CUCCHIARI 5% presso l'avvocato ANNA MARIA SPALLUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO 2002 DE GIORGI, giusta mandato a margine del controricorso;
1953 controricorrente avversO la sentenza n. 77/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 08/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ESPOSITO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Cenerale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atco di citazione Notificato ir cata 7.1.1991 la curatela del fa limento di RO IU conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Lecce 5.r.
1. Ancado, assumendo che delta società, nell'anno precedente alla diantarazione di fallimento, aveva ricevuto dal fallito pagamenti per 20.797.753 di cui £ 17.935.237 In contanti e Ε 2.862.510 = mezzo assegni bancari nonostante Cosse à conoscenza dello stato d' Insolvenza in cui versava il fallito. Chiedeva quindi che, previa declaratoria di incificacia, fosse condannata alla restituzione di dette somnie. Si costitui va la società convenuta che chiodova i rigetto della domanda, contestandore le argomentazioni posto a sostegno. Con sentenza del 18.3.1997 il Tribunale accoglieva la domanda 0 revocava .L pagamenti, concannando ia società alla restituzione della relativa somma con gli interessi dalla domanda al saldo. Proponeva impugnazione La 8.1.2. Ancado ed all'osito del giudizio, nel quale ai costituiva la cara c ȧ, la Corto d'Appello di Lecce non seulenza del 20.12.1999-8.2.2000 rigettava il gravame. 3 Premess0 che pagamenti era no slovi effettuati nell'anno procedente alla dichiarazione di ia_limento, rilevava la Corle di merito in ordine all'elemento soggellive cte i prolesli cambiar , Яia per 11 ioro rumero (diciotto nei periodo in questional 'che per l import non rilevanti det relativi Litoli ida Que 2 cinque Tilioni cj lire), le numerosissime procedure esocutive mobiliar pendenti presso la Pretura di ecce, 'esecuzione immobi are promessa dalla Banca del Saierlo e le stesse modalità di pagamento 'n contanti Ossorvate dalla ditta claro invece che CON normali si stori по-аseguiti prassi commercialc rendevano paiese 1c stalo di reversibile sofferenza economica in cui Versava 11 Callito. Avverso tale sentenza propozo r corso por cassazione la 5.7.1. Ancado, deducendo unico motivo di consura. curatela del Resiste COTI con roricorso fallimento di lurlaro IU. MOTIVE D ELA DECISIONE COFL 'unico motivo di ricorso la s.r.l. Ancado denuncia violazione dell'art. 67 3.7. nonché omessa motivazione. insufficiente 0 contraddittoria bh 4 : Corte d'Appello non abbia valutato Lamenta che elementi evidenziati ai fini della se sussistenza della consapevolezza da parte della scc'età delle stato d'insolvenza Cosserc gravi, precisi e concordanti, ignorando che i rapporti fra parti, improntati serpre อ correttezza, risalissero a vecchia data e che, risiedendo in una provincia diversa, essa -1 corrente Г.ОП poteva pubblicazione de essere a conoscenza della bollettini dei protesti. La censura è infondata. a quanto dedotto daila Contrariamente ricorrente società, 1'impugnata sentenza, ne: valutare gli elementi emergi sotto il profilo della 2 fornire la prova per presunzion loro idoneità de la Conoscenza effettiva da parle de la ricorrente medesima cello SLALO di insolvenza di IA IU all'epoca dei pagamenti, ha operato un attento esame in ordine alla presenza dai requisiti della gravità, precisiono concordanza richiesti dall'art. 2729 C.C. non solo a traveISO un'indicazione analitica delle vorio circostanze ucili a fini i esame ma anche mediante una loro valutazione complessiva. in tale contesto normativo e nell'ambito di n esamo congiunto delle varie circostanze cui ha attribuito, anche nel loro insicлa, il carattere di univocità, la Corte d'Appello, come già evidenziato no. L'esposizione del fallo, ha sottolineato infacti i numerosi protesti di effetti cambiari per importi avvenuti ncl Corso dell'anno non rilevanti dichiarazione di fallimento, le orecedente alla procedure esecutive sia mobiliari che inmobiliari cui è stato assoggettato nello stesso periodo e soprattutto la scelta della società ricorrente di fars pagare in contanti nonostante l'abitualità Le parti ed il diverso sistema del rapporti invece nella prassi commerciale, USALD caratterizzato da dilazioni nei pagamenti C dal ri ascio, eventualmente per maggio garanzia, di ol carpiari. Accertata, quindi, la correttezza giuridica del princip richiamati, è evidente che le osservazioni contenu e in ricorso in ordine alla presenza del 'elemento soggettivo richiesto in tema di revocato fallimentare si risolvono in definitiva in una valutazione di merito che si sottrae, in quanto talc, al sindacato di questa Corte in quanto con Asso la ricorrente attribuiresi limita circostanzesostarz alrente alle richiamate L GG 6 significato diverso rispetto a quello riconosciuto dall'impugnata senLenza. Per quanto riguarda poi l'ulteriore deduzione del a ricorrente circa la mancata conoscenza da parte sua della pubblicazione, nel bollettino dei protesti, de... nominativo del a controparte sul rilievo che quest'ultima risiede in una provincia diversa dalle Sta e le pubblicazioni avvengono n ambito provinciale, la circostanza è del Zutro nuova, nor risultandone alcun accenno nella ricorrentesentenza impugnata ė Пon avencio dedotto che fosse slata tempestivamente sollevala in sede di merito proprio al fine di cimostrare la sua ignoranza al riguardo. 4 accertament.o di fatio, la Richiedendo avrebbe dovuto essere fatta dedotta ignoranza valere infatti avan!! al qiudice di merito ed, eventualmente, censurato in quest sede i'omesso esame sul punto. 11 ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese sequeno la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.C.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al ve pagamento dell'onorario che liquida in eu ... 67,14 oltre alle spese Liquidate in euro...... Roma, 29.10.2002 li resi1. Consiglierę est. Mas Rivers Po sture, CORTE SUPREMA C ATION Dega n 14 MAR 2002 BEFINDELLIER RG 475; ro 800 IL CANCELLIERE Andréal an