Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17651 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
FONTE DA PIGIETS ARTT. 46 E 39 1. 21-11-1991, N.374 (IST. NE GIUDICE DI PACE) REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA LAC 1 7.6 5 1/ 02 LO TALIA LA CORTE SUPREMA CASSAZI Oggetto Offcosizione SEZIONE PRIMA CIVILE quecelt Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10350/00 Dott. Mario - Presidente LI SC Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 41502 Dott. Mario ADAMO Consigliere GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giulio Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere Ud. 10/06/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US EL, elettivamente domiciliata in ROMA 7 VIA DELLA GIULIANA 66, presso l'avvocato ALFREDO DE MAGISTRIS, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso l'avvocato PIERO CONTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1337 avversO la sentenza n. 206/99 del Giudice di pace di 1 ANZIO, depositata il 14/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente, l'Avvocato CONTI, che ha chieto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ric. n. 10350/00 IS c. SI Svolgimento del processo Con ordinanza in data 6 novembre 1997, il giudice istruttore del Tribunale di Latina, dinanzi al quale era stata instaurata una causa di separazione giudizia- le dei coniugi IA SI ed LI Miscu- si, modificando ed integrando un precedente provvedi- mento emesso dal presidente di detto tribunale, pose a carico del marito, oltre all'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per somma specificamente determinata ed il canone di locazione della casa di abitazione, anche quello di rimborsarle metà delle spe- se mediche e scolastiche sostenute per le figlie. In conseguenza di ciò, con atto di precetto notificato il 29 marzo 1999, la sig.ra IS intimò al marito di versarle l'importo complessivo di £.
1.772.590 a titolo di rimborso delle suindicate spese. Avverso tale precetto il sig. SI propose op- posizione dinanzi al giudice di pace di Anzio, con atto notificato il 19 aprile 1999, assumendo che solo in mi- nima parte erano state documentate le spese di cui si pretendeva il rimborso. In contumacia dell'opposta, il giudice, con senten- za depositata il 14 agosto 1999, dopo aver Osservato che la documentazione in atti non consentiva di stabi- lire con certezza se le spese in questione fossero ne- cessarie e, comunque, se davvero rientrassero tra quel- le che l'ordinanza del tribunale aveva posto a carico dell'opponente, accolse l'opposizione dichiarando inef- ficace il precetto e condannando la sig.ra IS а rimborsare alla controparte le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La sig.ra IS ha ora proposto ricorso per cas- sazione contro la summenzionata sentenza, lamentando che il giudice di pace abbia sovrapposto indebitamente la propria valutazione a quella del tribunale dinanzi al quale pende la causa di separazione. Così operando, - sarebbe il giudice di pace - secondo la ricorrente incorso nella violazione degli artt. 8, 9, e 17 c.p.c., 3 giacché si sarebbe arrogato la competenza, a lui non spettante, di valutare se e quali spese mediche e di cura per le figlie fossero in concreto ripetibili dalla moglie nei confronti del marito. Il sig. SI ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché inammis- sibile e, comunque, infondata. Motivi della decisione La ricorrente, con un unico motivo di doglianza, lamenta che il giudice di pace avrebbe errato nel defi- nire generica la documentazione richiamata nel precetto contro cui era stata proposta opposizione ed avrebbe travalicato i limiti della propria competenza sconfi- nando in quella del giudice della causa di merito nel corso della quale era stato emesso il titolo esecutivo giudiziale posto a base del precetto medesimo. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata. E' certamente inammissibile laddove parrebbe voler investire direttamente la Suprema corte del compito di giudicare in ordine alla idoneità della documentazione di spesa su cui è basato il precetto;
compito che, in- vece, con ogni evidenza afferisce al merito della causa ed esula dal giudizio di legittimità. Lo è, inoltre, anche per l'assorbente considerazione che si verte qui 4 in una situazione nella quale il giudice di pace è sta- to chiamato a decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, c.p.c.; ed è noto che le deci- sioni equitative contemplate dalla citata disposizione del codice di rito sono impugnabili per errores in iu- dicando dinanzi alla cassazione solo quando si ravvisi la violazione di norme costituzionali о comunitarie (ove queste siano di rango superiore a quelle ordina- rie), oppure per vizio di motivazione ma unicamente se questo si traduca in inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa (in tal senso da ultimo, tra le al- tre, Cass. n. 8074 del 2002 e Cass. n. 9213 del 2001). Ma, nel presente caso, nessuna violazione di norme Co- stituzionali о comunitarie è stata dedotta, né viene prospettata addirittura l'inesistenza о la mera ap- paernza della motivazione del provvedimento impugnato. La doglianza del ricorrente è invece astrattamente ammissibile, ma in concreto priva di fondamento, nella parte in cui mette in discussione la competenza del giudice di pace (in quanto giudice dell'opposizione al precetto) ad esprimere le anzidette valutazioni sull'adeguatezza della documentazione su cui il precet- to si basa. Nel caso in cui un intimato contesti il fondamento dell'azione esecutiva basata su un titolo giudiziale e 5 - come nella specie - lo faccia assumendo che non vi è in tutto o in parte corrispondenza tra il contenuto del precetto e quello del titolo da cui il precetto medesi- mo trae fondamento, si verte certamente in un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 c.p.c. Al giudice dell'opposizione compete, in tal ca- So, il compito di raffrontare il titolo esecutivo con il precetto, di individuare correttamente il contenuto dell'uno e dell'altro e di stabilire se vi sia o meno tra essi la necessaria corrispondenza. Nel far ciò è evidente che il giudice deve procedere ad un'interpretazione del titolo e del precetto, anzitutto alla stregua del loro contenuto letterale, e tener con- to dei documenti cui quegli atti eventualmente rimandi- no. E' appena il caso di aggiungere che tale operazione deve avere carattere meramente ricognitivo, e non certo modificativo del titolo giudiziale su cui l'esecuzione si basa. Quando, però, il titolo esecutivo faccia riferimen- non al pagamento di una somma già numericamente de- to terminata, bensì al rimborso di spese individuate at- traversO la menzione della loro causa, è evidente che il giudizio di corrispondenza tra il contenuto del ti- tolo medesimo e quello del precetto, in cui tali spese siano state dettagliate, si sostanzia, per l'appunto, 6 .... nella verifica della causa da cui esse dipendono, per- ché solo così è possibile ricollegare la concreta pre- tesa esecutiva al contenuto del titolo. Ed è evidente altresì che è a carico del creditore procedente l'onere di allegazione di tutti i documenti necessari per rico- struire l'indispensabile collegamento causale tra le spese di cui si faccia menzione nel precetto e quelle di cui il titolo esecutivo abbia ordinato il rimborso. Nel caso in esame il giudice di pace di Anzio si è correttamente attenuto a tali principi. Come s'è detto, infatti, egli ha basato la propria decisione di acco- glimento dell'opposizione proprio sul rilievo che la genericità della documentazione in atti, non corredata da alcun ulteriore elemento da parte della sig.ra Mi- scusi (rimasta, in quella sede, contumace), non consen- tiva di stabilire se le spese il cui rimborso era stato intimato nel precetto fossero davvero necessarie e se comunque fossero ° meno corrispondenti a quelle che l'ordinanza del giudice istruttore di Latina dava tito- è vero che al giudice10 per ripetere. Ora, se dell'opposizione non si richiedeva, in un caso come questo, alcun giudizio sulla necessità delle spese me- diche e di cura indicate nel titolo esecutivo, è vero anche che - per le ragioni sopra esposte era suo pre- ciso compito stabilire se la documentazione allegata al 7 — — precetto dimostrasse о meno che si trattava proprio di spese aventi quella causale;
ed il giudizio secondo cui la documentazione era invece troppo generica per con- sentire tale indispensabile riscontro era da solo ben sufficiente a sorreggere la conclusione cui l'impugnata sentenza è pervenuta e rientrava pienamente nella com- petenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Il ricorso dev'essere perciò rigettato. Ragioni di equità, insite nella natura stessa del rapporto dedotto in lite, suggeriscono di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. giugno 2002. Così deciso, in Roma, il 10 Il Presidente Il Consigliere estensore Мать нав ыков. (Renato Rofdorf) (Mario Delli Priscoli) IL CANCELLIERE H alf DomenicoMazzal i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 11 DIC 2002 H IL CANCELLIERE 8 -----