Sentenza 3 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10729 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
10729/01 7 .3 N E BOLLO 91, 76/99 1-11-19 UD 16.03.2001 Reg. en M 2 2 3 0 6 + IN NONE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON. 23347 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere est. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere rel. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Спагаші Semimі Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 76/99 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ing untivo. AM IG, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Nicola De Angelis, rappresentato e difeso dall'Avv. GI Molaro come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
AG UA, titolare della ditta "Agriltutto", elettivamente domiciliato in Roma, Via Aquilea n. 12, presso lo studio dell'Avv. Andrea Morsillo, rappresentato e difeso dall' 476/07 1 Avv. Lorenzo Bruno Molinaro come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Ischia n. 355/98 del 25.05.1998 / 26.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.2001 dal Cons. Dott. Enrico Spagna Musso. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.12.1997, GI Amitra- no propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 187/97 emes- so dal Giudice di pace di Ischia per il pagamento a favore di QU AZ della somma di £. 1.067.600, oltre gli interessi e spese del procedimento, quale prezzo di materiale edile pali e “pagliarelle" - vendutogli. L'IT dedusse la - nullità del provvedimento perché reso in violazione dell'art. 633 c.p.c. sulla base di una documentazione inidonea (fatture e buoni di consegna alterati); nel merito l'infondatezza della pretesa per essere stato convenuto un prezzo unitario, relativo alla misura lineare dei pali e alla superficie delle “pagliarelle", che induceva ad un credito di £. 407.000 che si offri di pagare. Costituitosi, l'AZ chiese il rigetto dell'opposizione e, in riconvenzionale, la condanna dell'IT al risarcimento 2 del maggior danno subito dall'inadempimento del pagamento del prezzo. Compiuta l'istruttoria con acquisizioni documentali e l' espletamento del mezzo di prova testimoniale, il Giudice di pa- ce, con sentenza n. 355/98 del 25.05.1998 / 26.05.1998, ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale. In particolare, per quel che in questa sede interessa, il Giu- dice di pace ha osservato che, pacifica la vendita del materiale edile, gli esiti delle risultanze istruttorie avevano fatto acquisi- re l'avvenuta consegna della merce venduta a mezzo del fra- tello del venditore, nonché la coerenza del prezzo richiesto in via monitoria con quello corrente di mercato di detta merce. Per la cassazione di questa sentenza, esponendo tre motivi di doglianza, ricorre l'IT. L'AZ resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente assume che il mezzo di prova testimoniale aveva M dato esiti contrastanti in ordine alla qualità della merce for- nita e del prezzo convenuto così che l'IT aveva solleci- tato l'espletamento di una c.t.u. che, accertata detta qualità, ne determinasse il prezzo. Del diniego di ammissione dell' in- 3 dagine tecnica il giudice di merito non ha fornito alcuna ra- gione.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione di norme di di- ritto ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., non- chè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, il ricor- rente si duole che il Giudice di pace, essendo controversa la qualità della merce venduta e consegnata e la congruenza fra prezzo convenuto e quello richiesto dal venditore, abbia rite- nuto provato quanto affermato dal venditore AZ con generico riferimento agli esiti dell'istruttoria senza indicare le fonti di tale convincimento conseguente al privilegio accordato a determinati esiti istruttori rispetto ad altri. Sostiene il ricorrente che il Giudice di pace avrebbe omesso l'esame di tutte le prove, tant'è che avrebbe dichiarato che tutta la merce era stata consegnata a cura del fratello del ven- ditore, mentre costui aveva ammesso che quello aveva provve- duto al ritiro di parte di questa. Inoltre avrebbe omesso qual- siasi disamina della questione concernente l'alterazione fatta nei buoni di consegna in ordine al prezzo convenuto.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1474 c.c., nonché omessa motivazione su un punto de- cisivo della controversia, il ricorrente assume che, essendo controversa la misura del prezzo convenuto e mancando per- 4 tanto la prova della sua entità il giudice di merito avrebbe do- vuto far ricorso ai criteri dell'art. 1474 c.c.; applicare cioè il prezzo abitualmente praticato dal venditore, ovvero in man- canza, il prezzo di mercato. Il Giudice di pace aveva all' evi- denza applicato tale secondo criterio ma non aveva reso ragio- ne della conformità del prezzo richiesto a quello di mercato. a) Ciò posto va osservato che la sentenza del Giudice di pa- ce resa in una controversia del valore non eccedente i due mi- lioni (come quella in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante non abbia fatto alcun riferi- mento all'equità ovvero abbia applicato una norma di legge senza menzionare l' equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (v. ex plurimis: Cass.
8.1.1999 n. 107; 11.6.1998 n. 5794). b) Alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 716/99), la sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità è impugnabile per cassazio- ne con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali, di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) e dei principi gene- rali dell'ordinamento, nonchè, quanto agli errores in proceden- 5 do, per la violazione delle norme processuali e di quelle so- stanziali cui le norme processuali facciano rinvio, mentre non è denunciabile la violazione dei "principi regolatori della mate- ria", avendo la novella dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., soppres- so il riferimento a tali principi, quale limite al potere equitativo del Giudice di pace (Cass. 12.1.1999 n. 227), né le altre viola- zioni di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). In tali controversie, infatti, deve farsi immediata applicazio- ne dell'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e la decisione deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo, intuitivo e non sillogisti- co, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della ma- teria. c) Inoltre, tale sentenza equitativa del Giudice di pace è im- pugnabile per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vizi della motivazione, quando questa sia assolutamente man- cante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su afferma- zioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evi- denziare la "ratio decidendi" (Cass.
5.2.1999 n. 1007), ma non anche quando la motivazione sia solo insufficiente o incom- M pleta. d) Il primo motivo, con cui viene denunciata la mancata am- missione di una c.t.u. volta all'accertamento della qualità e del tipo di materiale fornito e all'accertamento del prezzo di mer- 6 cato, lamentando mancata motivazione di tale disattesa ri- chiesta, è inammissibile alla stregua delle considerazioni so- pra svolte, anche perché, in relazione alla finalità propria della c.t.u. di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi ac- quisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere di- sposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Sicché in tal caso il giudice non è tenuto ad una particolare motivazione del diniego di ammissione della consulenza stessa (Cass. 16.3.1996 n. 2205), che in ogni caso, quanto all'opportunità o necessità di disporla, è rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezza- mento non è censurabile in sede di legittimità, dato che il giu- dice non è tenuto ad ammettere ulteriori accertamenti, allor- ché sulla base degli elementi già acquisiti al processo sia in grado di formarsi un convincimento (Cass. 20.6.1994 n. 5925). e) Quanto al secondo motivo, col quale si deduce che il Giu- dice di pace avrebbe fondato il suo convincimento su quanto narrato dall'opposto e dai suoi familiari, omettendo di conside- rare le altre testimonianze, anche in ordine alla rispondenza del prezzo indicato sulle fatture a quelli correnti di mercato, va osservato che la dedotta violazione dell' art. 132 c.p.c. ei de- nunciati vizi motivazionali non sussistono. Invero, in tema di valutazione delle prove spetta al giudice di merito il controllo 7 della loro attendibilità e concludenza, come la scelta, fra le ri- sultanze istruttorie, dopo averle vagliate nel loro complesso, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della
contro
- versia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e di- sattendendone altri in ragione del loro diverso spessore pro- batorio, senza altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a discute- re ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni av- verse, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specifica- mente, siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata (ex plurimis: Cass. 25.3.1998 n. 3161; 6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498). f) Col terzo motivo viene denunciata la violazione di norma sostanziale (art. 1474 c.c.) in ordine alla mancanza di deter- minazione espressa del prezzo, lamentando che il giudice di merito abbia applicato il prezzo di mercato fondandosi sulle ri- sultanze della prova espletata, senza verificare la corrispon- denza del prezzo richiesto a quello delle mercuriali. Ma tale violazione di norma sostanziale, in base al riferito condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite, non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione avverso la sen- tenza del Giudice di pace emessa secondo equità. ag) Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va ri- 8 gettato, ed il ricorrente, in base al principio della soccomben- za, va condannato al pagamento delle spese del presente giu- dizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £. 125,800 oltre £. 950.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 16 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Polyfunk Мыти IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 AGO. 2001 Roma IL CANCELLIERE C ES . . .